7 Marzo 2017

Il difetto di procura alle liti è sanabile? La Corte conferma ma “con riserva”

di Adele Sangrigoli Scarica in PDF

Cass., 3 ottobre 2016, n. 19663 – Presidente CHIARINI – Relatore FRASCA

– PROCURA ALLE LITI – PROCURA RILASCIATA PER IL SOLO PRIMO GRADO – APPELLO – DIFETTO DI PROCURA – SANABILITà (C.p.c. artt. 182, secondo comma; 359; 350, secondo comma; L. 69/2009 art. 46, comma 2).

Nel caso in cui l’atto di appello sia stato posto in essere dal difensore sulla base della procura rilasciatagli in primo grado, ancorché non estesa al grado di appello, si verifica una situazione di nullità della procura che, qualora l’appellante produca una procura estesa a quel grado all’udienza ai sensi dell’art. 350, secondo comma c.p.c., risulta spontaneamente sanata in modo rituale dall’appellante, tenuto conto di quanto prevede l’art. 182, secondo comma c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009.

CASO

Nell’ambito del giudizio d’appello promosso da Tizio avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, che aveva rigettato il suo ricorso volto ad ottenere il rilascio ex art. 1810 c.c. degli appartamenti di cui era comproprietario con la defunta moglie e dati in godimento alle figlie, la Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile l’interposto appello per mancanza di procura, poiché la stessa, rilasciata per il primo grado di giudizio, non risultava essere estesa al giudizio d’appello,  escludendo che a sanare tale mancanza con riferimento al momento del deposito del ricorso in appello fosse idonea la procura notarile depositata spontaneamente dalla parte all’udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c..

SOLUZIONE

La Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata affermando che nel caso in cui l’atto di appello sia stato posto in essere dal difensore in forza di procura rilasciatagli in primo grado, ancorché non estesa al grado d’appello, si verifica una situazione di nullità della stessa che, tuttavia, può essere spontaneamente sanata ex art. 182, secondo comma c.p.c., nel caso in cui l’appellante produca una procura estesa a quel grado all’udienza di cui all’art. 350, secondo comma c.p.c.

QUESTIONI

Il problema della regolarizzazione della procura viziata, dei suoi effetti e limiti, è stato oggetto di un annoso dibattito giurisprudenziale e dottrinale che ha portato l’art. 182 c.p.c. al centro di un intervento normativo da parte del legislatore del 2009 e di una pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, nel 2010 (Cass., S.U., 19 aprile 2010 n. 9217, alla quale si deve il pregio di aver sottolineato il carattere doveroso dell’intervento giudiziale chiarendo che “l’invalidità derivante dall’incapacità processuale della parte è sanabile, appunto perché “può” essere sanata con la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza o con il rilascio delle necessarie autorizzazioni [..] ma la sanatoria “deve” essere promossa dal giudice, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa”).

Come noto, la L. 18 giugno 2009, n. 69 ha riscritto il solo secondo comma della norma de qua, lasciando inalterato il disposto del primo comma. A seguito della novella, molti dubbi sorti in seno alla giurisprudenza in merito alla natura e al tipo di efficacia da riconoscere all’intervento giudiziale furono superati poiché la nuova norma prevedeva espressamente che, analogamente a quanto stabilito dall’art. 164, secondo comma c.p.c. per la nullità della citazione, laddove il giudice rilevi un vizio che determini la nullità della  procura ha il dovere (e non la mera facoltà) di concedere alle parti un termine (espressamente qualificato come perentorio) per regolarizzare la propria posizione processuale, precisando inoltre che tale sanatoria ha carattere ex tunc, e dunque tale da travolgere sia le decadenze di carattere processuale sia quelle di carattere sostanziale. Anche prima della citata novella, tuttavia, la dottrina sosteneva che l’intervento del giudice fosse doveroso (sul punto, Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Le disposizioni generali, Padova, 2004, 19; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, a cura di Colesanti – Merlin – Ricci, Milano, 2002, 87; Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 2000, 197; Marengo, La discrezionalità del giudice civile, Torino, 1996, 94).

Uno dei temi lasciati aperti dalla nuova formulazione della norma è quello della possibilità di regolarizzare anche la cosiddetta “procura inesistente”, vexata quaestio su cui, nella pronuncia in esame, il Collegio dichiaratamente omette di prendere posizione, vertendo il caso di specie non tanto in un’ipotesi di appello posto in essere in carenza di rilascio della procura, quanto piuttosto in un caso di appello posto in essere dal difensore sulla base di una procura notarile alle liti rilasciata per il giudizio di primo grado e non espressamente estesa al giudizio d’appello.

