16 Maggio 2023

Il diritto di controllo del socio: il caso del pignoramento delle quote del socio 

di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Milano, ordinanza del 1° dicembre 2020.

Parole chiave: diritto di controllo – pignoramento – quote – società a responsabilità limitata.

Massima: “Anche in presenza di pignoramento delle quote, sussiste la legittimazione del socio privo di incarichi gestori ad esercitare il diritto di controllo della documentazione sociale ex art. 2476 c.c.. Inoltre, è applicabile l’art. 614 bis c.p.c., che consente di richiedere il pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo della società nell’adempiere il provvedimento del giudice

Disposizioni applicate: art. 2476 c.c.; 614 bis c.p.c.

Caia, socia priva di incarichi gestori di Alfa S.r.l. e le cui quote erano state in precedenza pignorate, con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. ha chiesto di consultare una serie di documenti della stessa Alfa – precisamente indicati nel ricorso – sostenendo di averne diritto ai sensi dell’art. 2476 comma 2 c.c. In particolare, Caia ha ritenuto di dover agire in via d’urgenza stante il mancato riscontro da parte dell’amministratore di Alfa a ripetute richieste di esercizio del diritto di consultazione dei documenti sociali formulate dalla medesima socia ricorrente nel corso del 2020. In questo modo, sarebbe stato posto in essere un atteggiamento ostruzionistico rispetto all’esercizio del diritto potestativo di Caia di cui all’art. 2476 c.c., diritto che comprende la facoltà di “consultare” e, quindi, di prendere visione di tutta la documentazione sociale, con corrispondente onere per la società di metterla a disposizione della socia in locali a ciò adeguati, se necessario recuperandola presso chi materialmente la detiene, nonché la facoltà della socia di estrarre a sue spese le sole copie degli atti per i quali ritiene utile un esame approfondito. Alfa, dopo la notifica del decreto di fissazione dell’udienza cautelare, non si è costituita nel procedimento.

Il Giudice di Milano ha ritenuto fondate nel presente caso le domande del socio che richiede l’esercizio del diritto potestativo di consultazione della documentazione sociale per due principali motivi:

(i) il primo, si è ritenuta confermata la mancata collaborazione della società circa l’esercizio del diritto di Caia anche alla luce della mancata comparizione nel procedimento;

(ii) il secondo, perché, nonostante il pignoramento delle quote di Caia, la legittimazione della ricorrente ad esercitare il diritto di controllo ex art. 2476 c.c. va ritenuta comunque sussistente anche in presenza di pignoramento, data la struttura prettamente individuale di tale diritto (il Tribunale di Milano, in particolare cita propria precedente ordinanza del 19.1.2017) e ciò a prescindere dall’interpretazione della disciplina ex art. 2352 c.c. (richiamata per le società a responsabilità limitata dall’art. 2471bis c.c.), in tema di esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi in caso di pegno e sequestro delle quote.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha ritenuto configurabili ragioni di tutela di urgenza della posizione della socia circa le prospettate esigenze di accesso alla documentazione sociale a fini di tempestiva verifica della gestione in corso e di quella passata, emettendo perciò ordine ex art. 700 c.p.c. nei confronti di Alfa. A tal riguardo, è senz’altro di interesse che il Tribunale abbia indicato nel provvedimento in esame le modalità con le quali ha ordinato ad Alfa l’esibizione a Caia dei documenti richiesti: si indica che l’esame della documentazione sociale può essere condotto anche tramite professionisti di fiducia della ricorrente e che deve comportare – secondo un consolidato orientamento del Tribunale di Milano – anche la possibilità di estrazione, a spese della ricorrente, di copia della documentazione offerta in visione da parte della società resistente, tutto ciò presso il luogo in cui libri sociali e documenti sono custoditi ovvero in altro luogo idoneo individuato dalla società, previo appuntamento anche telefonico.

Come ultima nota, appare d’interesse segnalare che, come in effetti chiesto sempre da Caia, il Tribunale ha altresì disposto condanna di Alfa, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempiere all’ordinanza in commento (per l’adempimento della quale è stato concesso termine di trenta giorni). Ciò in considerazione di un consolidato orientamento seguito dal Tribunale di Milano in tema di applicazione della disciplina di cui all’art. 614 bis c.p.c. anche nell’ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art. 700 c.p.c. e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, l’adozione di provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. risulta del tutto giustificata dal comportamento dilatorio e non collaborativo tenuto dalla resistente Alfa.

In conclusione, quindi, un socio di società a responsabilità limitata può esercitare il proprio diritto ex art. 2476 c.c. anche laddove abbia subìto il pignoramento delle proprie quote, nonché appare legittima l’applicazione della sanzione indiretta introdotta con l’art. 614 bis c.p.c. anche nei procedimenti volti all’attuazione del diritto di controllo, al fine di stimolare l’adempimento della società al proprio obbligo di fare.

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