23 Giugno 2020

Danno da fumo attivo: nessun risarcimento al fumatore incallito

di Alessandra Sorrentino, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. III, sent. 21 gennaio 2020, n. 1165– Pres. Travaglino – Rel. Guizzi

Responsabilità civile – Nesso di causalità – Concorso del fatto colposo del danneggiato.

(art. 1227 c.c.; 2043 c.c.; 2050 c.c.)

[1] In tema di responsabilità civile, in relazione alla fattispecie dei c.d. “danni da fumo attivo”, nella valutazione della sussistenza del nesso causale, necessario ai fini della esistenza della responsabilità risarcitoria tanto ex art. 2043 c.c., quanto ex art. 2050 c.c., a carico del produttore di sigarette, in applicazione del principio della “causa prossima di rilievo”, costituito in tali casi da un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, quale, appunto, la scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo, detto nesso causale non può ritenersi sussistente.

CASO

Un uomo, fumatore abituale che fin da giovane consumava anche due pacchetti di sigarette al giorno, veniva colpito da una “neoplasia epidermide” ad un polmone, poi oggetto di metastasi. A seguito della diagnosi, l’uomo adiva il Tribunale di Salerno, onde ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti. Nel corso del giudizio, l’uomo decedeva ed i congiunti agivano contro l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e successivamente contro l’Ente Tabacchi Italiani (poi divenuta British American Tobacco – BAT Italia Spa), al fine di ottenere il risarcimento del danno per morte del familiare, quale conseguenza diretta ed immediata del consumo quotidiano di sigarette.

I Giudici di primo e di secondo grado respingevano la domanda, non solo perché indeterminata, ma anche in quanto la vittima, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, “avrebbe potuto evitare la condizione di dipendenza fisica e psicologica irreversibile da fumo” che ne aveva cagionato il decesso.

Avverso la sentenza di secondo grado, gli stretti congiunti del fumatore deceduto ricorrevano in Cassazione, affidandolo a sei motivi di ricorso, tutti rigettati.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento, richiamando un proprio precedente (Cass. civ., 10.05.2018, n. 11272), ha  escluso il nesso di causalità tra le inalazioni da fumo ed il carcinoma polmonare, sia perché la circostanza che il fumo nuoccia alla salute è un fatto socialmente notorio, sia in applicazione del c.d. principio della “causa prossima di rilievo”, posto che la scelta di fumare è libera, consapevole ed autonoma, assunta da soggetto dotato di capacità di agire, nonostante la risaputa nocività del fumo.

QUESTIONI

La sentenza che si annota torna a pronunciarsi sul tema del risarcimento dei danni causati dallo smodato consumo di sigarette al fumatore incallito, offrendo degli spunti di riflessione, tra l’altro, sul nesso eziologico tra il consumo abituale di sigarette ed il carcinoma polmonare e sulla rilevanza della condotta del fumatore nella causazione del danno alla salute.

Quanto al nesso di causalità, nella specie, i giudici di merito avevano rigettato la domanda risarcitoria del tabagista, ritenendo non provata la sussistenza del nesso eziologico tra l’assunzione di tabacco e l’insorgenza del tumore polmonare. In particolare, il Tribunale e la Corte d’Appello di Salerno avevano osservato che il comportamento del fumatore era tale da determinare da solo l’evento dannoso, giacché detto comportamento (il persistente abuso di tabacco, nonostante la notorietà della sua nocività alla salute) aveva interrotto il nesso di causalità tra l’uso eccessivo di tabacco e la neoplasia polmonare.

La Suprema Corte, nel confermare le conclusioni dei Giudici di merito, ha evidenziato che occorre distinguere tra causalità materiale, ossia il nesso tra condotta ed evento, per cui possa configurarsi a monte una responsabilità, e causalità giuridica, vale a dire il nesso che, collegando l’evento al danno, consente l’imputazione delle singole conseguenze dannose ed ha la funzione di delimitare, a valle, i confini della responsabilità.

In altre parole, attraverso la causalità, da un lato, si imputa il fatto illecito al responsabile (causalità di fatto o materiale), dall’altro, si individuano tra le conseguenze pregiudizievoli consequenziali al fatto quelle che sono risarcibili (causalità giuridica).

Secondo un precedente della Suprema Corte, richiamato nella sentenza in commento,  “un fatto” è sempre necessario affinché sorga la responsabilità, giacché “l’imputazione del danno presuppone l’esistenza di una delle fattispecie normative di cui all’art. 2043 c.c. e ss., le quali si risolvono tutte nella descrizione di un nesso che leghi storicamente un evento o una condotta o a cose o  a fatti di altra natura, che si trovino in una particolare relazione con il soggetto chiamato a rispondere” (Cass. civ., 19.02.2013, n. 4043).

