Determinazione del valore delle azioni ad opera dell’esperto nominato dal Tribunale ex art. 2437 ter c.c.: l’istanza deve essere presentata entro il termine di 90 giorni
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFParole chiave: recesso – liquidazione – quote – società per azioni – amministratori– termine – termine perentorio – termine ordinatorio – nomina – incarico – esperto – valutazione – istanza – relazione giurata di stima – azioni – valore di liquidazione
Massima: “La determinazione del valore delle azioni ad opera dell’esperto nominato dal Tribunale deve avvenire nel termine indicato dall’art. 2437 ter c.c. e, conseguentemente, la nomina dell’esperto deve essere richiesta in tempo utile per consentire il rispetto di tale termine”.
Disposizioni applicate: articolo 2437 ter c.c.
Il caso in esame prende le mosse dal ricorso avanzato da due ex soci di una S.p.A. avanti il Tribunale di Napoli per demandare la nomina dell’esperto di cui all’art. 2437 ter c. 6 c.c., affinché costui redigesse relazione giurata di stima del valore di liquidazione delle azioni dai medesimi detenute nella società. Esponevano i soci, al riguardo, di aver esercitato il loro diritto di recesso e di aver contestualmente contestato, ai sensi dell’art. 2437 ter c. 6° c.c., il valore delle azioni determinato dagli amministratori, ma che la società aveva comunque ribadito loro la correttezza della valutazione dalla stessa operata.
La società si costituiva in giudizio deducendo che (i) i ricorrenti non avevano attivato il procedimento per la determinazione del valore delle azioni previsto dall’art. 2437 ter u.c. c.c. nel termine stabilito dalla legge, con la conseguenza che la stima operata dalla società era divenuta definitiva e non poteva più essere posta in discussione e che (ii) la società aveva peraltro provveduto all’acquisto delle quote, come stabilito dall’art. 2437 quater c. 5 c.c., ed aveva versato il relativo controvalore ai soci receduti, sicché, essendo esaurito il procedimento di liquidazione delle azioni, ad avviso della resistente doveva ritenersi anche che difettasse l’interesse ad agire dei soci.
Il Tribunale rigettava l’istanza, sottolineando che seppure non fosse maturata alcuna preclusione in base all’art. 2437 ter c.c. (in quanto il termine di 90 giorni ivi previsto “non è il termine entro cui deve essere introdotto il procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina del perito…bensì quello entro cui il perito, una volta nominato dal Tribunale, deve procedere alla redazione della perizia di valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il recesso”), tuttavia, i ricorrenti non avevano interesse agire “visto che, medio tempore, si è concluso, nonostante la mantenuta e costante contestazione in merito al criterio di liquidazione delle azioni recedute, il procedimento di liquidazione delle dette azioni che, tra l’altro, sono state pure integralmente rimborsate”.
Avverso tale pronuncia i soci proponevano reclamo, ex art. 739 c.p.c., innanzi alla Corte d’Appello di Napoli. Si costituiva in giudizio altresì la società, impugnando, in via incidentale, ove necessario, il decreto del Tribunale nella parte in cui aveva escluso che l’istanza di nomina dell’esperto andasse proposta nel termine previsto dall’art. 2437 ter c. 6° c.c..
La Corte d’Appello rigettava il reclamo, sia pure sulla base di argomenti diversi rispetto a quelli indicati dal Tribunale.
Segnatamente, la Corte affermava che la questione della violazione del termine per la proposizione dell’istanza di nomina dell’esperto, previsto dall’art. 2437 ter 6° comma c.c., appariva in realtà assorbente.
Sul punto, esponeva che il procedimento delineato dagli artt. 2437 bis, ter e quater c.c. è interamente scandito da termini stabiliti in relazione a ciascuna attività e ciò al fine di garantire la speditezza del procedimento, onde abbreviare il più possibile l’incertezza in ordine all’effettiva situazione economica della società, nonché per impedire comportamenti ostruzionistici da parte della società, eventualmente finalizzati a ritardare il rimborso delle azioni ai soci recedenti.
Concludeva quindi la Corte d’Appello che la determinazione del valore delle azioni ad opera dell’esperto nominato dal Tribunale deve avvenire nel termine indicato dall’art. 2437 ter c.c. e che, conseguentemente, la nomina dell’esperto deve essere richiesta in tempo utile per consentire il rispetto di tale termine.
Infine, merita sottolineare il ragionamento esposto dalla Corte sulla natura del termine di cui all’art. 2437 ter c.c.: dichiarava al riguardo che ove al termine in questione (la cui natura non è del tutto chiara) si attribuisca natura sostanziale, nessun problema si porrebbe giacché la sua violazione comporterebbe certamente la decadenza dalla relativa facoltà; ove, viceversa, si voglia attribuire allo stesso natura processuale (ipotesi che sembrerebbe essere preferita dal giudice), “è sufficiente ricordare che se è vero che sono perentori solo i termini dichiarati espressamente tali dalla legge (art. 152 comma 2° c.c.), ordinatori non sono i termini la cui violazione non comporta alcuna conseguenza (diversamente non avrebbe senso stabilirli), bensì quelli che possono essere prorogati prima della scadenza (anche più volte) entro i limiti e con le modalità stabilite dall’art 154 c.p.c.”.
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