25 Maggio 2021

Il destino del contratto di cessione del quinto nella procedura di sovraindebitamento

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Parma, 28 febbraio 2021

Parole chiave: Cessione del quinto di stipendio o pensione – Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Falcidia della cessione del quinto

Massima

In caso di presentazione di un piano del consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012, va falcidiato anche il contratto di cessione del quinto stipulato dal debitore, poiché l’obiettivo della legge è quello di offrire una seconda possibilità al consumatore, possibilità che esige la ristrutturazione di tutti i debiti, compreso il finanziamento oggetto di cessione del quinto.

Disposizioni applicate

Art. 12-bis legge n. 3 del 2012 (procedimento di omologazione del piano del consumatore)

CASO

Un pensionato presenta una proposta di piano del consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012. Il suo obiettivo è ottenere l’esdebitazione. Fra i creditori risulta una finanziaria, creditrice in forza di una cessione del credito derivante dalla pensione. La cessionaria si oppone al piano del consumatore (e alla falcidia della cessione del quinto), asserendo che la cessione è ormai definitiva e che il suo vero debitore è il datore di pensione e non la persona che ha ottenuto il finanziamento.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Parma dà ragione al finanziato e torto alla finanziaria, sospendendo il contratto di cessione del quinto. La legge n. 3 del 2012 è una procedura concorsuale, che si ispira al favor debitoris. Al fine di dare una nuova opportunità al debitore, è necessario che tutte le posizioni debitorie vengano ristrutturate, compresa quella generata dal contratto di cessione del quinto.

QUESTIONI

Il contratto di cessione del quinto di stipendio o pensione è molto diffuso nella prassi. La normativa di riferimento è contenuta in un vecchio testo legislativo (d.p.r. n. 180 del 1950), ancora in vigore. L’operazione avviene come segue: la persona che ha necessità del finanziamento si rivolge alla finanziaria; questa decide se concedere o meno il finanziamento e – in caso positivo – esso viene erogato. La restituzione del finanziamento  non avviene mediante pagamenti effettuati direttamente dal finanziato, bensì mediante versamenti posti in essere dal datore di stipendio o di pensione. Per conseguire questo risultato, il finanziato cede una parte del credito (fino a un quinto) che vanta nei confronti del proprio datore di lavoro o di pensione. Formalizzata la cessione del credito, il finanziato – per il periodo previsto (5 oppure 10 anni) – avrà una decurtazione in busta paga/pensione dell’importo ceduto. Il datore di lavoro/pensione paga direttamente la finanziaria per il numero di anni necessario ad estinguere il debito. Al termine del periodo di ammortamento, non verrà più eseguita la trattenuta in busta paga/pensione e lo stipendio/pensione rivivrà nella sua interezza.

La cessione del quinto è una modalità di finanziamento che presenta indubbi vantaggi per ambedue le parti. Nella prospettiva del finanziatore, il finanziamento è sicuro perché i ratei vengono pagati dal datore di stipendio/pensione, che si può presumere più solido finanziariamente del prestatore di lavoro/pensione. A ciò si aggiunga che la legge prevede un’assicurazione obbligatoria per il caso di morte/perdita del lavoro, che tutela oltremodo il finanziatore. Nella prospettiva del finanziato, il finanziamento è agevole, perché ciò che viene effettivamente valutato dal finanziatore non è il merito di credito del finanziato, bensì del datore di stipendio/pensione. Dunque, anche nel caso di debitori particolarmente deboli (ad esempio per essere segnalati in Centrale Rischi oppure protestati), è possibile ottenere questa forma di finanziamento.

I problemi principali si pongono nell’ambito delle operazioni di ristrutturazione del debito. L’argomento delle finanziarie è nel senso dell’intangibilità della posizione della finanziaria medesima: poiché la cessione è già intervenuta, con data certa, gli eventi successivi non sarebbero opponibili alla finanziaria. Ben può dunque, secondo la tesi delle finanziarie, chiedere il consumatore la ristrutturazione del proprio debito. Tuttavia detta ristrutturazione non toccherebbe la cessione del quinto, con la conseguenza che la finanziaria potrebbe incassare le rate fino alla scadenza prevista nel piano di ammortamento. Esprimendo il concetto con altre parole, secondo gli argomenti addotti dalle finanziarie, la quota di stipendio/pensione che viene decurtata non sarebbe più parte del patrimonio del debitore (in quanto, appunto, ceduta alla finanziaria), con la conseguenza che la successiva procedura di ristrutturazione del debito non potrebbe concernere dette somme, che rimarrebbero definitivamente assicurate alla finanziaria. Anche se il piano del consumatore viene omologato, sostengono le finanziarie, comunque esse possono continuare a percepire i ratei di restituzione dei finanziamenti direttamente dal datore di stipendio/pensione per tutta la durata prevista dal contratto.

Il principale punto di debolezza della tesi appena illustrata è la violazione della par condicio creditorum. Mentre difatti tutti gli altri crediti vengono falcidiati, nell’ambito del piano del consumatore, la sola cessionaria del finanziamento mediante cessione del quinto potrebbe continuare a percepire i ratei del finanziamento senza subire decurtazione alcuna. Per questa ragione vari tribunali, e da ultimo il Tribunale di Parma oggetto del presente breve commento, si orientano nel senso che l’onnicomprensività della procedura concorsuale debba ricomprendere anche i contratti di cessione del quinto. L’argomento che si adduce a sostegno di questa tesi è che il credito oggetto di cessione è un credito futuro. Da un lato, è vero che l’atto di cessione è unico e produce effetti con la notificazione al datore di stipendio/pensione. Da un altro lato, tuttavia, il credito per stipendio o pensione è futuro, in quanto sorge mese per mese. Se il rapporto di lavoro cessa, cessa anche il diritto alla retribuzione. Allo stesso modo, se il pensionato muore, non percepirà più la pensione. Trattandosi di crediti futuri, essi sono travolti dalla omologazione del piano del consumatore, ovviamente con effetto solo per il futuro e non per il passato.

La recentissima riforma della legge n. 3 del 2012 ha affrontato espressamente la questione. Si stabilisce difatti nel nuovo comma 1-bis dell’art. 8 della legge n. 3 del 2012 che “la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio”. Questa disposizione si applica anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 137 del 2020 (ossia, pendenti al 25 dicembre 2020).

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Riforma del sovraindebitamento