14 Gennaio 2020

Diritto del lavoratore all’inquadramento superiore

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 11 ottobre 2019, n. 25673

Lavoro subordinato – mansioni diverse da contratto – qualifica – diritto all’inquadramento superiore – condizioni 

Massima

L’assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all’inquadramento superiore di cui all’ art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato.

Commento

La Corte di appello confermava la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale aveva condannato la società al pagamento, in favore del dipendente, di una somma a titolo di differenze retributive conseguenti al riconoscimento del superiore inquadramento, del compenso per lavoro straordinario nonché di un ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da demansionamento. Il lavoratore aveva difatti svolto mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento ben superiore, avendo egli svolto attività molteplici di controllo, con la sola esclusione dell’attività di predisposizione dei turni degli autisti. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la società. I giudici della Corte di Cassazione hanno evidenziato che l’avanzamento automatico di carriera scatta quando i compiti affidati al dipendente sono quelli del grado più elevato, e ciò anche se sono svolti solo in parte. Nel rispetto dunque dei precedenti già dettati dalla stessa Corte viene riaffermato il principio secondo il quale se il dipendente svolge solo alcune mansioni tra quelle affidate ai suoi superiori, acquisisce comunque un avanzamento di carriera. La Cassazione ha dunque ribadito che anche nel caso in cui il datore assegni al lavoratore inquadrato in una determinata categoria solo alcune delle mansioni corrispondenti alla categoria superiore, tuttavia con prevalenza rispetto agli altri compiti allo stesso affidati, opera il meccanismo di avanzamento automatico nella qualifica superiore (art. 2103 c.c.), atteso che la norma non richiede che il lavoratore svolga tutte le mansioni di coloro che sono inquadrati nella qualifica superiore, ma prescrive soltanto che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato. Per tale ragione, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la statuizione dei precedenti gradi di giudizio e ha rigetta il ricorso.

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