Il deposito telematico nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDFCome ormai noto agli operatori del diritto, con il Decreto Legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modifiche dalla legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147, è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
Le novità apportate dalla novella legislativa sono parecchie, presentano soluzioni peculiari che richiedono approfondite analisi dottrinali e certamente saranno al centro di plurimi interventi giurisprudenziali. E sicuramente uno degli aspetti che merita particolare atte è quello relativo alle modalità per depositare correttamente tutte le istanze che richiedono l’intervento del tribunale.
Il riferimento è in primo luogo all’art. 6 del D.L. 118 del 2021, ai sensi del quale l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio, mediante pubblicazione delle stesse nel registro delle imprese; come prevede il successivo art. 7, nel medesimo giorno in cui si procede con detto incombente è necessario depositare ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 9 legge fallimentare, ricorso con il quale l’imprenditore chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.
Poiché peraltro l’omesso o ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure sopra descritte, è bene che tali operazioni vengano svolte correttamente e in modo che la cancelleria possa gestire correttamente tutte le istanze.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia