Il diritto di accesso del socio della controllante si estende alla documentazione della controllata
di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Venezia, Sez. Impresa., ordinanza del 19 settembre 2020
Parole chiave: Società – Società di capitali – Rapporto tra controllante e controllata – Direzione e coordinamento – Diritto del socio della controllante di consultare la documentazione della controllata – Estensione
Massima: Nessuna disposizione prevede che il socio di una società che ne controlli un’altra, o che eserciti su questa l’attività di direzione e coordinamento, possa, solo per effetto della sussistenza di un tale rapporto di controllo o di direzione e coordinamento tra le due società, accedere anche alla documentazione della controllata o diretta/coordinata. L’accesso alla documentazione di una s.r.l. ha carattere tipico e attiene esclusivamente alla documentazione amministrativa e sociale. Tuttavia poiché il diritto di accesso ex art. 2476, comma 2, c.c. si riferisce a tutto ciò che attiene all’amministrazione della società, ci rientrerà altresì la documentazione attinente alla, o propria della controllata, oppure attinente ai rapporti fra le due società, che si trovi presso la società controllante o che sia nella sua disponibilità, dovendosi presumere, per effetto di tale presenza o disponibilità presso la controllante, che tale documentazione sia essenziale alla gestione dei rapporti della prima con la seconda, e di conseguenza alla gestione della s.r.l. stessa.
Disposizioni applicate: art. 2476, comma 2, c.c., art. 2497 sexies, c.c.
Nel caso in esame, il Tribunale di Venezia è stato chiamato a pronunciarsi in merito al diritto di due socie non amministratrici di una società a responsabilità limitata ad accedere alla documentazione della società controllata (nella specie, una società per azioni, maggioritariamente controllata dalla s.r.l.) e di estrarne copia, riconoscendo loro un tale diritto seppure con alcune precise limitazioni.
Come noto, l’art. 2476, comma 2, c.c. prevede che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche per il tramite di professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”. Orbene, come osservato dal Tribunale di Venezia, non esiste alcuna norma che consenta al socio di una società, che eserciti il controllo o l’attività di direzione e coordinamento su un’altra, di accedere, a fronte della sussistenza di tali rapporti, anche alla documentazione della società controllata, a maggior ragione se quest’ultima è una s.p.a., la cui disciplina attribuisce ai soci unicamente il diritto di ispezione di alcuni libri sociali, ma nessun potere di controllo, giacché, nella s.p.a., l’attività di controllo è di competenza di organi interni a ciò deputati, quale, in particolare, il collegio sindacale.
In altri due casi, la giurisprudenza di merito si è occupata del difficile tema dell’estensione dei poteri di controllo del socio non amministratore di s.r.l. sulla documentazione delle società controllate (cfr. Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di impresa, ord., 27 settembre 2017; Tribunale Torino, Sez. spec. in materia di impresa, ord., 20 febbraio 2019), riconoscendo ai soci della società controllante il diritto di visionare ed estrarre copia della documentazione della società controllata; quanto precede sulla scorta del fatto che, nelle ipotesi previste dall’art. 2476, comma 2, c.c., rientra il diritto di consultazione della documentazione attinente al rapporto fra la società controllante e la sua controllata, ma anche della documentazione propria della società controllata o propria della società controllata che si trovi presso la controllante o sia nella sua disponibilità. In entrambi i precedenti giurisprudenziali, i giudici hanno ritenuto che un tale diritto fosse funzionale a verificare le scelte amministrative della società controllante, così da consentire al socio non amministratore di poterle, all’occorrenza, contestare per tutelare i propri interessi.
Tuttavia, diversamente dalle fattispecie di cui ai due precedenti giurisprudenziali sopraccitati che riguardavano casi in cui la società controllata era integralmente partecipata dalla controllante, nel caso in esame, la società controllata era partecipata maggioritariamente, ma non totalitariamente dalla controllante, il che ha costretto il Tribunale di Venezia ad effettuare alcune ulteriori precisazioni, al fine di limitare la portata del diritto di accesso da parte del socio alla documentazione della controllata.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale di Venezia si è interrogato sulla correttezza del riconoscimento ai soci della controllante di un tale diritto di accesso allorquando abbia come unica finalità quella di conoscere il valore della partecipazione della controllante nella controllata, concludendo che, proprio perché non sussiste nella s.p.a. un diritto di informazione così ampio, concederlo ai soci della s.r.l. controllante assicurerebbe loro un ingiustificato vantaggio, a discapito dei soci della controllata.
Stando così le cose, il Tribunale di Venezia, da un lato, ha riconosciuto alle due socie della società controllante il diritto di accesso alla documentazione della controllata, in quanto funzionale alla verifica delle scelte amministrative della controllante e perché potessero condividerle o contestarle a tutela dei propri interessi, ma, dall’altro, ha rifiutato di riconoscere loro degli strumenti che abbiano come unico fine e utilità la conoscenza da parte loro del valore della partecipazione della controllante nella controllata, ulteriori rispetto a quelli disponibili alla controllante, proprio perché l’interesse a determinare il valore della partecipazione della s.r.l. nella controllata non risulta idoneo a fare infrangere i limiti di accesso propri del tipo societario della controllata.
Allo stato, a parere di chi scrive, rimane un ulteriore punto che le pronunce sopraindicate, pur tentandoci, non hanno ancora chiarito ed è quello della documentazione di cui gli amministratori, nel quadro della loro attività gestoria, debbano avere conoscenza e debbano, pertanto, trasferire al socio richiedente.