Delibera CICR 3.8.2016 (anatocismo bancario)
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIl 3 agosto 2016 il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha approvato la Delibera (allegata) che detta le disposizioni attuative del secondo comma dell’art. 120 del Testo unico bancario (TUB).
Si segnalano i seguenti aspetti della citata Delibera, che è previsto gli intermediari applichino a partire, al più tardi, dal 1° ottobre 2016:
– l’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’articolo 1194 c.c.
– gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora
– agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile
– nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori
– riguardo alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti, gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale; al cliente deve essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili; il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi
– i contratti in corso sono adeguati con l’introduzione di clausole conformi all’art. 120, comma 2, TUB e alla Delibera, ai sensi degli artt. 118 e 126-sexies TUB. L’adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell’art. 118 TUB