Diritto all’oblio e diritto di cronaca: presupposti e limiti in attesa delle Sezioni Unite
di Daniele Calcaterra, Avvocato Scarica in PDFCass. civ. Sez. III Ord., 5/11/2018, n. 28084, Pres. De Stefano, Rel. Gianniti
Persona fisica e diritti della personalità – Diritto all’oblio – Diritto di cronaca – Conflitto – Bilanciamento – Rimessione alle Sezioni Unite (Cost., art. 2, 21)
[1] Costituisce questione di massima di particolare importanza da rimettere al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite il delicato assetto dei rapporti tra diritto all’oblio e diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero, alla luce del vigente quadro normativo e giurisprudenziale. E ciò al fine di individuare univoci criteri di riferimento che consentano di conoscere i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto a richiedere che una notizia che lo riguarda, legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione; e, in particolare, di precisare in che termini l’interesse pubblico alla ripubblicazione di vicende personali faccia recedere il diritto all’oblio in favore del diritto di cronaca.
CASO
[1] Tizio aveva convenuto in giudizio un quotidiano locale, il direttore di detto quotidiano e la giornalista autrice di un determinato articolo che rievocava un episodio di cronaca nera di circa trent’anni prima, che lo aveva visto come protagonista e per il quale aveva già espiato la sua pena.
Sosteneva Tizio che la pubblicazione dell’articolo, dopo un lunghissimo lasso di tempo dall’episodio, non soltanto aveva determinato un profondo senso di angoscia e prostrazione, che si era riflesso sul suo stato di salute piuttosto precario, ma aveva anche causato un notevole danno per la sua immagine e per la sua reputazione, in quanto era stato esposto ad una nuova “gogna mediatica” quando ormai, con lo svolgimento della sua apprezzata attività di artigiano, era riuscito a ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel contesto della società, rimuovendo il triste episodio. La violazione del proprio diritto all’oblio gli aveva arrecato, a suo dire, gravi danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguenti alla cessazione dell’attività lavorativa.
I convenuti si erano costituiti, contestando in la domanda attorea ed esponendo, in particolare, che la rievocazione dell’avvenimento a distanza di anni non era stata affatto illecita, neppure sotto il profilo della violazione del diritto all’oblio, perché era avvenuta nell’ambito di una rubrica settimanale dedicata agli avvenimenti più rilevanti della città accaduti negli ultimi 30/40 anni e che per diverse ragioni (quali l’efferatezza del delitto, la giovane o giovanissima età della vittima o degli assassini, il particolare contesto nel quale era maturato e si era svolto l’omicidio, la straordinarietà della decisione giudiziaria) avevano profondamente colpito e turbato la collettività della piccola città.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda di Tizio osservando che l’art. 21 Cost. ha espressamente escluso che la stampa e in genere i mezzi di comunicazione possano essere soggetti ad autorizzazioni o censure, non ammettendo qualsiasi pubblica ingerenza, preventiva o successiva, sui contenuti dell’informazione. In questo quadro d’insieme, secondo il giudice non potrebbe nemmeno sostenersi attribuito all’autorità giudiziaria un potere di apprezzamento discrezionale in merito all’interesse all’informazione e alla sua opportunità.
Tizio proponeva appello avverso la sentenza del giudice di primo grado, richiamando il suo diritto all’oblio, inteso quale salvaguardia dell’interessato dalla pubblicazione di informazioni potenzialmente lesive in ragione della perdita di attualità, a causa del lasso di tempo intercorso dall’accadimento del fatto; ma anche l’appello veniva rigettato. In particolare, secondo la Corte territoriale non poteva trovare accoglimento il richiamo al diritto all’oblio, in quanto:
a) lo spirito della pubblicazione dell’articolo non era quello di riportare alla memoria un fatto, un delitto, una tragica vicenda per il solo fine di “riempire” strumentalmente una pagina nella edizione della domenica del quotidiano, ma era quello di offrire, all’interno di una rubrica ben definita e strutturata nel tempo, una sponda di riflessione per i lettori su temi delicati quali l’emarginazione, la gelosia, la depressione, la prostituzione, con tutti i risvolti e le implicazioni che queste realtà possono determinare nella vita quotidiana;
b) alla base della pubblicazione vi era una puntuale contestualizzazione idonea a escludere una immotivata volontà editoriale di generare una rinnovata condanna mediatica e sociale in danno di Tizio, lesiva della sua privacy e del diritto all’oblio e, dunque, un progetto editoriale che rientrava nel costituzionale diritto di cronaca, di libertà di stampa e di espressione
c) in via generale, la cronaca, se inserita in un preciso disegno editoriale, non può mai dirsi superata, se correttamente intesa e gestita, in quanto il tempo non cancella ogni cosa e la memoria, anche se dura e crudele, può svolgere un ruolo nel sociale, in una assoluta attualità che ne giustifica il ricordo;
d) non vi era stato nella specie alcuno sbilanciamento tra diritti costituzionali, con una compressione del limite del rispetto della personalità morale dell’individuo.
