19 Dicembre 2023

Rimessa alle Sezioni Unite la questione inerente la determinazione del momento perfezionativo dell’accettazione di eredità da parte di minore

di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDF

Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13/12/2023

Successioni “mortis causa” – Eredità devolute ai minori o agli incapaci – Accettazione con beneficio d’inventario – Art. 489 cod. civ. – Fattispecie complessa a formazione progressiva – Perfezionamento – Redazione dell’inventario- Causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari – Rinvio alla Sezioni Unite

Occorre stabilire se:

a) nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l’accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell’inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari;

b) se – quindi – tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell’incapace o solo con la redazione dell’inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio;

c) se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l’inventario, possa rinunciare all’eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall’art. 489 c.c.

Disposizioni applicate

Cod. Civ.: artt. 471, 484, 485, 489

[1] In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gli opponenti eccepivano di aver rinunciato all’eredità del padre – originario debitore, venuto a mancare quando loro erano minorenni – entro l’anno dal compimento della maggiore età ai sensi dell’art. 489 c.c.

Il giudice di primo grado respingeva l’opposizione, evidenziando che, allorquando gli attori erano ancora minorenni, la madre aveva accettato l’eredità – a loro nome e nel loro interesse – senza redigere l’inventario; rilevava, dunque, come non avendo loro provveduto a tale adempimento neppure nel termine fissato dall’art. 489 c.c., essi erano divenuti eredi puramente e semplicemente.

La sentenza veniva confermata in secondo grado, ribadendo la Corte che l’eredità devoluta ai minori accettata dal genitore senza la redazione dell’inventario comporta l’acquisto della qualità di eredi, potendo gli accettanti, una volta raggiunta la maggiore età, solo redigere l’inventario nel termine di un anno, ma non anche rinunciare all’eredità.

[2] I soccombenti depositavano ricorso in Cassazione fondandolo su tre motivi, dei quali il primo è stato ritenuto dagli Ermellini foriero di questioni tali da suggerire la rimessione alle Sezioni Unite al fine di promuoverne un intervento chiarificatore.

Con tale motivo, i ricorrenti hanno sostenuto che l’accettazione dell’eredità ex art. 484 c.c. non seguita dalla redazione dell’inventario non avesse comportato l’acquisto della qualità di erede e che la rinuncia effettuata entro l’anno dal conseguimento della maggiore età fosse efficace, non potendo essi rispondere dei debiti del de cuius.

Tema cruciale, a giudizio della Suprema Corte, consiste proprio nel determinare se l’accettazione con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore senza la successiva redazione dell’inventario consenta al minore stesso di rinunciare all’eredità entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, ovvero se tale possibilità sia preclusa, potendo egli solo redigere l’inventario nel termine di legge al fine di godere della limitazione di responsabilità per i pesi ereditari.

Per addivenire ad una conclusione soddisfacente, occorre interrogarsi sul ruolo che la redazione dell’inventario ha nella procedura di accettazione beneficiata: è elemento perfezionativo di una fattispecie a formazione progressiva (in mancanza del quale vengono meno anche gli effetti della dichiarazione di accettazione ex art. 484 c.c., per cui l’accettante resta mero chiamato con facoltà di rinuncia), ovvero costituisce adempimento successivo la cui mancanza non impedisce l’acquisto della qualità di erede in virtù dell’originaria dichiarazione di accettazione (senza, dunque, possibilità di successiva rinuncia, ma rilevando solo ai fini della limitazione di responsabilità )?

[3] Nel cercare di dare risposta a tale interrogativo, è la Corte stessa ad evidenziare il contrasto giurisprudenziale esistente.

Esaminando dapprima l’ipotesi di eredità devoluta a soggetti capaci, si dà atto che l’orientamento prevalente riconduce la sequenza accettazione-inventario ad una fattispecie a formazione progressiva, ove la mancanza anche di uno solo di tali elementi ne comporta il mancato perfezionamento; si precisa, però, che, una volta effettuata la dichiarazione di cui al medesimo art. 484 c.c., il chiamato diviene erede e che la mancanza dell’inventario rileva solo ai fini del conseguimento del beneficio della limitazione della responsabilità.[1] La qualità di erede, dunque, si acquisisce – secondo tale impostazione – in virtù della dichiarazione di accettazione anche in mancanza di inventario.

Con riferimento ai minori, agli incapaci e agli enti diversi dalle società, occorre confrontarsi con le disposizioni di legge (artt. 471-473 c.c.) che prevedono che l’accettazione dell’eredità non possa aver luogo se non con il beneficio di inventario, ritenendo la giurisprudenza che ogni altra forma di accettazione espressa o tacita sia da ritenersi nulla e improduttiva di effetti.[2] Per gli incapaci e i minori l’art. 489 c.c. prevede che essi non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme sul beneficio d’inventario. [3]

[4] Valorizzando il dato letterale dell’art. 489 c.c., un primo orientamento ha sostenuto che il minore non possa rinunciare all’eredità ove sia mancata la redazione dell’inventario da parte del genitore che, però, abbia fatto la dichiarazione di accettazione ex art. 484 c.c..[4]

Nella pronuncia in commento, gli Ermellini non possono fare tuttavia a meno di evidenziare come l’art. 489 c.c., nel prevedere che gli incapaci non decadono dal beneficio se si conformano alle norme della sezione II entro il termine di legge, sembri ricollegare l’acquisto della qualità di erede e della stessa limitazione della responsabilità per i pesi ereditari direttamente alla dichiarazione di accettazione conforme alle previsione dell’art. 484 c.c..

