Danno non patrimoniale da demansionamento
di Evangelista Basile Scarica in PDFCassazione Civile, Sezione Lavoro, 13 dicembre 2019, n. 32982
Demansionamento – Protratta inattività del lavoratore – Emarginazione – Danno risarcibile – Prova presuntiva del danno
MASSIMA
La prova del danno da demansionamento può essere data dal lavoratore anche ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
COMMENTO
La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza di prime cure, condannava il datore di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento a favore del lavoratore appellante, liquidando tale danno in misura pari al 10% per ogni anno dell’ultima retribuzione globale di fatto ed entro i limiti della prescrizione decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale. La Corte territoriale accertava l’esistenza del danno in questione in via presuntiva sulla base dei seguenti elementi: la durata del demansionamento, protrattosi per ben 13 anni, il tipo di professionalità specifica colpita (nel caso di specie, macchinista di treni), la conoscibilità all’interno e all’esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, la circostanza che durante la protratta inattività l’appellante non ha partecipato a iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale, il tutto con conseguenti e indiscutibili effetti negativi sia dal punto di vista occupazionale che relazionale. Le conclusioni a cui era pervenuta la Corte d’appello sono state confermate anche dalla Suprema Corte, la quale, nel respingere il ricorso incidentale della società soccombente, ha precisato che l’onere di specifica allegazione dei fatti integranti la prova presuntiva – che incombe sul lavoratore – risulta necessariamente alleggerito laddove, a causa dell’inadempimento datoriale, il dipendente sia stato lasciato in condizioni di totale inattività, senza attribuzione di mansioni e assegnazione di compiti, specie ove tale condizione di inattività, in assoluto contrasto con l’art. 2103 c.c., si sia protratta, come nel caso in esame, per molto tempo. Secondo la Suprema Corte, infatti, risponde ai canoni di legittimità della prova presuntiva desumere l’esistenza del danno non patrimoniale dal fatto noto e accertato del demansionamento ove quest’ultimo sia consistito nel lasciare nella totale inattività il dipendente divenuto inidoneo alle mansioni, senza coinvolgerlo in programmi di formazione e riqualificazione professionale, senza adibirlo a mansioni anche inferiori, senza metterlo in condizioni di poter esercitare il proprio diritto–dovere di lavoratore; difatti – prosegue la Corte – il danno sofferto dal lavoratore costituisce, in ipotesi di totale inattività, specie ove protratta per lungo periodo, conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia