Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: è sussumibile nell’ambito della nozione legale di giusta causa ex art. 2119 c.c.
di Evangelista Basile Scarica in PDFCassazione Civile, Sezione Lavoro, 19 febbraio 2019, n. 4804
Licenziamento – Giusta causa – Detenzione e spaccio di stupefacenti
MASSIMA
È sussumibile in astratto nell’ambito della nozione legale di giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. la detenzione e lo spaccio di elevata quantità di sostanze stupefacenti con cadenza regolare per più anni, condotta – lontana dalle regole del vivere civile – idonea ad assume un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto di lavoro stesso.
COMMENTO
Nel caso deciso dalla Suprema Corte di Cassazione un lavoratore era stato sottoposto a procedimento penale per aver detenuto e spacciato elevate quantità di sostanze stupefacenti continuativamente negli anni. Nelle precedenti fasi del giudizio il licenziamento era stato annullato, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, poiché il procedimento disciplinare che aveva poi condotto al recesso in tronco era stato svolto senza alcuna indagine interna e senza evidenza di quali fossero i profili soggettivi e oggettivi posti a fondamento del successivo recesso. Nella lettera di contestazione, infatti, la società operava un mero riferimento al contenuto del decreto penale di condanna nel quale era descritto il fatto contestato ed erano indicate le prove acquisite. Soccombente nei precedenti gradi del giudizio la società ricorreva per cassazione. I Giudici di legittimità hanno annullato la decisone ritenendo, da una parte, che fosse legittima, in quanto non lesiva del diritto di difesa, la c.d. contestazione formulata per relationem, mediante il richiamo agli atti del procedimento penale e, dall’altra, ritenendo la condotta così grave da influire oggettivamente sul rapporto di fiducia. Difatti, secondo la Corte, l’addebito di detenzione e spaccio di elevata quantità di sostanze stupefacenti, costituisce, almeno in astratto, giusta causa di licenziamento, trattandosi di una condotta che, oltre ad avere specifico rilievo penale, è contraria alle norme dell’etica e del vivere civile comuni e, pertanto, ha un riflesso anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto di lavoro. Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare nel contraddittorio tra le parti ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un procedimento penale. Alla luce di tali principi, i Giudici di legittimità hanno cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Appello affinché questa possa poi procedere ad un nuovo esame della fattispecie concreta da formulare avendo considerazione del principio ribadito dal collegio, ovvero che la detenzione e lo spaccio di una elevata quantità di sostanze stupefacenti è sussumibile, in astratto, nell’ambito della nozione legale di giusta causa ex art. 2119 c.c., avendo un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto.
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