Delibera di esclusione del socio dalla S.r.l. e genericità della clausola statutaria che prevede le ipotesi di esclusione
di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Catanzaro, 31 ottobre 2023, Estensore Rinaldi
Parole chiave
Esclusione del socio – Specifiche ipotesi – Genericità dello statuto – Nullità delle clausole statutarie – Nullità della delibera di esclusione
Massima: “La clausola dello statuto di una S.r.l. che prevede l’esclusione del socio per gravi inadempienze alle norme del medesimo statuto è nulla per violazione dell’art. 2473 bis c.c. per la sua genericità”.
Disposizioni applicate
Art. 2473 bis c.c. (esclusione del socio)
CASO
Una socia di una S.r.l. riveste a sua volta la forma societaria di s.r.l. Viene assunta una delibera assembleare con la quale la socia viene esclusa. La socia esclusa impugna la delibera davanti al Tribunale di Catanzaro chiedendo che ne venga dichiarata la nullità. Secondo la tesi del socio impugnante, la nullità della delibera deriva dalla genericità della clausola statutaria che disciplina le ipotesi di esclusione.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Catanzaro accoglie la domanda attrice e dichiara la nullità della clausola dello statuto in tema di esclusione del socio per la sua genericità; per l’effetto il giudice catanzarese annulla anche la delibera di esclusione del socio: una delibera assunta sulla base di una clausola statutaria nulla è a sua volta nulla.
QUESTIONI
L’art. 2473-bis c.c. disciplina l’esclusione del socio dalla s.r.l. La disposizione è molto breve e statuisce che “l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo”. La norma prevede innanzitutto la facoltatività della regolamentazione dell’esclusione: se lo statuto nulla dice, il socio non può essere escluso. Inoltre la regola impone che le cause di esclusione siano “specifiche”, ossia indicate in modo univoco e dettagliato nello statuto. Infine si prevede che le ipotesi di esclusione previste nello statuto debbano configurare giusta causa: il socio non può essere escluso per ragioni banali. Complessivamente emerge che il legislatore considera l’esclusione del socio come una extrema ratio, che può verificarsi solo in casi molto gravi. L’esclusione del socio pone difatti fine al rapporto societario, e ha conseguenze importanti non solo per il socio medesimo, ma anche per la società. Si consideri invero che al socio recedente deve essere liquidato il controvalore della quota, circostanza che potrebbe mettere a repentaglio la sopravvivenza della società.
Nel caso deciso dal Tribunale di Catanzaro, la clausola dello statuto era formulata così: “sono cause di esclusione se il socio … si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente statuto … si sia reso inadempiente agli obblighi sanciti dal presente statuto”. Queste previsioni possono considerarsi sufficientemente specifiche, come impone la legge?
Il Tribunale di Catanzaro ritiene che questa clausola non soddisfi il criterio di specificità richiesto dalla legge. Il canone della specificità, difatti, esige una tipizzazione dei casi di esclusione, mediante l’individuazione di accadimenti definiti e circoscritti. La specificità è tesa a evitare abusi dell’istituto dell’esclusione del socio da parte della maggioranza della compagine societaria e risponde all’esigenza del socio di prevedibilità delle ipotesi al verificarsi delle quali si può produrre l’effetto estromissivo. La specificità è esclusa quando la clausola sia formulata in modo da lasciare ampio spazio alla discrezionalità interpretativa, giacché altrimenti l’istituto si trasformerebbe in uno strumento generico di reazione a un qualsiasi e non predeterminato contegno del socio. Il canone della specificità consente di desumere l’illegittimità di tutte quelle clausole che evidenzino generiche gravi inadempienze del socio, senza indicare specificamente determinate tipologie di comportamento. La genericità delle clausole statutarie determina la nullità della delibera, essendo essa stata assunta sulla base di clausole nulle. In conclusione, il Tribunale di Catanzaro dichiara la nullità della clausola dello statuto e annulla la delibera di esclusione dalla società.
Questa decisione del Tribunale di Catanzaro si pone in continuità con altre decisioni della giurisprudenza che hanno stabilito la nullità di clausole statutarie eccessivamente generiche nel definire i comportamenti che determinano l’esclusione del socio. Si può menzionare una sentenza del Tribunale di Napoli (23 marzo 2022, in ilcaso.it) in senso conforme. Nel caso deciso dal Tribunale di Napoli si trattava di una s.r.l. composta di 2 soli soci, ciascuno al 50%. Viene assunta una delibera con il quale la società esclude il socio Caio. Questi impugna la delibera davanti al Tribunale di Napoli. Lo statuto della società stabiliva che costituiscono causa di esclusione le “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano da contratto sociale”. Si tratta di una formulazione simile a quello dello statuto della società oggetto della sentenza del Tribunale di Catanzaro. Il Tribunale di Napoli osserva che la clausola dello statuto è troppo generica. Nel caso di specie era stato imputato al socio Caio di avere materialmente ricevuto la notificazione di un decreto ingiuntivo rivolto alla società e di non averlo consegnato all’altro socio che era amministratore della società. Il giudice catanzarese osserva che detta condotta non configura di per sé un grave inadempimento e che, comunque, non vi è la prova che la mancata consegna abbia causato un danno alla società. Si consideri difatti che, anche se il decreto ingiuntivo fosse stato consegnato alla società e fosse stato opposto, non necessariamente esso sarebbe stato revocato dall’autorità giudiziaria. Il punto però che interessa in questa sede è che la formulazione dello statuto è troppo generica. Ne consegue la nullità della clausola statutaria per violazione dell’art. 2473 bis c.c. La nullità della clausola statutaria implica, a sua volta, la nullità della delibera assembleare, posta in essere sulla base di una clausola nulla. In conclusione il socio Caio non è stato efficacemente escluso dalla compagine societaria della s.r.l.
In altri casi affrontati dalla giurisprudenza, lo statuto della società era sufficientemente specifico. Il Tribunale di Milano (15 marzo 2021, in giurisprudenzadelleimprese.it) si è occupato di una s.r.l. il cui statuto prevedeva che “il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, oltre a quelle indicate nell’articolo 2466 c.c.: a) interdizione o inabilitazione; b) inadempimento del conferimento d’opera o di servizi; c) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza”. In questa fattispecie il giudice milanese ha ritenuto lo statuto sufficientemente specifico.
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