31 Ottobre 2017

Il difetto di integrazione del contraddittorio non può essere rilevato d’ufficio per la prima volta nel giudizio di rinvio

di Mara Adorno Scarica in PDF

Cass., sez. VI, 11 settembre 2017 n. 21096

Rinvio civile – Litisconsorzio necessario – Mancata integrazione del contraddittorio – Rilievo da parte del giudice di rinvio – Inammissibilità (Cod. proc. civ., artt. 102, 394).

[1] Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla corte di cassazione.

 CASO

[1] Il Tribunale di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado originariamente emessa nell’ambito di un giudizio instaurato per il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale. A fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato che il legittimo proprietario dell’autovettura coinvolta nel sinistro, individuato a seguito delle risultanze istruttorie, non era mai stato chiamato a partecipare al giudizio, con la conseguente nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio.

Avverso la sentenza di rinvio, il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di censura, denunciando che il giudice di rinvio aveva erroneamente rilevato il difetto di integrazione del contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado, dovendo escludersi il rilievo di tale vizio in sede di rinvio, ove lo stesso non fosse stato preventivamente dedotto in sede di legittimità, né rilevato dalla stessa Corte di cassazione con la pronuncia del giudizio rescindente.

SOLUZIONE

[1] Il Supremo Collegio, nell’accogliere il ricorso, cassa con rinvio la sentenza impugnata, affermando che il difetto di integrazione del contraddittorio verificatosi nell’originario giudizio di primo grado non può essere rilevato per la prima volta dal giudice di rinvio, ove lo stesso vizio non sia stato preventivamente sollevato ovvero rilevato dalla stessa Corte di cassazione nel giudizio di legittimità. Ne consegue che nel giudizio di rinvio devono partecipare, nelle vesti di litisconsorti necessari, soltanto coloro che sono state parti nel primo giudizio innanzi alla Corte di cassazione

QUESTIONI

[1] L’odierna pronuncia si allinea all’orientamento unanime della giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui nel giudizio di rinvio non può essere eccepita o rilevata d’ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.), allorché tale vizio non sia stato dedotto con il ricorso per cassazione e rilevato dal giudice di legittimità, dovendosi altrimenti presumere – in assenza di diversa esplicita statuizione – che il contraddittorio sia stato ritenuto integro dal giudice di legittimità, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio innanzi alla Corte di cassazione (cfr. Cass. 5 marzo 2007, n. 5061, Foro it., 2007, voce Rinvio civile, n. 4; 21 febbraio 2006, n. 3688, id., Rep. 2006, voce cit., n. 3; 8 maggio 2001, n. 6384, id., Rep. 2001, voce cit., n. 14; 22 gennaio 2000, n. 699, id., Rep. 2000, voce cit., n. 22). Invero, non si rinvengono pronunce di segno contrario.

Tuttavia, la questione merita una riflessione alla luce delle ripercussioni applicative scaturenti dall’arresto del Supremo Collegio che – investito espressamente in ordine al regime processuale operante per la rappresentanza processuale – ha rinvenuto l’esistenza di questioni processuali c.d. fondanti (come quelle concernenti la violazione del contraddittorio) sottratte alla formazione del giudicato implicito, in quanto per esse è necessaria una pronuncia espressa. In tal senso, cfr. Cass., sez. un., 4 marzo 2016, n. 4248, Corriere giur., 2016, 685, con nota di M. Negri, Rilevabilità e sanatoria retroattiva del difetto di rappresentanza anche in sede di legittimità (ma la concessione del termine non è sempre doverosa), e Giur. it., 2017, 361, con nota di S. Caporusso, Sul difetto di rappresentanza processuale, tra poteri del giudice e giusto processo). Tali questioni, ove non espressamente risolte, sono sempre rilevabili d’ufficio anche in sede di legittimità, essendo idonee a condizionare la funzionalità del processo e l’utilità della decisione (cfr. C. Consolo, Travagli costituzionalmente orientati delle Sezioni Unite sull’art. 37 c.p.c. ordine delle questioni, giudicato di rito implicito, in Riv. dir. proc., 2009, 1151 s.). Questo orientamento si inserisce nel solco tracciato da Cass. sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26019, Foro it., 2009, I, 806, con nota di G.G. Poli, Le sezioni unite e l’art. 37 c.p.c., e Giur. it., 2009, 1460, con nota di A. Carratta, Rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione e uso improprio del «giudicato implicito», che distingue nell’ambito delle questioni processuali rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado, quelle relative alla giurisdizione di cui all’art. 37 c.p.c., e quelle «vitali» e «fondanti» la decisione della causa, per le quali il ricorso al giudicato implicito non può rappresentare un limite al rilievo officioso del vizio anche per la prima volta – ove i giudici dei gradi precedenti non si siano espressi sulla questione –  da parte della Cassazione investita dell’impugnazione, onde garantire la stabilità di un giudicato altrimenti esposto ad impugnazioni straordinarie, quale l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. da parte del litisconsorte pretermesso ovvero ad impugnative negoziali esperibili sine die.