Diritto di accesso alla documentazione bancaria dei garanti
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIl quarto comma dell’art. 119 TUB stabilisce che «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».
Anche il garante può richiedere la documentazione delle operazioni bancarie dell’obbligato principale/soggetto garantito, per verificarne la regolarità (Trib. La Spezia 30.5.2019: il diritto del fideiussore di ottenere la consegna della documentazione dalla banca trae fondamento dall’art. 119 TUB, ma ancor prima dal dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. e secondo correttezza ex art. 1175 c.c.; Trib. Parma 3.4.2019; Trib. Taranto 3.1.2019: l’art 119 TUB va interpretato in senso costituzionalmente orientato come esteso anche ai garanti del correntista, atteso che il fideiussore, come il cliente, ha necessità di esaminare la documentazione afferente il conto per poter verificare la legittimità dell’operato della banca e l’esistenza del credito di cui egli deve rispondere di fronte alla banca, e soprattutto per potersi difendere in giudizio di fronte ad una richiesta di pagamento avanzata dalla banca).
Anche secondo l’ABF, al garante non può essere negata la veste di cliente, atteso che la costituzione della garanzia, ponendo il garante in relazione diretta con il creditore garantito, lo qualifica a tutti gli effetti come cliente dell’intermediario a beneficio del quale la garanzia è rilasciata (ex multis ABF Bari nn. 13910/2021 e 20094/2018).
La Cassazione ha espressamente riconosciuto anche al fideiussore il diritto di accesso alla documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB, potendosi il fideiussore definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal debitore principale. In ragione dell’accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto all’obbligazione principale, il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la documentazione degli estratti conto deve ritenersi esteso anche al fideiussore atteso che la fideiussione determina – come è rivelato dalle norme degli artt. 1944 c.c. e seguenti – “rapporti fra il creditore ed il fideiussore”, i quali (anche ex art. 1945 c.c.) implicano che il fideiussore debba potersi “informare”, proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di finanziamento (così Cass. n. 24181/2020; Cass. n. 24641/2021).
Tale è anche il consolidato orientamento dell’ABF, che riconosce il diritto del fideiussore di ottenere copia dei documenti relativi al rapporto garantito, reputando siffatto diritto intimamente connesso alla natura stessa della garanzia fideiussoria, la quale si pone, rispetto all’obbligazione principale garantita, in un rapporto di accessorietà e dipendenza, in virtù del quale il fideiussore ha diritto, tra l’altro, di opporre al creditore garantito le eccezioni proponibili dal debitore, relative, all’esistenza e alla validità dell’obbligazione garantita (ABF Bari n. 13910/2021).
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