Direttiva Omnibus e Codice del Consumo – Parte 1: Prodotti digitali e pratiche commerciali ingannevoli
di Donatella Marino, Avvocato Scarica in PDFParole chiave: Codice del consumo – Direttiva Omnibus – consumatore – viaggiatore – mercati online – e-commerce – immobili – Hospitality – pratiche commerciali scorrette – azioni ingannevoli – pratiche omissive – AGCM – sanzioni – Vinted
Sintesi
Il D.Lgs. 26/2023 recepisce la c.d. “Direttiva Omnibus” e modifica il Codice del Consumo intervenendo, tra le altre, sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, individuandone di nuove e rafforzando le conseguenze sanzionatorie.I servizi digitali e il mercato online nelle nuove definizioni per le pratiche commerciali
Nel recepire la Direttiva 2019/216, il D.Lgs. 26/2023 (di seguito, Decreto) introduce in Italia una nuova tutela per i consumatori, anche dell’e-commerce, modificando la Parte II, Titolo III, Capo II del D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito, Codice del consumo). Oltre che il TItolo III della Parte III, sulle informazioni precontrattuali e contrattuali da fornire ai consumatori (v. EC Parte 2).
In primo luogo, l’Art. 18 del Codice del consumo, come modificato, riporta ora alcune nuove definizioni rilevanti per il Titolo. Così,
- per “prodotto” si intende “qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi”. Da ritenere che rientrino in questa categoria tutti i portali della Hospitality che offrono alloggi per vacanze o anche per locazioni di medio o lungo periodo.
- per “classificazione” si intende “la rilevanza relativa attribuita a prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione”
- per “mercato online” si intende “un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori”.
Pratiche commerciali scorrette – esempi sanzionati in Italia: Vinted, Unieuro, Monclick
Il Codice del consumo già vietava all’Art. 20 le c.d. “pratiche commerciali scorrette” intese come pratiche contrarie alla diligenza professionale, che falsano o idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, di un consumatore medio.
Per la violazione di questo divieto, negli ultimi anni molti gli operatori, specialmente marketplace che operavano in Italia, come Unieuro o Monclick (nel 2021) o Vinted (nel 2022), sono stati destinatari di pesanti sanzioni da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) (v.
https://www.eclegal.it/mancata-trasparenza-della-piattaforma-marketplace-sanzione-vinted/ )
A rinforzo di questo principio di cui all’Art. 20, il nuovo Decreto estende i comportamenti da considerarsi azioni o omissioni ingannevoli.
Azioni ingannevoli
L’Art. 21 oggi definisce una pratica commerciale come “ingannevole” se contiene “informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio” riguardo ad uno o più degli elementi indicati nella norma o che “in ogni caso, lo induce o e’ idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. Tra gli elementi indicati: l’esistenza stessa del prodotto o la sua natura o caratteristiche, gli obblighi del professionista, il prezzo e simili.
La norma allarga le ipotesi in cui si considera pratica commerciale ingannevole ogni azione che “nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”, se comporta (e questa è la nuova ipotesi esemplificativa) un’attività di marketing che promuova un bene “come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove cio’ sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi”.
Omissioni ingannevoli
L’Art. 22 del Codice del consumo invece definisce e regola le “omissioni ingannevoli”. Il Codice del consumo, già prima degli interventi, definiva “ingannevole” quel tipo di “omissione di informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale” e che induca o sia idonea a indurre così “il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
Tre le nuove informazioni considerate rilevanti, a seguito del recepimento della Direttiva Omnibus:
- “le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione” se “difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale”;
- quando i prodotti offerti su mercati online, i chiarimenti sul soggetto terzo (rispetto alla piattaforma) che offre i prodotti, specificando se si tratta di “un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso”;
- inoltre, se viene fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti “sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati,… le informazioni generali, … in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca …”;
- ancora, “gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita’ o la commercializzazione del prodotto”;
- infine, se un professionista fornisce l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, “le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto”.
Pratiche in ogni caso ingannevoli
Esistono poi nuove ipotesi di pratiche commerciali che, per la loro rilevanza, vengono considerate “in ogni caso ingannevoli”. E’ per esempio ingannevole, secondo il nuovo Art. 23 del Codice del consumo, la pratica di:
- fornire “risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore” senza che sia chiaramente indicato se si tratta di annuncio a pagamento;
- rivendere “biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere … qualsiasi… norma applicabile all’acquisto di biglietti”;
- indicare che le recensioni di un prodotto provengono da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto “senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori”;
- inviare, o dare incarico a un altro soggetto di inviare recensioni false o falsi apprezzamenti oppure “fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali” per la promozione del prodotto.
Le sanzioni
La Direttiva Omnibus ha inciso anche sulle sanzioni. L’AGCM può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 10.000.000 euro, “tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista” (Art. 27 co. 9 Codice del Consumo), sempre che non pongano a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori, per le quali la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro. In alcuni casi specifici (Art. 27 co. 9 Codice del Consumo) la sanzione può raggiungere un importo massimo pari al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia.
Nelle irrogare le sanzione l’Autorità tiene conto, oltre che della “natura, gravita’, entita’ e durata della violazione”, anche delle “eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio”, delle “violazioni commesse in precedenza dal professionista”, e “da altre sanzioni inflitte da altri Stati membri per la medesima violazione”, nonché, di “eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti”.
Il nuovo Articolo 27 co. 15 bis del Codice, infine, prevede sempre la possibilità per i consumatori lesi da pratiche commerciali scorrette di adire il giudice ordinario per “ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto”.
[Continua…]
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