14 Giugno 2022

Decade automaticamente il sindaco che non partecipa all’assemblea senza addure giustificato motivo

di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDF

Corte d’Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Sentenza n. 973 dell’11 marzo 2022

Parole chiave: sindaco – decadenza – decadenza automatica – decadenza sanzionatoria – decadenza ordinaria – delibera assembleare – natura dichiarativa – natura costitutiva – giustificato motivo – assenza – assemblea – adunanze del consiglio di amministrazione

Massima: “La decadenza dei sindaci di una società di capitali opera automaticamente con la conseguenza che la delibera assembleare, con la quale ne venga riconosciuto il verificarsi, ha efficacia dichiarativa ed opera ex tunc, cioè dal momento in cui si è realizzata la causa di decadenza”.

Disposizioni applicate: articoli 2405, 1175 e 1375 c.c.

Il caso in esame prende le mosse dall’impugnazione della delibera assembleare di una società per azioni, con la quale è stata dichiara la decadenza del presidente del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2405 c.c. per essere stato costui assente a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione senza giustificazione, nonché ad un’assemblea dei soci (facendo pervenire in questo caso giustificazioni solo generiche).

L’ex presidente del collegio sindacale ha citato in giudizio la società innanzi al Tribunale di Napoli, deducendo l’illegittimità della delibera assembleare alla luce (i) della non veridicità del fatto di essere stato assente a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione [circostanza che effettivamente è stata confermata in giudizio], (ii) del fatto di aver comunicato prontamente il proprio impedimento a presenziare all’assemblea dei soci (indicando di avere “pregressi ed improrogabili impegni”) e (iii) del fatto di non essere stato convocato in assemblea per rappresentare le proprie ragioni in osservanza dei principi di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c..

L’attore ha peraltro rappresentato il fatto che la sua assenza all’adunanza assembleare sarebbe stata comunque giustificata in quanto determinata dalla necessità di partecipare alle assemblee di altre società.

In primo grado, il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande dell’ex presidente del collegio sindacale, osservando che l’impedimento addotto rispetto alla partecipazione dell’assemblea societaria, ossia la necessità di partecipare alle assemblee di altre società in qualità di sindaco, non poteva considerarsi di natura oggettiva “appartenendo piuttosto ad una scelta dell’attore quella di svolgere il suo compito di sindaco in più società ed alla quale non può riconoscersi un significato così preminente da condizionare lo svolgimento della società dallo stesso vigilata”.

Impugnata la sentenza del Tribunale innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, quest’ultima ha comunque confermato la sentenza impugnata, integrandone però la motivazione.

In particolare, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello, osservando che:

  • è ormai consolidato l’orientamento che afferma l’operatività automatica della decadenza sia laddove si verifichino cause di decadenza ordinaria ai sensi dell’art. 2399 c.c., sia laddove si verifichino cause di decadenza sanzionatoria ai sensi degli artt. 2404 e 2405 c.c. (in tal senso, Cass. 2009/1982; Cass. 1676/1957; Cass. 1943/1956; Cass. 11554/2008);
  • è comunque quanto meno necessario un provvedimento formale che riconosca il verificarsi della decadenza perché possa farsi luogo alle relative conseguenze, quali la sostituzione del sindaco decaduto e l’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dalla carica;
  • la relativa delibera ha pertanto efficacia dichiarativa che opera ex tunc, cioè dal momento del verificarsi della causa di decadenza (in tal senso, cfr. anche Trib. Milano del 15 marzo 1956; Trib, Genova del 19 luglio 1993);
  • il sindaco che non partecipi alle riunioni è tenuto a giustificare preventivamente la propria assenza, sicché, in mancanza di tale giustificazione, può considerarsi maturata la decadenza. Ciò non esclude, comunque, che, sempre in base ai principi di correttezza e buona fede, il sindaco possa provvedervi anche successivamente qualora l’impedimento sia stato di portata tale da escludere anche la possibilità di comunicare la ragione dello stesso.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte d’Appello di Napoli ha ritenuto che l’ex presidente del collegio sindacale non avesse giustificato la propria assenza all’assemblea – non risultando sufficiente la missiva con cui ha comunicato alla società di essere impossibilitato a partecipare all’assemblea “per impegni presi precedentemente come già comunicatovi nella riunione del Consiglio di Amministrazione” – e fosse pertanto decaduto automaticamente dalla carica.

Peraltro, anche laddove si ritenesse che la decadenza richieda comunque una valutazione delle ragioni che hanno determinato l’assenza – pur se fornite, come avvenuto nel caso di specie, successivamente –  rimane comunque il fatto che l’assenza dell’ex sindaco non è affatto giustificata dalla motivazione, da questi addotta, di non aver potuto partecipare per la necessità di presenziare alle assemblee di altre società, posto che, in ogni caso, “sarebbe stato suo onere organizzare la propria attività in maniera tale da non arrecare pregiudizio o ritardo all’attività delle società per le quali svolgeva l’incarico di sindaco”.

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