Tizio proponeva pertanto ricorso in cassazione avverso la sentenza articolando 3 motivi di censura:
1) con il primo motivo, lamentava che la Corte di merito avesse ritenuto l’art. 21 Cost incompatibile e sempre prevalente sui diritti individuali, garantiti dall’art. 2 Cost., tra i quali il diritto all’oblio;
2) con il secondo motivo, lamentava che la condivisione da parte della Corte di quanto statuito dal giudice di primo grado e cioè che la pubblicazione di una notizia, risalente nel tempo, anche relativa a vicende di cronaca, persino locale, potrebbe fondarsi sulla necessità di una informazione volta a concorrere utilmente alla evoluzione sociale, senza considerare che lui si era riabilitato e reinserito nel tessuto sociale e che ripubblicare nel 2009 un articolo risalente al 1982 costituirebbe di per sé un trattamento disumano per qualsiasi persona (per quanto colpevole di un grave delitto);
3) con il terzo motivo, infine, lamentava la violazione della vita privata e familiare, protetta dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
SOLUZIONE
[1] La S.C ritiene che il delicato rapporto tra diritto all’oblio, da un lato, e diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero, dall’altro, assume – alla luce del vigente quadro normativo e giurisprudenziale, nazionale ed europeo – i contorni della questione di massima di particolare importanza, per cui è indifferibile l’individuazione di univoci criteri di riferimento, che consentano agli operatori del diritto (e ai consociati) di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione. Sarebbe necessario precisare cioè, in particolare, in che termini sussiste l’interesse pubblico a che vicende personali siano oggetto di (ri)pubblicazione, facendo così recedere il diritto all’oblio dell’interessato in favore del diritto di cronaca.
Vengono pertanto rimessi gli atti al Primo Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, concernente il bilanciamento del diritto di cronaca – posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione – e del c.d. diritto all’oblio – posto a tutela della riservatezza della persona –, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale.
QUESTIONI
[1] L’ordinanza in esame è di particolare interesse perché la Corte esamina il quadro normativo e giurisprudenziale, nell’ordinamento interno e in quello sovranazionale, in materia di bilanciamento del diritto di cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione, e del diritto all’oblio, posto a tutela della riservatezza della persona.
La Corte richiama in primo luogo alcune decisioni della Prima e della Terza Sezione della S.C. che costituiscono il primo passo per una compiuta riconsiderazione sistematica che tenga conto delle diverse interrelazioni in materia.
Alla luce di questi precedenti, può considerarsi pacifico, ormai, che il diritto di cronaca è un diritto pubblico soggettivo, da comprendersi in quello più ampio concernente la libera manifestazione di pensiero e di stampa, sancito dall’art. 21 Cost., e consiste nel potere-dovere, conferito al giornalista, di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita sociale. Il diritto di cronaca, tuttavia, non può essere considerato senza limiti (limiti che sono stati riassunti in due sentenze che costituiscono ancora oggi imprescindibile punto di riferimento nella materia in esame: la sentenza n. 8959 del 30/06/1984 delle Sezioni Unite Penali e la sentenza n. 5259 del 18/10/1984 della Prima Sezione Civile).
La S.C., poi, con l’ordinanza in commento, richiama le linee direttrici del delicato bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all’oblio, che sono state delineate in altro recente precedente della Prima Sezione (cfr. Ordinanza n. 6919 del 20/03/2018). Quest’ultima – dopo aver richiamato i principali precedenti in materia della giurisprudenza di legittimità, della Corte di Giustizia UE (in particolare, nella sentenza 13/5/2014, C-131/12, Google Spain; nonchè nella sentenza 9/3/2017, C-398, Manni) e della Corte EDU (in particolare, nella sentenza 19/10/2017, Fuschsmann c/o Germania); nonché il reticolo di norme nazionali (art. 2 Cost., art. 10 c.c., L. n. 633 del 1941, art. 97) ed europee (art. 8, e art. 10, comma 2 CEDU, 7 e 8 della Carta di Nizza) –, ha precisato che il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti, che sono:
1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;
2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali);
3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese;
4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;
5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico”.
A questo punto si inserisce l’ulteriore riflessione della S.C. con l’ordinanza in commento.
Osserva infatti il Collegio che dalla lettura della menzionata ordinanza n. 6919 del 20/03/2018 (e dalla giurisprudenza delle Corti Europee) non è dato evincere se i presupposti indicati siano richiesti in via concorrente ovvero (come sembra al Collegio), in via alternativa. Ed è questo un dato rilevante. Difatti, se si ritenesse sufficiente la presenza anche di uno solo di uno degli indicati presupposti, il diritto all’oblio sarebbe destinato a prevalere sul diritto di cronaca soltanto in casi davvero residuali, in considerazione dell’improbabilità della circostanza che, nel singolo caso, non ne ricorrano nemmeno uno. D’altro canto, se si ritenesse che i requisiti indicati debbano essere sempre tutti presenti sarebbe il diritto di cronaca a essere ingiustificatamente compromesso.
Inoltre, dopo l’ordinanza n. 6919/2018 e precisamente il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/679, sulla protezione dei dati “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (c.d. RGPD), che regola anche il diritto all’oblio.
In particolare, l’art. 17 di detto regolamento:
– al comma 1, prevede che l’interessato ha il diritto di richiedere la rimozione dei dati personali che lo riguardano, in particolare in relazione a dati personali resi pubblici quando l’interessato era un minore, se sussiste uno dei seguenti motivi: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’art. 6, paragrafo 1, lett. a), o all’art. 9, paragrafo 2, lett. a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
– e, al successivo comma 3, precisa i casi in cui il trattamento dei dati è necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione; b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’art. 9, paragrafo 2, lett. h) e i), e dell’art. 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Viene dunque da chiedersi se il detto regolamento abbia innovato rispetto ai principi dettati dell’ordinanza del marzo del 2018.
Secondo la S.C. urge pertanto un ulteriore riflessione, questa volta a Sezioni Unite, affinché si possa delineare con sufficiente certezza la linea di demarcazione tra diritto di cronaca, da un lato, e diritto all’oblio, dall’altro.
Da qui la richiesta di intervento delle Sezioni Unite affinché dipani, si spera in maniera definitiva, l’intricato rapporto tra i due diritti, entrambi di rilievo costituzionale ed entrambi di primaria importanza.
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