Decorrenza degli effetti del recesso nelle S.p.A. e perdita dei diritti afferenti allo status socii
di Mario Cascavilla Scarica in PDFCorte d’Appello di Ancona, sentenza n. 2778 del 3 dicembre 2018
Parole chiave: condizione risolutiva –– recesso del socio –– società per azioni –– effetti del recesso –– modificazioni dello statuto.
Massima: “Il recesso è negozio unilaterale recettizio, immediatamente efficace una volta che la relativa dichiarazione sia pervenuta nella sfera cognitiva della società destinataria: da tale momento il socio perde la legittimazione ad esercitare i diritti sociali, divenendo creditore della società per la liquidazione della quota; non può quindi essere riconosciuto al socio receduto il diritto di intervenire e votare in un ente al quale ha manifestato il proprio disinteresse essendo esclusivamente interessato alla realizzazione del proprio credito”.
Disposizioni applicate: art. 2437 bis c.c. – art. 2473 c.c.
Sia in dottrina che in giurisprudenza ci si interroga se sia sufficiente la comunicazione del recesso del socio a fare scattare gli effetti del recesso o se, invece, sia necessario il verificarsi di condizioni ulteriori, come ad esempio la liquidazione della quota sociale. La scelta dell’una o dell’altra soluzione porta con sé diverse conseguenze nella selezione del momento dal quale il socio perda tale sua qualità ed i correlati poteri e doveri.
Così ad esempio, sostenendo che gli effetti del recesso siano subordinati al verificarsi della liquidazione del valore delle azioni, ai fini del computo del quorum costitutivo di una assemblea convocata nell’intervallo di tempo compreso tra la ricezione della dichiarazione di recesso e la successiva liquidazione, dovrà tenersi conto delle azioni del socio recedente, che avrebbe diritto di partecipare alle assemblee indette in tale intervallo di tempo, ad esprimervi il proprio voto ed a impugnarne le deliberazioni assunte.
Risultato diverso si avrebbe, invece, laddove si condividesse l’idea che il recesso ha efficacia immediata: in questo caso il socio perderebbe lo status socii al momento della ricezione del recesso da parte della società ricevente e, con esso, i diritti e doveri ad esso correlati, ivi compresi quelli di esprimere il proprio voto ed impugnare le deliberazioni assunte in un momento successivo alla dichiarazione di recesso.
La Corte d’Appello di Ancona, con la pronuncia che si commenta, interviene sull’acceso dibattito confermando l’indirizzo che sembra aver preso piede più di recente, ossia quello che sostiene la tesi dell’efficacia immediata del recesso.
Prima di passare alla disamina del caso concreto giova però richiamare, seppur brevemente, gli argomenti a sostegno dell’una e dell’altra tesi.
Tra i diversi argomenti a sostegno dell’idea che gli effetti del recesso si verificano non già immediatamente, ma al momento in cui sia concluso il procedimento di liquidazione delle azioni, vi è ad esempio quello secondo cui le azioni del socio, dal momento in cui è comunicato il recesso e fino al completamento della procedura di liquidazione delle azioni, continuano pur sempre ad esistere ed a rappresentare una quota del capitale della società; nello stesso lasso di tempo, quindi, le azioni hanno un proprietario che, fino a quando non si sia giunti alla liquidazione in favore del socio che ha esercitato il recesso, è proprio il socio che le ha sottoscritte. Stando così le cose, solo al socio receduto spetterebbero i diritti patrimoniali inerenti a quelle azioni, a cominciare dal diritto agli utili maturati nel periodo intercorrente tra l’esercizio del recesso e l’effettiva liquidazione, così come taluni altri diritti (il diritto di opzione connesso a dette azioni se, nelle more della liquidazione della quota, venisse deliberato un aumento di capitale, ad esempio).
