9 Gennaio 2018

Difetto di legittimazione nell’intervento senza titolo: sospensione soggettiva o accantonamento delle somme?

di Pasqualina Farina Scarica in PDF

Trib. Monza,  12 dicembre 2017, G.e. dott. A. Crivelli

Intervento fondato su sequestro conservativo – Mancata introduzione del giudizio di merito – Sospensione soggettiva parziale – Esclusione – Accantonamento – Legittimità (C.p.c.., artt. 499, 512, 617, 618, 669 novies)

Qualora il creditore sequestrante abbia depositato ricorso per intervento non titolato ed omesso di introdurre nei termini il giudizio di merito, il giudice dell’esecuzione può rilevare il difetto di legittimazione anche ex officio, con conseguente facoltà delle parti di opporre il relativo provvedimento ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

I poteri previsti dall’art. 618, 2° co., c.p.c. in capo al giudice dell’esecuzione prevalgano sulla declaratoria di improcedibilità per difetto di legittimazione; pertanto il giudice può disporre l’accantonamento della porzione di ricavato astrattamente spettante al creditore intervenuto, anziché un’atipica sospensione soggettiva parziale.

CASO

Nel corso di una procedura esecutiva interveniva un creditore, privo di titolo esecutivo, in forza di un sequestro conservativo sui beni pignorati.

Il debitore, dal proprio canto, contestava l’intervento con opposizione agli atti, eccependo l’inefficacia del provvedimento cautelare fondante l’intervento. In effetti, il creditore – trascritto il sequestro conservativo nei registri immobiliari – aveva instaurato il giudizio di merito; tuttavia il giudice si vedeva costretto a declinare la giurisdizione in forza di una clausola compromissoria. Pertanto ai sensi dell’art. 669 novies c.p.c. occorreva l’instaurazione del procedimento arbitrale nel termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento, instaurazione che nel caso di specie non è avvenuta.

SOLUZIONE

Dopo aver premesso che la questione posta a fondamento del motivo di opposizione è rilevabile d’ufficio, in quanto attinente alla legittimazione (attiva) per l’intervento, il Giudice ha riconosciuto alle parti il potere di contestare il relativo provvedimento con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.

La decisione – che va condivisa – si allinea alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’opposizione all’intervento titolato va ricondotta al genus dell’opposizione all’esecuzione (cfr. già Cass. n. 5961 del 2001), ove abbia ad oggetto la contestazione del credito fatto valere;  ciò in quanto l’intervento costituisce una forma particolare di azione esecutiva. Al contempo, la suddetta decisione costituisce una specificazione del principio – diverso, ma connesso al precedente – che l’intervento privo di titolo non integra una forma di azione esecutiva in senso proprio; ciò anche in considerazione del fatto che ogni questione sulla sussistenza del credito è rimessa all’esito dello speciale sub-procedimento (o il credito viene riconosciuto dal debitore, eventualmente anche quale effetto della mancata comparizione; o il creditore deve munirsi di un titolo esecutivo nel termine normativamente stabilito).

Per queste ragioni l’insussistenza dei requisiti di legittimazione va denunziata con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.

QUESTIONI

Sotto altro profilo va segnalato che il giudice dell’esecuzione, in caso di opposizione agli atti, è investito dei poteri di cui all’art. 618, secondo comma, c.p.c. (adozione di provvedimenti indilazionabili ovvero sospensione del processo esecutivo); da qui la necessità di verificare se questi ultimi prevalgano sulla declaratoria di improcedibilità della domanda di (partecipazione alla) distribuzione conseguente al difetto di legittimazione del creditore.

Tale opzione ermeneutica, recepita dalla decisione in commento, ha comportato che il Giudice di Monza verificasse la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 618, secondo comma, c.p.c.

La circostanza che l’opposizione riguardasse solo un creditore intervenuto senza titolo ha indotto il Giudice a negare la sospensione. Ciò anche in considerazione del fatto che l’adozione del provvedimento di sospensione avrebbe determinato la cd. sospensione soggettiva parziale, soluzione atipica, priva di supporto normativo. Pertanto il Giudice correttamente ha adottato un provvedimento indilazionabile, quale l’accantonamento della porzione di ricavato astrattamente spettante al creditore intervenuto; accantonamento, che non pregiudica in alcun modo le altre parti, incluso il debitore, e che ha come presupposto il disconoscimento (ove l’opposizione fosse in ipotesi respinta) del credito.

Per approfondimenti si rinvia alla giurisprudenza richiamata nel testo dell’ordinanza.