5 Maggio 2020

Il danno morale dei prossimi congiunti di persona lesa in un sinistro stradale può essere provato mediante presunzioni

di Alessandra Sorrentino, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. III, ord. 08 aprile 2020, n. 7748 – Pres. Amendola – Rel. Cricenti

Sinistro stradale – Terzo trasportato – Congiunti – Danno morale – Danno iure proprio – Danno riflesso – Risarcimento – Prove – Presunzioni.

(art. 2059 c.c.; 2727 c.c.)

[1] Il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di una persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito può essere dimostrato tramite prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta.

CASO

A seguito di un sinistro stradale, causato dal conducente del veicolo Alfa, rimaneva vittima il conducente di un motociclo, sul quale al momento dello scontro era presente un terzo trasportato, che in esito al sinistro riportava gravi lesioni.

Il terzo trasportato ed i suoi congiunti, genitori e fratelli, agivano in giudizio sia nei confronti degli eredi del conducente del motociclo e dell’assicurazione del mezzo, sia nei confronti del conducente e proprietario del veicolo antagonista e della rispettiva compagnia assicurativa, onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subìti in conseguenza del sinistro.

In primo grado veniva riconosciuto un risarcimento per danno biologico al terzo trasportato ed ai congiunti per danno riflesso.

In sede di gravame, venivano rigettate le domande di entrambi: quanto ai congiunti, la Corte territoriale negava il risarcimento di qualsivoglia danno, ritenendolo non provato e non presumibile sulla base del solo rapporto di parentela con il soggetto leso; quanto a quest’ultimo, la Corte escludeva il risarcimento del danno morale, ritenendolo compreso nel danno biologico, ed altresì non riconosceva alcun danno alla capacità lavorativa del terzo trasportato, in quanto non era stata fornita alcuna prova al riguardo.

Avverso la sentenza di secondo grado, ricorrevano in Cassazione il terzo trasportato ed i propri congiunti con ricorso principale, affidato a tre motivi di ricorso (di cui solo il primo veniva accolto), e con ricorso incidentale gli eredi del defunto.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento è tornata sulla questione del danno parentale, affermando che il danno subìto dai congiunti di un soggetto gravemente leso a seguito di sinistro stradale è diretto e non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette.

QUESTIONI

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti avevano lamentato un’erronea interpretazione dell’art. 2697 c.c. della Corte territoriale quanto alla prova del danno iure proprio dei congiunti del soggetto leso in esito al sinistro stradale in cui questi era stato coinvolto.

La Corte di merito, infatti, aveva negato, nel caso di specie, il risarcimento del danno non patrimoniale in capo ai congiunti del terzo trasportato per le gravi lesioni subìte dal familiare, sostenendo che il danno dei congiunti, quale conseguenza delle lesioni inferte al familiare, è ipotizzabile solo laddove consista in “un totale sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare su cui si sono riverberate quali conseguenze gli effetti dell’evento traumatico subìto dal familiare”. Il danno patito dai congiunti, secondo l’impugnata sentenza, è un danno c.d. riflesso o di rimbalzo, cioè quel danno sofferto dal familiare per il fatto di essere legato alla vittima da un rapporto di affezione e, dunque, destinatario delle conseguenze subìte da quest’ultima.

Ma tale danno non patrimoniale, inteso come totale sconvolgimento delle abitudini di vita, che gli stretti congiunti facciano valere deve essere adeguatamente provato, ciò che nel caso di specie, secondo la corte territoriale, non era avvenuto. Né tale danno poteva presumersi sulla base del solo rapporto parentale.

La corte di merito non si dilunga sul punto, limitandosi ad escludere detta presunzione; ma evidentemente ritiene che la mera titolarità di un rapporto familiare non determini automaticamente il diritto al risarcimento del danno, essendo necessario, di volta in volta, verificare in che cosa sia consistito il legame affettivo ed in che misura la lesione, subita dalla vittima primaria, abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento (Cass. civ., 20.10.2016, n. 21230; Cass. civ., S.U. 01. 07.2002 n. 9556).

I Giudici di legittimità, con l’ordinanza che si annota, accolgono il primo motivo di ricorso, sostenendo che il danno patito dai congiunti del soggetto leso gravemente in un sinistro stradale (o addirittura della vittima di un sinistro) non può essere considerato un danno c.d. riflesso, rispetto a quello del familiare leso, ma al contrario va qualificato quale danno proprio, in quanto esso matura in capo a ciascun congiunto nello stesso momento in cui il familiare subisce la lesione e, pertanto, acquista una sua autonomia, senza dipendere dal primo. Di conseguenza, i parenti lesi possono rivendicare il danno autonomamente, ciascuno in base al tipo di lesione patita, giacché tutte le diverse vittime della lesione plurioffensiva sono ugualmente dirette.

