27 Febbraio 2018

Decreto ingiuntivo ed efficacia di giudicato

di Elisa Bertillo Scarica in PDF

Cass. 28 novembre 2017, n. 28318

Ingiunzione (procedimento per) – Mancata opposizione – Cosa giudicata civile – Limiti oggettivi – Presupposti logico-giuridici – Estensione (Cod. civ. art. 2909; c.p.c. art. 647)

[1] Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo si estende ai presupposti logico-giuridici della decisione.

CASO

[1] Un’opposizione avverso decreto ingiuntivo viene dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milano stante la preclusione determinata da un precedente giudicato. Il ricorrente aveva, infatti, ottenuto dal Giudice di pace di Milano un precedente decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, concernente il medesimo rapporto obbligatorio, che non era stato opposto dall’ingiunto nei termini di legge. Secondo il Tribunale di Milano si è pertanto formato il giudicato su ogni questione attinente la validità ed efficacia del contratto, che l’ingiunto aveva dedotto, per la prima volta, con l’atto di opposizione al successivo decreto ingiuntivo. Avverso la decisione della Corte d’appello di Milano, che ha confermato la pronuncia di prime cure, è stato proposto ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte conferma la soluzione accolta dai giudici di merito, aderendo al principio di diritto secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, e che trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso.

QUESTIONE

[1] Con la pronuncia in commento, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato in giurisprudenza: in senso conforme cfr., infatti, App. Genova 27 luglio 2016, in Foro it., Rep. 2016, voce Cosa giudicata civile, n. 10; Cass. 6 giugno 2016, n. 11572, ibid., voce cit., n. 26; Trib. Grosseto 13 gennaio 2016, ibid., voce cit., n. 8; Cass. 2 aprile 2015, n. 6673, id., Rep. 2015, voce cit., n. 37. Contra Cass. 9 febbraio 2015, n. 2370, in Foro it., Rep. 2015, voce Cosa giudicata civile, n. 39. Cfr. altresì Trib. Piacenza 29 aprile 2014, in Foro it., Rep. 2015, voce Cosa giudicata civile, n. 15, Assicurazioni, 2014, 611, con nota di A. Boglione, Il caso della m/n «Rigel»: ultimo atto ovvero, alla lunga, la frode non paga, secondo cui «all’estinzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento del massimale promosso dall’assicuratore, all’epoca all’oscuro del comportamento truffaldino del contraente, non è attribuibile l’effetto preclusivo del giudicato posto che: 1) la nullità della polizza di assicurazione «merci» per ragioni inerenti alla posizione del contraente non era deducibile nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; 2) l’estinzione del relativo giudizio non ha effetto preclusivo ex art. 2909 c.c. all’accoglimento della domanda di annullamento del contratto di assicurazione; pertanto la nullità del contratto, per inesistenza del rischio, va pronunciata in forza dell’art. 1895 c.c. ma è ravvisabile anche per illiceità della causa, in adesione alla autorevole dottrina civilistica che concepisce la causa del contratto in concreto, come ritenuto dalla cassazione (sent. 10490/2006) e non solo in astratto».

Il principio espresso nella massima riportata in epigrafe è, peraltro, corretto, con riferimento ai rapporti di durata, dalla possibilità per il debitore di contestare il proprio obbligo con riferimento alle periodicità successive a quelle relative al periodo indicato nel ricorso monitorio: cfr. Cass. 4 febbraio 2015, n. 2056, in Foro it., Rep. 2015, voce Cosa giudicata civile, n. 40; Cass. 25 novembre 2010, n. 23918, id., Rep. 2011, voce Cosa giudicata civile, n. 9, Informazione prev., 2010, 320, secondo cui «il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento; pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive (nella specie alcuni lavoratori, dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto nei confronti dell’Inps per il pagamento del sussidio per lavori socialmente utili dovuto per l’anno 1999, avevano nuovamente convenuto in giudizio l’istituto, invocando l’esistenza del giudicato e formulando analoga domanda relativa all’anno 2000; la suprema corte, in applicazione del riportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente il giudicato esterno)».

La soluzione accolta dalla giurisprudenza solleva dubbi circa la validità della decisione di una questione con efficacia di giudicato non sottoposta al previo contraddittorio delle parti, dubbi che aumentano con riferimento a giudici svolti inaudita altera parte: in merito, in dottrina, cfr. Tiscini R., in Commentario del codice di procedura civile, a cura di S. Chiarloni, Torino, 2016, 138 ss.

In generale, sul tema dei limiti oggettivi del giudicato, si rinvia agli ampi studi che hanno affrontato il tema, tra cui si segnalano in particolare, Menchini S., Il giudicato civile, 1988; Id., I limiti oggettivi del giudicato, Milano, 1987; Fabbrini G., Contributo alla teoria dell’intervento adesivo, Milano, 1963; Allorio E., La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano, 1935.