È in questa sede appena il caso di segnalare che, nell’ambito di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale tutt’altro che sopito, la recente giurisprudenza di legittimità ha in più di un’occasione confermato la possibilità di estendere la previsione del novellato art. 182 c.p.c. anche all’ipotesi di inesistenza o di mancata produzione in giudizio del negozio rappresentativo. In tal senso si ricorda, tra tutte Cass., 18 febbraio 2016, n. 3181, ai sensi della quale in caso di omesso deposito della procura generale alle liti che sia stata semplicemente enunciata e richiamata negli atti della parte, il giudice, in qualunque stato e grado del processo, non può dichiarare l’invalidità della costituzione senza aver prima provveduto a formulare l’invito a produrre il documento mancante; in senso analogo cfr. anche Cass., 11 settembre 2014, n. 19169 e Cass., 22 maggio 2014, n. 11359.

Nella pronuncia in esame, muovendo dal presupposto per cui l’art. 182 secondo comma c.p.c. debba considerarsi norma tendenzialmente applicabile anche al giudizio d’appello, stante il disposto di cui all’art. 359 c.p.c., la Corte si interroga sulla sua compatibilità con specifico riferimento all’art. 350 secondo comma c.p.c., il quale sancisce l’obbligo per il giudice di secondo grado di verificare la regolarità della costituzione (alla quale il deposito della procura è certamente preordinato) senza tuttavia prevedere la concessione di un termine per regolarizzare la costituzione.

In particolare, alla luce del criterio dettato dall’art. 359 c.p.c., che subordina l’applicabilità della disciplina dettata per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale alla sua compatibilità con le norme che disciplinano il giudizio d’appello (capo II), l’intervento del giudice sarebbe astrattamente configurabile nella misura in cui si manifesti in un invito alle parti a regolarizzare la costituzione hic et inde, ossia nell’ambito della stessa udienza.

Ne conseguirebbe che l’ordine di rinnovazione della procura prodotta all’atto della costituzione ma nulla e, ancor di più, l’ordine di integrare una procura rilasciata per il precedente grado di giudizio sarebbe da considerarsi incompatibile con una struttura dell’appello, così come emerge dall’art. 350 c.p.c.

Il Collegio, dopo aver chiarito che tale vizio ben avrebbe potuto essere sanato su ordine del giudice d’appello nella stessa udienza, si interroga in merito alla possibilità per lo stesso di concedere alle parti un termine per la regolarizzazione oltre quell’udienza, sottolineando come, nel caso di specie, tale questione appaia non rilevante atteso che la produzione della nuova procura alle liti all’udienza ai sensi dell’art. 350 secondo comma c.p.c. aveva determinato una spontanea sanatoria di un vizio che non era di carenza, bensì di inidoneità della procura.

Parimenti non rilevante nella dinamica del caso de quo, la circostanza per cui la nuova procura veniva prodotta nella seconda udienza, dal momento che il rinvio della prima udienza del giudizio d’appello veniva disposto per l’acquisizione del fascicolo di primo grado e, pertanto, l’udienza successiva andava considerata ancora udienza ai sensi del secondo comma dell’art. 350 c.p.c.

In conclusione, con la pronuncia in commento la Suprema Corte sembra recepire in toto gli insegnamenti maturati nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, i quali trovano recente conferma in Cass., Sez. Unite, 05 agosto 2016, n. 16598 per la quale, in un’ottica di valorizzazione del dato letterale della norma, la mancanza di una previsione espressa da parte dell’art. 350 secondo comma c.p.c. del potere in capo al giudice dell’appello di invitare l’appellante alla regolarizzazione della costituzione con un’attività successiva all’udienza, unitamente alla circostanza che la norma assegna invece al giudice alcuni poteri che comportano la regolarizzazione sotto altri profili del processo, impone di ritenere che un simile intervento non sia ammissibile da parte del giudice di secondo grado. Viceversa, la norma non vieta, proprio perché trattasi di attività funzionale al controllo della regolarità della costituzione da effettuarsi in udienza, che il giudice, nel rilevare il difetto inerente la costituzione, possa invitare hic et inde l’appellante alla regolarizzazione immediata e che l’appellante possa procedervi nella stessa udienza.

Ne consegue che “la prescrizione che il controllo della regolarità della costituzione debba avvenire all’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. e l’esclusione di un potere del giudice di concedere un termine comportano l’impossibilità anche di un ordine di rinnovazione, perché esso si risolverebbe nella concessione di un termine”.