Secondo questo indirizzo gli effetti della ricezione della dichiarazione di recesso inviata dal socio alla società non consistono nella immediata cessazione del rapporto sociale, quanto nel dare avvio ad un procedimento solo al termine del quale, e sempre che nel frattempo il recesso medesimo non perda efficacia in conseguenza della revoca della deliberazione assembleare che lo aveva provocato o della messa in liquidazione della società, quel rapporto è destinato ad avere effettivamente termine con la liquidazione della quota spettante al socio receduto (in questo senso, Corte appello Milano, sentenza del 21 aprile 2007). Alla luce di tale indirizzo non è da escludere che, anche dopo la comunicazione del recesso e fino al termine del procedimento di liquidazione della partecipazione, al socio sia consentito di esercitare il diritto di impugnare la delibera che vanifica il recesso esercitato (in questo senso, Cass. Civ., n. 5548 del 19 marzo 2004).
L’altro orientamento, che viene condiviso nella maggior parte delle pronunce più recenti, va, invece, in una direzione diversa.
L’idea è quella che il recesso da una società di persone sia un atto unilaterale recettizio e che la liquidazione della quota non possa essere qualificata come condizione sospensiva del medesimo. Ciò che si sostiene è, in sostanza, che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo status socii ed il diritto agli utili, ancorché non abbia ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie (così, Cass. Civ., n. 21036 dell’11 settembre 2017; sempre in questo senso le sentenze del Tribunale di Roma dell’11 maggio 2005 e quella del Tribunale di Napolidell’11 gennaio 2011).
Gli argomenti a sostegno della tesi in discorso sono diversi e prevalentemente fondati sull’interpretazione del dato testuale di alcune norme.
In primo luogo, l’ultimo comma dell’art. 2473 c.c. e l’ultimo comma dell’art. 2437 bis c.c. prevedono che il recesso non possa essere esercitato e se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima o delibera lo scioglimento. Dalla norma sembrerebbe potersi evincere che la dichiarazione di recesso produca effetti immediati, altrimenti non si spiegherebbe l’espressione adottata dal legislatore secondo cui il recesso sarebbe “privo di efficacia”.
A conforto di tale impostazione rileva anche quanto indicato nel secondo comma dell’art. 2437 bis, c.c., secondo il quale le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la società; ciò varrebbe a dire che il socio receduto è spossessato, a partire dal momento della manifestazione del recesso, delle proprie azioni, che non possono circolare, ma devono essere depositate presso la sede sociale e collocate presso i soci o terzi dagli amministratori (art. 2437 quater, primo comma c.c.).
Rileva, da ultimo, il testo dell’art. 2437 ter c.c., che determina come momento di riferimento per la quantificazione della partecipazione, nelle società per azioni, il periodo precedente alla assemblea da cui scaturisce la delibera che legittima il recesso. Tramite un ragionamento a contrario diventa possibile ritenere che se il recesso producesse effetti solo a seguito della liquidazione della partecipazione, il legislatore avrebbe senz’altro determinato come parametro di riferimento per la valutazione delle azioni quello della liquidazione e quindi un momento successivo alla dichiarazione di recesso (in termini, Tribunale di Roma, sentenza dell’8 maggio 2012).
Così definiti, seppure riassuntivamente, i margini del dibattito giurisprudenziale, si può ora analizzare il caso di specie.
Una società per azioni ha deliberato una modifica statutaria a seguito della quale una società socia al 5,55% ha esercitato il recesso da 209 delle 210 azioni di propria titolarità.[1]
Entro il termine di 90 giorni normativamente previsto dall’art. 2437 bis c.c., la società, con ulteriore delibera, ha poi revocato la delibera precedentemente assunta e che ha costituito il presupposto legittimante il recesso del socio. Il socio receduto ha proposto impugnazione rispetto alla seconda delibera (quella che ha fatto venire meno i presupposti del proprio recesso dalla società) innanzi al Tribunale di primo grado, che ne ha dichiarato la nullità, per essere stata adottata in mancanza del quorum deliberativo qualificato dei 2/3 previsto dall’art. 34 comma 6 del D. Lgs. n. 5 del 2003, da calcolare su tutte le partecipazioni societarie, compresa quella del socio receduto.
