Definizione liti pendenti anche per enti non commerciali e SSD
di Redazione Scarica in PDFCon la definitiva approvazione, con modifiche, del D.L. 50/2017 contenente “disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, meglio noto come “Manovra correttiva 2017”, è stato dato il via libera alla possibilità, anche per gli enti non commerciali e le società sportive dilettantistiche, di definire le controversie tributarie pendenti in cui sia parte l’Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora, a condizione che la domanda di definizione sia presentata entro il 30 settembre 2017.
Si chiude così il cerchio della definizione agevolata dei rapporti con l’Erario avviata con la rottamazione dei ruoli, concedendo però questa volta una chance anche ai soggetti che non avevano potuto aderire alla prima definizione agevolata dei carichi pendenti.
Con la nuova definizione agevolata vengono, infatti, superate alcune disparità che aveva manifestato la rottamazione dei ruoli, prima fra tutte quella relativa all’impossibilità di godere delle opportunità di sanatoria da parte di soggetti che, avendo impugnato i provvedimenti impositivi che li riguardavano, non erano stati ancora destinatari di specifiche iscrizioni a ruolo per le pendenze in essere con l’Erario o avevano ricevuto iscrizioni parziali con conseguente impossibilità di sanatoria dell’intera posizione. Infatti risultano definibili: “le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.
Nessuno sconto viene, però, previsto per il pagamento delle somme dovute, essendo disposto unicamente l’abbattimento di sanzioni ed interessi e senza considerare l’esito di eventuali sentenze di primo o secondo grado favorevoli al contribuente.
Se proprio questa mancata valorizzazione degli eventuali risultati positivi già conseguiti e la debenza di tutte le imposte accertate come da atto impositivo rendono poco appetibile una generalizzata adesione al nuovo mini-condono, questo rappresenta, invece, un’importante opportunità soprattutto per gli enti del terzo settore oggetto di pesanti verifiche nell’ultimo quinquennio.
Gli accertamenti nei confronti di questi enti, infatti, si concludono frequentemente con il disconoscimento della natura di ente non commerciale e del diritto all’utilizzo delle agevolazioni fiscali specifiche, con importanti conseguenze in termini di recupero di imposta ma ancor di più in termini di sanzioni.
Dal disconoscimento abituale dell’agevolazione sui corrispettivi specifici per gli enti a carattere associativo di cui agli articoli 148, comma 3, Tuir e 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, infatti, oltre all’assoggettamento a tassazione ai fini delle imposte dirette e Iva di tutti i proventi incassati, viene sempre anche comminata la doppia sanzione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per omessa registrazione delle fatture e dei corrispettivi oltre che per omessa presentazione della dichiarazione, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6 D.Lgs. 471/1997, arrivando ad avere accertamenti con saldi in termini di sanzioni oltre al doppio rispetto agli importi delle maggiori imposte accertate.
L’opportunità di vedere comunque più che dimezzati gli importi potenzialmente dovuti, oltre alla possibilità di sveltire i tempi e conseguentemente anche i costi di difesa di un contenzioso pendente e che, con altissime probabilità, arriverà fino al giudizio della Suprema Corte con il rischio di costi accessori, rappresenta, quindi, una opportunità che gli enti del terzo settore sono tenuti a valutare con la dovuta attenzione.
Dagli importi dovuti da tale definizione si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione di somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Le controversie definibili non sono sospese salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al Giudice. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.
Si aspetta, a questo punto, di comprendere se, con chiarimenti successivi in merito al concreto funzionamento del meccanismo agevolativo in esame, verrà favorito l’accesso alla definizione agevolata anche per quelle posizioni per cui, avendo ad oggetto l’impugnativa di atti di accertamento di valore impositivo inferiore o pari a 20.000,00 euro, alla data del 31 dicembre 2016 era stato notificato unicamente il ricorso all’Amministrazione finanziaria controparte, e fosse ancora pendente il procedimento di reclamo-mediazione.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“