Diritto del figlio all’accertamento della paternità naturale: prevale nel bilanciamento con gli interessi del padre
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCass. Civ. sez. I Civile, ordinanza 14 giugno 2019, n. 16128
Dichiarazione giudiziale di paternità – Valenza probatoria rifiuto test DNA – imprescrittibilità dell’azione riguardo al figlio
(Artt. 269, 270 c.c.- art. 116 c.p.c.)
L’imprescrittibilità, riguardo al figlio, dell’azione volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità non lede i diritti del padre, i quali sono recessivi rispetto al diritto del figlio alla sua identità personale, funzionale alle sue esigenze di vita.
Caso. Il Tribunale di Milano, su azione esercitata dalla madre, aveva dichiarato la paternità giudiziale di una minore. Il padre si era opposto rifiutandosi di sottoporsi al test del DNA.
Anche la Corte territoriale milanese aveva però confermato la decisione del tribunale.
In entrambi i gradi di giudizio, il padre convenuto aveva sollevato l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 270 c.c., con riferimento all’art. 117 Cost., e all’art. 8 CEDU, poiché prevede l’imprescrittibilità, riguardo al figlio, dell’azione volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ledendo in tal modo la libertà del soggetto di non sottoporsi agli accertamenti ematici.
La decisione di merito è stata impugnata anche sotto il profilo della valutazione delle prove:
- Per violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 2729 c.c., comma, per aver posto a fondamento della decisione elementi presuntivi ma privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti dalla norma, così violando l’art. 116 c.p.c., comma 1, che impone al giudice di valutare le prove con prudenza.
- Per violazione dell’art. 111 Cost., art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., per inammissibilità della consulenza tecnica ematico-biologica
Soluzione e percorso argomentativo.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.
In primo luogo, la Corte ha ritenuto di esaminare il motivo relativo alla libera valutazione delle prove da parte del giudice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità è da escludere che possa sussistere un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale di paternità e maternità, e dunque, il giudice può liberamente valutare le prove e trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti (art. 116 c.p.c., comma 2).
In queste tipologie di cause, la mancata sottoposizione della parte agli accertamenti tecnici di tipo ematico-biologico, se non adeguatamente giustificata, costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c. comma 2, di così alto valore indiziario da potere, da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.
Anche se la volontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gli accertamenti sul DNA non è coercibile, il giudice può valutare il rifiuto, legittimo ma privo di adeguata giustificazione, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2 (Cass. Civ. n. 32308/2018).
Da ciò non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di decidere se sottoporsi o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte, è applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, e non pregiudica il diritto di difesa.
Infine, il rifiuto a priori della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza.
Quanto all’inammissibilità della consulenza per l’esame genetico, la Corte ribadisce che nei procedimenti in questione, tale mezzo istruttorio rappresenta, lo strumento più idoneo, con margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale.
Inoltre, nei suddetti giudizi, l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di una relazione o di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre.
Quanto all’eccezione d’incostituzionalità dell’art. 270 c.c. comma 1, per contrasto con l’art. 117 Cost. e 8 CEDU, nella parte in cui prevede l’imprescrittibilità dell’azione di accertamento rispetto al figlio, la Cassazione, ne ha dichiarato l’infondatezza.
Il diritto al riconoscimento di uno status di filiazione corrispondente alla verità biologica è una componente essenziale del diritto all’identità personale, riconducibile all’art. 2 Cost., e all’art. 8 CEDU. Tale diritto influisce sulla vita individuale e relazionale. L’incertezza su tale status può determinare una condizione di disagio e costituire un danno allo sviluppo e alla formazione della personalità.
Anche se la norma non prevede un termine decadenziale per esercitare l’azione, ciò non vuol dire che il legislatore non abbia fatto un bilanciamento con l’interesse del padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, ma solo che esso è stato operato rendendo recessiva l’aspettativa del padre rispetto alle esigenze di vita e di riconoscimento dell’identità personale del figlio.
Infine, la Corte Costituzionale non potrebbe sostituirsi al legislatore, che è l’unico a poter stabilire la durata del termine da sostituire all’imprescrittibilità.
Questioni.
La decisione ribadisce che la volontà legislativa è quella di rimuovere gli ostacoli, i limiti e i divieti all’accertamento della filiazione, dando preminenza all’interesse del figlio verso la propria discendenza biologica, indipendentemente dalla natura del rapporto dal quale la filiazione è nata e dal tempo trascorso dalla nascita o dal concepimento.
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