22 Dicembre 2020

Differenze minimali tra TAEG/ISC pattuito e TAEG/ISC effettivo

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Secondo un orientamento giurisprudenziale, scostamenti minimali/irrisori tra ISC pattuito e ISC effettivo non configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Sulmona 30.10.2017: una variazione minimale non determina violazione delle regole di trasparenza; Trib. Napoli 9.1.2018: scostamenti minimali ISC pattuito/ISC effettivo non determinano una pregiudizievole violazione delle regole di trasparenza bancaria. Contra App. Torino 16.4.2018: la pur minima differenza tra il tasso indicato in contratto da quello effettivamente previsto e applicato non può certo evitare di constatare l’avvenuta violazione dell’art. 117 TUB e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, « non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva »).

Anche l’Arbitro Bancario Finanziario ritiene che una variazione minimale del TAEG pattuito rispetto a quello effettivo non determini una violazione delle regole di trasparenza bancaria.

Al riguardo, è evidenziato che non può attribuirsi alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze, spesso imputabili a meri errori di approssimazione, « non appaiono idonee ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno ». In tali circostanze non è dunque giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da comminare, l’applicazione del rigoroso rimedio previsto in caso di nullità della clausola TAEG, ossia l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa di settore (ABF Palermo n. 25181/2019; ABF Torino n. 13059/2018; ABF Roma n. 10933/2017. Nella fattispecie esaminate dall’ABF lo scostamento tra TAEG effettivo del finanziamento e TAEG contrattuale era inferiore allo 0,20%).

In tal senso, deve essere richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C 42/15 del 9 novembre 2016 (Home Credit Slovakia a.s. contro Klára Bíróová). Con essa la Corte UE ha ritenuto che, sebbene la normativa nazionale possa prevedere le sanzioni più opportune in caso di violazione delle norme riguardanti l’indicazione del TAEG, per ritenere tali sanzioni proporzionate alla gravità della violazione, e quindi coerenti con la ratio della direttiva n. 48/2008, la loro applicazione deve intervenire solamente nel caso in cui in cui sia alterata  « la capacità del consumatore di valutare la portata del proprio impegno », circostanza che non sussiste in presenza di scostamenti irrisori tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto.