30 Giugno 2020

Il diritto riconosciuto dall’art. 2476, comma 2 c.c. al socio di società a responsabilità limitata può essere esercitato con ricorso ex art. 700 c.p.c.

di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, Ordinanza del 18 giugno 2020

Parole chiave: Società – Società a responsabilità limitata – Accesso alla documentazione sociale ed estrazione di copia – Ordine di esibizione – Esame della documentazione attraverso terzi professionisti appositamente incaricati – Provvedimenti cautelari – Urgenza – Istanza cautelare ante causam – Legittimità e fondatezza

Massima: Ai soci non amministratori di società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476, comma 2, c.c. il diritto di consultare tutta la documentazione idonea a verificare gli elementi di interesse riguardo l’andamento della società a responsabilità limitata in cui partecipano, senza alcun limite se non quello della buona fede e della salvaguardia degli interessi della società medesima. All’uopo, quale modalità concreta di realizzazione del diritto dei soci, deve ritenersi ammissibile l’estrazione di copia della documentazione da questi consultata, nonché l’esame della stessa da parte di terzi professionisti appositamente incaricati.

In quanto all’interesse ad agire e alla nozione di periculum, tipici dell’art 2476, comma 2 c.c., l’interpretazione più diffusa riconosce tali requisiti come insiti nella posizione di socio, destinatario di obblighi e diritti i cui presupposti di fatto debbono essere costantemente noti al relativo titolare, sia sotto il profilo attivo che passivo.

Disposizioni applicate: art. 2476, comma 2, c.c., art. 700 c.p.c.

Nel caso di specie, per lunghi mesi, il ricorrente, socio di minoranza di una società a responsabilità limitata, senza cariche gestorie, aveva chiesto agli organi societari di poter accedere alla sede legale della società od a qualsiasi altro luogo ove fossero reperibili i libri sociali ed i documenti relativi alla amministrazione della società, di poterne disporre per il tempo necessario ad un idoneo esame, nonché ad estrarne copia. Tuttavia, a fronte dell’inerzia degli organi societari, il ricorrente è stato costretto a chiedere al Tribunale di Bologna di tutelare il diritto riconosciutogli dall’art. 2476, comma 2 c.c., chiedendo a tal fine l’emissione di un provvedimento d’urgenza.

Il Tribunale di Bologna ha accolto, come vedremo, il ricorso cautelare del socio.

Il provvedimento in esame costituisce una delle numerose pronunce in tema di diritto del socio di una società a responsabilità limitata alla consultazione della documentazione sociale ed all’estrazione di copia della stessa ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. e proprio per questo motivo rappresenta l’occasione per un breve riepilogo sullo stato dell’arte in materia.

  • Limite della buona fede e dell’esigenza di tutela della società

Nell’ordinanza in esame, il Tribunale bolognese ribadisce questo principio chiave della giurisprudenza in materia. Il potere di controllo ex art. 2476, comma 2 c.c. deve svolgersi osservando il principio di buona fede e correttezza, non potendo avere per finalità di soddisfare finalità extrasociali o di arrecare pregiudizio all’attività sociale o ostacolarne lo svolgimento (sul punto, vedasi, in particolare, Trib. Ivrea, 4 luglio 2005, Trib. Venezia, Sez. spec. in materia di impresa, 20 Giugno 2018; Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 28 novembre 2016 si esprime a favore di un bilanciamento tra diritto di accesso del socio e esigenze di riservatezza, che va operato alla luce del principio di buona fede; nei casi Trib. Roma, 9 luglio 2009 e Trib. Bologna, 12 dicembre 2012, i giudici hanno ritenuto che la certezza o il ragionevole dubbio che il richiedente si possa avvalere dei documenti o delle informazioni assunte per finalità illecite o lesive della sfera patrimoniale della società costituisse una limitazione all’esercizio del diritto ex art. 2476, comma 2, c.c.).

  • Diritto di estrarre copia della documentazione consultata

Il Tribunale bolognese ha ritenuto che la possibilità di estrarre copia della documentazione richiesta attiene all’esercizio della facoltà ex art. 2476, comma 2, c.c..

Parte della giurisprudenza, nonostante il fatto che la norma non lo preveda espressamente, riconosce infatti al socio la facoltà di estrarre copia della documentazione consultata, considerando che costituisca un’attività complementare rispetto a quella di mero accesso e consultazione, idonea a consentire un controllo effettivo da parte del socio sulle modalità di gestione sociale (vedasi, tra le tante, Trib. Milano, 22 luglio 2012, Trib. Venezia, 20 giugno 2018; diff. C. App. Milano, 13 febbraio 2008, Trib. Milano, 15 maggio 2008).

  • Fumus boni iuris e periculum in mora e tutela cautelare del diritto ex 2476, comma 2 c.c.

Il Tribunale di Bologna non si è dilungato particolarmente sul fumus boni iuris e sul periculum in mora. Tuttavia, ha indicato concisamente che le “legittime richieste di informazione espresse dal socio” nei confronti degli organi sociali fossero rimaste senza risposta per lunghi mesi e pone l’accento sulla “prolungata inerzia degli organi societari”, sottintendendo che, avendo il socio esaurito tutte le tutele tipiche, non gli restava che promuovere un ricorso cautelare.

Peraltro, il Tribunale petroniano, ha considerato che “l’interpretazione più diffusa circa l’interesse ad agire e la nozione di periculum tipici dell’art 2476 co. 2 c.c. riconosce tale requisito come insito nella posizione di socio, destinatario di obblighi i diritti i cui presupposti di fatto debbono essere costantemente noti al relativo titolare, sotto il profilo sia attivo che passivo” e che, nel caso di specie, l’originario consulente commercialista della società si fosse dimesso dall’incarico esprimendo perplessità “in particolare riguardo la decisione di riconoscere elevati compensi agli amministratori, malgrado la società – pur di recente costituzione – già si trovasse coinvolta in una “delicata situazione economica”; quanto precede per ritenere sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

A questo riguardo, ogni volta che ha ritenuto esaurite tutte le suddette tutele tipiche e in cui il socio si è trovato costretto ad agire in via d’urgenza per tutelare il proprio diritto ex art. 2476, comma 2 c.c., la giurisprudenza costante ha ritenuto dimostrata l’esistenza del fumus boni iuris (vedasi, in particolare, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 15 giugno 2007, Trib. Napoli, 23 marzo 2009, Tribunale Roma, 7 agosto 2017).

Quanto al periculum in mora, esso è rappresentato dall’ingiustificato procrastinarsi, per volontà degli organi sociali, della possibilità di esercitare il diritto da parte del socio. La giurisprudenza pressoché unanime sul punto ritiene infatti che, a fronte di un rifiuto della società a mostrare al socio la documentazione inerente allo svolgimento degli affari sociali, il periculum in mora debba considerarsi in re ipsa, posto che il differimento all’esito del giudizio di merito della verifica della gestione sociale, da parte del socio, andrebbe “irreparabilmente a frustrare l’attualità del controllo medio tempore” (Trib. Milano, 28 novembre 2016, Trib. Milano, 25 settembre 2017, Trib. Milano, 13 aprile 2018).

Tutto ciò premesso, si ritiene condivisibile l’accoglimento da parte del Tribunale di Bologna del ricorso ex art. 700 c.p.c. per l’esercizio del diritto di controllo di cui all’art. 2476, comma 2 c.c..