Avverso la sentenza ha proposto appello la società per azioni, eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo al socio in relazione alla seconda delibera della società, stante l’esercizio del recesso in data anteriore e la conseguente detenzione di una partecipazione sociale inferiore alla quota del 5 % prevista dall’art. 2377 c.c..
L’appellata, d’altra parte, ha sostenuto che l’efficacia della dichiarazione di recesso rimane sospesa fino alla scadenza del termine di giorni 90 previsto dall’art. 2437 bis ultimo comma c.c. e che una diversa ricostruzione dell’istituto esporrebbe il socio dissenziente a decisioni non condivise o, come nel caso di specie, viziate, senza poter reagire.
La soluzione della questione viene determinata dalla Corte d’Appello di Ancona alla luce dell’orientamento secondo cui gli effetti del recesso si realizzano immediatamente a seguito della relativa comunicazione data alla società destinataria.
La scelta viene giustificata dal Collegio principalmente facendo perno sul dato letterale dell’art. 2437 bis c.c.. In particolare, secondo i giudici questa norma riconosce alle S.p.A. il diritto di revocare la delibera che ha dato origine al recesso giustificato, con il compito di paralizzarne l’efficacia, e, quindi, con la funzione di evitare l’exit dei soci che ne avessero diritto; la revoca della delibera, secondo i giudici, “si atteggia quale condizione risolutiva del recesso già immediatamente efficace, ed è espressione di una precisa scelta del legislatore di favorire l’integrità della compagine e la conservazione del patrimonio sociale”.
Con la richiamata disposizione inoltre il legislatore ha previsto, per le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, un divieto di cessione ed un obbligo di deposito presso la sede sociale; il ché, a parere del Collegio, comporterebbe “una sorta di sterilizzazione e di spossessamento in capo al recedente di tutti quei diritti sociali che legittimano il socio ad intervenire ed a votare in assemblea”.
Sempre l’art. 2437 bis c.c., al comma 3, prevede poi che sia privato di efficacia il recesso in caso di revoca della delibera che lo ha legittimato, sicché la disposizione risulterebbe priva di senso laddove si aderisse alla opposta tesi che collega l’efficacia del recesso al termine del procedimento di liquidazione della partecipazione.
Infine, ad opinione della Corte, l’idea che il socio recedente diventi, una volta comunicato il recesso alla società destinataria, un mero titolare di un diritto di credito avente ad oggetto il rimborso della propria partecipazione, trova anche conferma all’art. 2473, comma 3, c.c..
Poste queste premesse è quindi agevole comprendere le conclusioni cui la Corte d’Appello è giunta nel caso di specie.
Il socio receduto ha impugnato la delibera di revoca delle modificazioni statutarie in un momento in cui il recesso era già diventato efficace; pertanto, a quella data il socio aveva già perso lo status socii rispetto a 209 di 210 azioni di sua titolarità.
Per effetto della comunicazione del recesso l’ammontare della partecipazione sociale del receduto, originariamente pari al 5,55%, si è ridotta allo 0,02%, ossia ad una soglia inferiore a quella del 5 % il cui possesso da parte del socio l’art. 2377 co. 3 c.c. pone come condizione necessaria per l’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci.
Ne è quindi risultato (i) il difetto di legittimazione del socio ad invocare l’annullabilità della deliberazione assembleare, (ii) la validità della delibera con la quale si sono revocate le modificazioni dello statuto e, conseguentemente, (iii) l’inefficacia del recesso.
[1] Esistono infatti dei casi nei quali la legge consente ai soci di S.p.A. di esercitare il diritto di recesso. La casistica è quella indicata all’art. 2437 c.c., ove viene previsto che: “Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all’estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. […]”.