Denuncia per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. e scelte organizzative
di Sofia Mansoldo, Assegnista di ricerca in Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Verona Scarica in PDFTrib. Brescia, sez. impr., 23 ottobre 2024, Pres. Del Porto – Bianchetti – Rel. Castellani
Parole chiave Continuità aziendale – Assetti organizzativi, amministrativi e contabili – Denuncia per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.
Massima “Il procedimento ex art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire, tramite l’intervento dell’autorità giudiziaria, il ripristino della legalità e della regolarità nella gestione, violate da condotte degli amministratori gravemente contrastanti con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. La natura, lato sensu cautelare, dello strumento ex art. 2409 c.c.., apprestato per una pronta reazione a gravi irregolarità idonee ad arrecare al patrimonio sociale un concreto pregiudizio, impedisce che il rimedio sia fondatamente diretto a censurare fatti remoti e/o comunque radicalmente privi di potenzialità lesiva.
La nozione di adeguatezza degli assetti deve adattarsi alla specifica natura della realtà aziendale oggetto di valutazione e la censura di inadeguatezza non può spingersi sino a sindacare scelte di merito che non si appalesino tali da impedire l’agire razionale ed informato da parte dell’amministratore. La predisposizione di ulteriori e più efficaci strumenti previsionali della crisi, inerendo la business judgment rule, appare strettamente connotata da discrezionalità e, quindi, estranea all’area del sindacato giudiziale”.
Disposizioni applicate artt. 2086 e 2409 c.c.
CASO
Il socio della società Alfa ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 2409 c.c., denunciando il difetto di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’attività d’impresa. Il socio ha richiesto al tribunale, previa nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sentiti in camera di consiglio l’amministratore unico e il collegio sindacale e disposta l’eventuale ispezione dell’amministrazione della società, di emettere i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari per far sì che la società adotti assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, disponendo anche la convocazione dell’assemblea per la revoca dell’amministratore unico e per la nomina di un nuovo organo gestorio, con riserva di nomina di un amministratore giudiziale.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Brescia respinge il ricorso proposto dal socio per la denuncia di gravi irregolarità della gestione ai sensi dell’art. 2409 c.c.
QUESTIONI
Il Tribunale di Brescia rileva che il procedimento ex art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire, tramite l’intervento dell’autorità giudiziaria, il ripristino della legalità e della regolarità nella gestione, violate da condotte degli amministratori gravemente contrastanti con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Oggetto di denuncia, ai sensi dell’art. 2409 c.c., è il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, purché attuali ed idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a procurare grave turbamento all’attività della società nel cui interesse il ricorso viene presentato.
Il Tribunale precisa che l’istituto di cui all’art. 2409 c.c., in quanto diretto ad interrompere comportamenti di mala gestio in atto, idonei a costituire, se non disattivati, fonte di danno per la società, è privo di carattere sanzionatorio e allo stesso non si addicono valutazioni a posteriori, tipiche delle azioni di responsabilità. Il presupposto della potenzialità del danno comporta che l’intervento giudiziario non possa ritenersi ammissibile qualora l’azione lesiva abbia esaurito i propri effetti in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione delle violazioni. La natura, lato sensu cautelare, dello strumento di cui all’art. 2409 c.c., apprestato per una pronta reazione a gravi irregolarità della gestione idonee ad arrecare al patrimonio sociale un concreto pregiudizio, impedisce che il rimedio sia fondatamente diretto a censurare fatti remoti e/o comunque radicalmente privi di potenzialità lesiva.
Nel caso in esame la principale censura mossa all’organo gestorio è di aver mantenuto una struttura amministrativa, organizzativa e contabile gravemente deficitaria, aumentando il rischio per la società di conseguire perdite economiche idonee a riflettersi sulla tenuta della continuità aziendale. Il Tribunale di Brescia dispone che la censura risulta carente del requisito dell’attualità, in quanto ciò che viene imputato all’organo amministrativo è di aver protratto una struttura deficitaria dal punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile, dal momento che la notifica del ricorso è pervenuta a soli due mesi dall’assunzione della carica dell’amministratore unico.
La decisione in epigrafe aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione dell’obbligo di predisporre assetti adeguati assume rilievo sul piano delle gravi regolarità nella gestione, integrando presupposto per la denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. (v. altresì App. Venezia, 29 novembre 2022, in www.dirittodellacrisi.it; App. Catania, 2 maggio 2023, in Giur. comm., 2024, II, p. 689; Trib. Milano, sez. impr., 21 ottobre 2019, in Società, 2020, p. 988; Trib. Cagliari, sez. impr., 19 gennaio 2022, in Società, 2022, p. 1430; Trib. Catania, sez. impr., 8 febbraio 2023, in Fall., 2023, p. 817; Trib. Catanzaro, sez. impr., 6 febbraio 2024, in Dir. fall., 2024, II, p. 1000; Trib. Milano, sez. impr., 29 febbraio 2024, in Società, p. 707). Il Tribunale, nel caso in esame, tuttavia, non rileva un fondato rischio di perdita della continuità aziendale o anche di prospettive future negative derivanti da gravi irregolarità della gestione, insite nella carenza di assetti organizzativi, amministrativi e contabili, denunciabili ai sensi dell’art. 2409 c.c.
Il Tribunale di Brescia, nel respingere il ricorso per la denuncia di gravi irregolarità della gestione ai sensi dell’art. 2409 c.c., rimarca, inoltre, in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza (v. Cass., 24 gennaio 2023, n. 2172, in IlSocietario.it; Trib. Roma, 6-8 aprile 2020, in Società, 2020, p. 1339; Trib. Roma, sez. impr., 15 settembre 2020, in Giur. comm., 2021, II, p. 1358), l’applicazione del principio della business judgment rule alle scelte di natura organizzativa dell’organo amministrativo, in quanto decisioni imprenditoriali afferenti al merito gestorio, che impongono di accertare il rispetto del generale dovere della diligenza ai sensi dell’art. 2392 c.c. Sotto questo profilo, il Tribunale rileva che la nozione di adeguatezza degli assetti deve adattarsi alla specifica natura dell’attività d’impresa e che la censura di inadeguatezza organizzativa non può spingersi sino a sindacare scelte di merito, che non si appalesino tali da impedire l’agire razionale ed informato da parte degli amministratori.
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