30 Gennaio 2018

Il difensore e i vizi della procura alle liti

di Giovanni Anania Scarica in PDF

Giudice di Pace di Trapani, ord., 22 maggio 2017, Giudice Vitale

Procura alle liti – Difetto – Sanatoria ex art. 182 c.p.c. – Ambito di applicazione (Cod. proc. civ. artt. 82, 182)

La sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c. è applicabile anche nel caso di procura mancante; quindi opera senz’altro quando la procura alle liti, pur rilasciata al difensore, non sia idonea a conferire un valido jus postulandi.

Difetto di rappresentanza e di autorizzazione –Eccezione di parte – Onere di sanatoria – Sussiste (Cod. proc. civ. 182)

Qualora il rilievo di un difetto di rappresentanza e di autorizzazione non sia officioso, ma provenga dalla controparte, l’onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, senza necessità di assegnare un termine, atteso che sull’eccezione di parte è onere di chi ne sia destinatario contraddire.

CASO

Nel caso di specie, il convenuto eccepiva preliminarmente l’invalidità della procura alle liti conferita all’attore a margine dell’atto di citazione, in quanto generica e non trasformata digitalmente in file PDF.

Alla prima udienza di trattazione il convenuto depositava procura alle liti su foglio separato ivi indicante il procedimento cui si riferiva, assolvendo tempestivamente all’onere, imposto dall’art. 182 c.p.c., di sanare il vizio attraverso la produzione del documento mancante.

SOLUZIONE

Il Giudice di Pace adito respingeva l’eccezione, con motivazione tranchant.

L’eccezione era infondata perché secondo la giurisprudenza ormai consolidata la sanatoria prevista dall’art. 182 c.p.c. è applicabile non solo ai casi di nullità della procura alle liti, ma anche nell’ipotesi di omesso deposito e il difensore aveva sanato il vizio alla prima difesa utile.

QUESTIONI

Il Giudice che rilevi d’ufficio un vizio che determina la nullità della procura assegna alle parti un termine perentorio per porre rimedio al difetto di rappresentanza processuale.

Quando invece, come nel presente caso, il rilievo del vizio non sia officioso, ma provenga dalla controparte, l’onere di sanatoria sorge senza necessità da parte del giudice di assegnare un termine, giacché sull’eccezione di parte l’avversario è chiamato a contraddire: in questo senso, Cass. Sez. un., 04 marzo 2016, n. 4248 (richiamata in motivazione ed edita in Corr. giur., 2016, 5, 685, con nota di M. Negri e in Giur. it., 2017, 2, 361, con nota di S. Caporusso) con riferimento al solo giudizio di cassazione, ma lo stesso principio è applicato anche  dalla giurisprudenza (e nel corso del processo) di merito: cfr. Trib. Milano, 16 gennaio 2017 n. 428, in Giurisprudenza delle imprese, 2017, consultabile al link  http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/20170116_RG56911-2015-1.pdf e Trib. Milano, 21 aprile 2016 n. 5064, in Giurisprudenza delle imprese, 2016, consultabile al link  http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/20160421_RG22951-2014-1.pdf.

Il principio di economia processuale, nonché la lettera degli artt. 182, 2° comma, e 183, 1° comma, c.p.c., sembrerebbero imporre di delimitare entro il perimetro temporale della prima udienza di trattazione l’esercizio di tale potere di controllo e di impulso del Giudice nei confronti delle parti.

Tuttavia, la giurisprudenza ha allargato le maglie della rilevabilità del vizio e della relativa sanatoria, nel senso che “il giudice deve promuovere la sanatoria in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali” (così Cass. Sez. un., 19 aprile 2010, n. 9217, cit. in motivazione, in Riv. giur. trib., 2010, 11, 969).

In particolare, così come rilevato qui dal Giudice di Pace di Trapani, la sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c. è applicabile anche al caso di omesso deposito della procura speciale alle liti, che sia comunque debitamente enunciata e richiamata negli atti (così Cass. 11 settembre 2014, n. 19169, in Giur. It., 2015, 3, 620 con nota dello scrivente).

Inizialmente, la giurisprudenza si era così espressa limitatamente all’ipotesi del mancato deposito della procura generale ad lites conferita per atto notarile.

Sul punto cfr., ex multis, Cass., 11 aprile 2006, n. 8435; Cass., 7 dicembre 2004, n. 22984; Cass., 13 settembre 2002, n. 13434; Cass.., 16 febbraio 2000, n. 1711; App. Potenza, 29 maggio 2009, n. 735, in Rep. Giur. it., 2009, voce Procedimento civile, n. 772; App. Napoli, 29 dicembre 2008, n. 4453, ivi, 2008, voce cit., n. 868; Trib. Chieti, 13 maggio 2010, n. 233, ivi, 2010, voce cit., n. 1098; Trib. Roma, 16 aprile 2008, n. 8115, ivi, 2008, voce cit., n. 928.

La giurisprudenza si è quindi spinta oltre, estendendo la descritta modalità di sanatoria al caso dell’omesso deposito della procura rilasciata in calce o a margine degli atti difensivi di cui all’art. 83 c.p.c. (cfr. Cass, 22 maggio 2014 n. 11359).

In dottrina, cfr. D. Turroni, Il nuovo art. 182 cpv, c.p.c. sempre rimediabili i difetti di capacità processuale e di procura al difensore, in Giur. It., 2009, 1574 e segg..

Nella medesima direzione di favor per la conservazione della validità del rapporto processuale, per il caso di omesso deposito della procura speciale alla liti nell’ipotesi di riassunzione della causa o di costituzione del convenuto in riassunzione, cfr. Cass., 9 maggio 2011, n. 10123.

In conclusione, in qualunque fase e grado del processo il giudice non può dichiarare l’invalidità della costituzione senza aver prima provveduto a formulare alla parte interessata l’invito a produrre il documento mancante.

Trattandosi di un atto indispensabile ai fini della valida costituzione in giudizio, il dovere di invitare la parte alla produzione della procura è imposto non tanto dal secondo, quanto piuttosto dal 1° comma dell’art. 182 c.p.c., non interessato dalle modifiche di cui alla L. n. 69/2009 (come noto, la L. 18 giugno 2009, n. 69 ha riscritto il 2° comma della norma de qua, sottraendo al Giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o di autorizzazione (ovvero, secondo la previsione introdotta ex novo dalla novella, un vizio che determini la nullità della procura al difensore) i precedenti margini di discrezionalità, imponendogli di concedere alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione della posizione: così Cass. 11 settembre 2014, n. 19169, in Giur. It., 2015, 3, 620.

Anche prima della riforma, tuttavia, la dottrina sosteneva che l’intervento del giudice fosse doveroso: cfr. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Le disposizioni generali, Padova, 2004, 19; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, a cura di Colisanti – Merlin – Ricci, Milano, 2002, 87; Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 2000, 197; Marengo, La discrezionalità del giudice civile, Torino, 1996, 94.