Occorre allora interrogarsi se la nozione di fattispecie a formazione progressiva come sopra intesa sia legittimamente invocabile per gli incapaci.[5]

Viene, in punto, richiamata Cass. Civ. n. 21456/2017, la quale ha affermato che “se a seguito dell’inefficace accettazione (tacita) dell’eredità per suo conto operata dal legale rappresentante, il soggetto già minore d’età non provvede – giusta il disposto dell’art. 489 c.c. – a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e ss. c.c. entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l’accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all’eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore”.

[5] Una posizione parzialmente diversa è stata assunta da altra giurisprudenza che ritiene che la lettura dell’art. 489 c.c. debba essere effettuata tenendo conto degli artt. art. 485 e 487 c.c., relativi ai termini per la redazione dell’inventario. La norma dettata a tutela degli incapaci non prorogherebbe semplicemente il termine di cui alle citate norme, ma neutralizzerebbe le conseguenze che discendono dal mancato rispetto di tali termini, traendone la conclusione che l’incapace decade dal beneficio solo se non fa l’inventario una volta scaduto il termine di un anno, potendo fino ad allora ancora rinunciare all’eredità.[6] La sola dichiarazione del rappresentante legale, pertanto, non sarebbe sufficiente a far acquisire all’incapace la qualità di erede, rimanendo egli semplice chiamato.

[6] Infine, gli Ermellini richiamano un’ulteriore recente pronuncia che sembra adottare una soluzione intermedia. Secondo Cass. Civ. n. 29665/2018 “coerentemente con l’affermazione secondo cui la redazione dell’inventario costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie a formazione progressiva dell’accettazione con beneficio di inventario, si è altresì precisato che anche qualora il genitore esercente la potestà (ora responsabilità genitoriale) sul figlio minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 cod. civ. da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 cod. civ.), ma non compia l’inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resta acquisita da quest’ultimo, che però è considerato erede puro e semplice (art. 489 cod. civ.), mentre (cfr. Cass. n. 1267/1986) il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata, mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio ovvero rinunciare alla eredità”.

[7] Alla luce delle considerazioni svolte e dei diversi orientamenti interpretativi rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità, la Sezione giudicante ha ritenuto necessario un intervento delle Sezioni Unite che possa far luce in merito: “a) alla natura e alla struttura dell’accettazione beneficiata; b) al ruolo che è destinata ad assumere la redazione dell’inventario (unitamente al rispetto delle relative formalità) e agli effetti della sua omissione anche con riguardo all’individuazione dei soggetti legittimati ad avvalersene (art. 505, ultimo comma, c.c.); c) al regime di responsabilità operante fino alla redazione dell’inventario nel caso di eredità devolute agli incapaci” ed ha formulato i quesiti riportati in apice alla presente nota.

[1]  Così Cass.Civ. n. 11030/2003; si vedano, altresì, Cass. Civ. n. 9099/2018; Cass. Civ. n. 7477/2018; Cass Civ. n. 16739/2005. Se l’accettante non compie l’inventario “è considerato erede puro e semplice” (art. 485, 487 e 488 c.c.) non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha mai conseguito, non rientrando tale omissione nei casi di decadenza previsti espressamente dal codice.

[2] Cass. Civ.n. 2211/2007

[3] Discorso a parte deve farsi per gli enti diversi dalle società ove non è prevista una norma simile. Ciò è dovuto al fatto che questi ultimi, pur non essendo esonerati dall’obbligo di redigere l’inventario nel termine perentorio di legge, non possono divenire – in alcun caso e senza limiti di tempo – eredi puramente e semplicemente, essendo imposta, in caso di inottemperanza alla disposizione dell’art. 487, comma terzo, c.c. o di inutile decorso del termine fissato ai sensi dell’art. 481 o 485 c.c., la decadenza dalla facoltà di accettazione o conseguendone, per un diverso indirizzo, la conservazione dello status di mero chiamato alla successione

[4] Così Cass. Civ. n. 15267/2019, sulla quale si rimanda a M. Ramponi, Momento perfezionativo dell’accettazione di eredità da parte di minore, EC Legal del 12/11/2019

[5] Sempre con riferimento agli enti appare opportuno richiamare Cass. Civ. n. 14442/2019, la quale ritiene che l’accettazione non seguita dall’inventario sia inidonea a produrre qualsivoglia effetto negoziale.

[6] In tal senso: Cass. Civ. n. 1346/2002; Cass. Civ. n. 9648/2000; Cass. Civ. n. 9142/1993; Cass. Civ. n. 4561/1988. Si veda anche, sebbene relativa a profili tributari Cass. Civ. n. 25666/2008

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