23 Giugno 2020

Il debitore esecutato è litisconsorte necessario nel procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.

di Valentina Scappini, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, sesta sez., ordinanza interlocutoria, 20 maggio 2020, n. 9267; Pres. Frasca; Rel. D’Arrigo.

Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato regolato dall’art. 549 c.p.c. così come modificato dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 13, comma 1, lett. m-ter), convertito con modifiche dalla legge di conversione L. 6 agosto 2015, n. 132, il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario anche nell’eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c., e nel successivo ricorso straordinario per cassazione.

CASO

Il creditore F.A.A. procedeva ad esecuzione forzata nei confronti del debitore M.A., che doveva al primo circa € 40.000,00 per canoni di locazione non pagati, pignorando le somme dovute al medesimo da parte di V.L., quale corrispettivo per la cessione di quote di partecipazione nella Colombi Gomme Due s.r.l.

Il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, eccependo che il pagamento di una parte del prezzo per la cessione delle quote era già stato effettuato mediante bonifico in data 15 e 16 maggio e 13 e 14 luglio 2014.

Contestata tale dichiarazione da parte del creditore procedente, il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 549 c.p.c., assegnava le somme pignorate nonostante la dichiarazione negativa del terzo.

Avverso tale ordinanza il terzo debitore V.L. proponeva opposizione agli atti esecutivi ex artt. 549 e 617 c.p.c., producendo copia degli estratti conto bancari, da cui risultavano i suddetti bonifici.

Il Tribunale di Latina, tuttavia, rigettava l’opposizione, rilevando che i pagamenti eccepiti da V.L. non erano opponibili al creditore procedente, trattandosi di atti di formazione unilaterale.

V.L. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, omettendo però la notificazione dello stesso al debitore esecutato M.A., mentre F.A.A. ha resistito con controricorso.

SOLUZIONE

Su indicazione del consigliere relatore, che ha ravvisato la possibilità di trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c., la Suprema Corte di cassazione ha emesso l’ordinanza interlocutoria in commento, esprimendosi in merito all’esigenza di tutelare l’integrità del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato, ogni qualvolta il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi a seguito di ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emessa ai sensi dell’art. 549 c.p.c.

Il ricorso non era stato notificato al debitore esecutato M.A. Per tale motivo, sulla scorta del principio di diritto riportato in epigrafe, la Suprema Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questo, trovando applicazione l’art. 331 c.p.c.

QUESTIONI

Anzitutto, la Suprema Corte ha rilevato che, anche nel vigore dell’art. 548 c.p.c. ante riforma (ricordiamo che l’art. 548 c.p.c. è stato dapprima sostituito dalla l. n. 228/2012 e, in seguito, ulteriormente riscritto dalla l. n. 132/2015 di conversione del d.l. n. 83/2015), nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo previsto dal comma 2 della suddetta norma erano litisconsorti necessari il debitore, il terzo pignorato e il creditore procedente (sul punto, Cass., terza sez., 9 gennaio 2007, n. 217; Cass., terza sez. 10 maggio 2000, n. 5955).

Posto che ora, dopo le suddette riforme, l’accertamento dell’obbligo del terzo avviene mediante cognizione incidentale e sommaria, svolta direttamente dal giudice dell’esecuzione ai sensi del novellato art. 549 c.p.c., senza efficacia di giudicato sostanziale, ma con effetti solo endoesecutivi e per la formazione di un titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato in favore del creditore procedente, va verificata l’attualità della giurisprudenza formatasi ante riforma in merito all’obbligatorietà della presenza del terzo debitore nel succitato giudizio di accertamento.

Gli Ermellini rispondono positivamente.

Infatti, in primo luogo lo stesso art. 549 c.p.c. dispone che il giudice dell’esecuzione debba compiere, seppure in modo deformalizzato, gli accertamenti necessari nel “contraddittorio tra le parti e con il terzo”. E “le parti” non possono che essere il creditore e il debitore esecutato, stante l’espressa indicazione a sé del terzo, come una sorta di ausiliario di giustizia.

Inoltre, sul piano sistematico, la Suprema Corte evidenzia che la cameralizzazione del rito non incide sull’oggetto del giudizio, che resta pur sempre l’accertamento di un rapporto intercorrente tra il terzo pignorato e il debitore esecutato (normalmente un’obbligazione di denaro, ma può anche darsi l’ipotesi di pignoramento di cose del debitore in possesso del terzo, ai sensi dell’art. 543 c.p.c.). Dunque, essendo il debitore esecutato parte di quel rapporto sostanziale di base, la decisione non può che pronunciarsi anche nei suoi confronti, sebbene solo con effetti esecutivi: egli è quindi litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c. E tale legame necessario è ancor più evidente, allorché l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione venga impugnata con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., espressamente prevista dall’ultimo paragrafo dell’art. 549 c.p.c.

L’atto introduttivo di tale opposizione, osserva la Corte, dovrà senza dubbio essere notificato anche al debitore esecutato e così anche il successivo atto di impugnazione, nella fattispecie il ricorso straordinario per cassazione, posto che l’art. 618, co. 2, c.p.c. esclude l’appello avverso le sentenze sull’opposizione agli atti esecutivi.

La Corte ha, dunque, disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato M.A., ai sensi dell’art. 331 c.p.c., elaborando il principio di diritto riportato in epigrafe.