Ne consegue che dalla lesione subita dalla vittima, per così dire, principale, i congiunti possono riportare sia un danno morale, senza che questo richieda uno sconvolgimento delle abitudini di vita, sia un danno biologico (una lesione psico-fisica, ad es. una malattia), senza che, anche in questo caso, si debba esigere necessariamente un’alterazione della vita quotidiana.

Per tale ragione, la decisione della corte territoriale è errata in premessa: essa muove dal presupposto che il congiunto della vittima primaria dell’illecito abbia diritto al risarcimento solo laddove egli abbia subìto un “totale sconvolgimento delle abitudini di vita”, ossia uno sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita.

Tale limitazione non ha alcuna ragion d’essere, secondo l’ordinanza in commento, in quanto il radicale stravolgimento delle abitudini di vita dei congiunti del familiare leso al più si verifica in caso di danno biologico, mentre non occorre in caso di danno morale, inteso come sofferenza interiore del congiunto, come perturbazione del suo stato d’animo, che può anche non influire sulle sue abitudini di vita.

Nel caso di specie, il danno lamentato dai congiunti del ragazzo terzo trasportato sul motociclo è evidentemente un danno morale, una sofferenza d’animo, che, in quanto tale, difficilmente può essere provato in concreto mediante prove c.d. storiche, mentre ben può essere provato mediante prove c.d. critiche, tra cui in primis la prova presuntiva ex art. 2727 c.c.

La Suprema Corte afferma che “il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta

L’ordinanza in commento, senza dilungarsi sul punto, si limita a richiamare le pronunce della Suprema Corte nn. 11212/2019; 2788/2019; 17058/2017, che, in modo più incisivo, non accondiscendendo ad automatismi risarcitori, che degraderebbero il danno parentale ad un danno in re ipsa, affermano che il Giudice, allorquando l’attore abbia allegato e provato le circostanze di fatto (quali ad esempio, la gravità delle lesioni, il vincolo familiare, la convivenza con il congiunto leso) può risalire da tali elementi noti a fatti ignoti, attraverso un ragionamento logico-deduttivo.

Nel caso di specie, deve ritenersi (sebbene i Giudici di legittimità non lo affermino espressamente) che siano state debitamente provate le circostanze che la vittima avesse riportato gravi lesioni, il rapporto di parentela tra questa ed i congiunti (nella specie rapporto figlio-genitori e rapporto tra fratelli).

Orbene, la gravità delle lesioni patite dal soggetto leso e lo stretto legame di parentela con i congiunti non possono non essere considerati elementi da cui desumere – secondo un criterio di normalità (id quod plerumque accidit) – che genitori e fratelli soffrano per le gravissime lesioni permanenti riportate dal proprio congiunto.

La Corte di Cassazione chiarisce quindi che in caso di gravi lesioni di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l’esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare, in quanto tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all’essere umano.

Pertanto, non occorre che tali sofferenze si traducano in uno “sconvolgimento delle abitudini di vita”, in quanto si tratta di una conseguenza che esula dal danno morale, che è un patema d’animo, una sofferenza interiore della vittima, a prescindere dal fatto che influisca oppure no sulle abitudini di vita.

Quindi, l’ordinanza in commento ammette il ricorso alla prova presuntiva con “riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”.

Laddove la locuzione “ragionevolmente riferibile” sta ad indicare il comune denominatore delle conoscenze e degli apprezzamenti che, in un determinato momento storico, vengono attribuiti ad una data “relazione di vita”. E nel caso di specie, sebbene la Cassazione non lo affermi chiaramente, si presume un intenso vincolo affettivo tra genitori e figlio e tra fratelli, nelle rispettive relazioni di vita.

Altresì rilevante è la “gravità delle ricadute della condotta”, nel senso che ciò che deve essere apprezzato dal Giudice non è la gravità della condotta colposamente causale dell’autore, bensì la gravità delle ricadute del fatto pregiudizievole (Cass. civ., 13.02.2013, n. 3582).

Anche con riferimento a tale aspetto, tuttavia, la Suprema Corte non si dilunga, ma è un principio espresso in altre pronunce dei Giudici di legittimità quello secondo cui occorre una rigorosa dimostrazione della gravità e della serietà delle conseguenze pregiudizievoli e delle sofferenze patite dal congiunto prossimo del soggetto leso, sia sul piano morale-soggettivo, sia su quello dinamico-relazionale (Cass. civ., 11.11.2019, n. 28989; Cass. civ., 24.04.2019, n. 11212).