Il danno rileva, pertanto, sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica.

Ma il danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria aquiliana è unicamente il danno conseguenza del fatto lesivo.

Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno conseguenza, non vi è nessuna obbligazione risarcitoria.

Ora nel caso di specie, i Giudici di legittimità (così come i Giudici di merito) hanno ritenuto non provata la causalità materiale, cioè l’evento lesivo, che sta a monte della causalità giuridica, ossia il danno inteso come insieme di conseguenze risarcibili.

La ricostruzione del danno evento e del danno conseguenza avviene anche facendo riferimento all’art. 1227 c.c., secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate” (art. 1227, co. 1°, c.c.); “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza” (art. 1227, co. 2°, c.c.).

Nella specie, i congiunti del fumatore deceduto lamentavano il fatto che il tabagismo dell’uomo sia stato considerato dai giudici di merito quale unica causa del decesso del congiunto, in applicazione del secondo comma dell’art. 1227 c.c.; ragione per cui – secondo i ricorrenti – i Giudici di primo e secondo grado sarebbero incorsi in un “error in procedendo”, avendo compiuto tale accertamento d’ufficio e non su eccezione di parte.

La Corte di Cassazione ha rigettato la predetta ricostruzione, affermando che l’impugnata sentenza ha applicato il primo comma dell’art. 1227 c.c. e non il secondo. Vale a dire che i Giudici di merito hanno effettuato un accertamento sulla causalità materiale, che precede quello della causalità giuridica.

A corroborare la predetta tesi, i Giudici di legittimità hanno richiamato un proprio precedente, in cui gli Ermellini avevano attribuito i danni da tabacco allo stesso fumatore, escludendo il nesso di causalità tra l’abuso di tabacco e l’insorgenza del carcinoma polmonare, sia perché la circostanza che il fumo nuoccia alla salute è un fatto socialmente notorio (infatti, almeno dagli anni ‘70 è risaputa la correlazione tra fumo e cancro), sia in applicazione del c.d. principio della “causa prossima di rilievo, in quanto la scelta di fumare è una determinazione libera, autonoma e consapevole del soggetto fumatore, dotato di capacità di agire.

Tale comportamento del fumatore, caratterizzato da smodato consumo di sigarette, secondo la Corte di Cassazione, consente di escludere ogni responsabilità del produttore di sigarette, sia ai sensi dell’art. 2043 c.c., sia a norma dell’art. 2050 c.c., in quanto nell’accertamento della responsabilità civile il primo presupposto da appurare è la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta lesiva e l’evento dannoso. Ne consegue che, “una volta verificato che il nesso eziologico non sussiste, non ha più alcuna rilevanza né l’accertamento di una eventuale colpa, né l’accertamento di un’eventuale responsabilità c.d. speciale” (Cass. civ., 10.05.2018, n. 11272).

Nella sentenza in commento, la Cassazione ha escluso il nesso di causalità tra consumo di tabacco e tumore polmonare (necessario per configurare sia la responsabilità ex art. 2043 c.c., sia ex art. 2050 c.c.), secondo l’anzidetto principio della “causa prossima di rilievo”, che nella fattispecie consiste nell’atto di volizione di un uomo consapevole, dotato di  capacità di agire, che volontariamente sceglie di fumare, in misura massiccia, nonostante sia ben noto che “il fumo fa male alla salute”.

Deve sussistere, dunque, un nesso eziologico tra l’uso abituale di sigarette e la patologia cancerosa (almeno secondo una ragionevole probabilità scientifica), che non deve essere interrotto né dal fatto del danneggiato né da altri elementi fattuali, che possano determinare l’insorgenza di tali patologie.

Nel caso in esame, il nesso causale era stato evidentemente interrotto dal fumatore medesimo, per il quale era stato provato che fumava da giovane età, in misura massiccia (40 sigarette al giorno) e che non aveva osservato le raccomandazioni impartite dal medico curante di astenersi dal fumo.

Secondo i Giudici di legittimità, correttamente i Giudici di merito non avevano accolto la tesi, fatta valere dai congiunti del tabagista, dell’annullamento della capacità di autodeterminazione del fumatore causato dalla nicotina, al punto da costringerlo a fumare senza possibilità di smettere due pacchetti di sigarette al giorno. La nicotina, infatti, secondo gli Ermellini, non è tale da annullare la capacità di autodeterminazione del soggetto, costringendolo a fumare senza smettere, ciò che è dimostrato dal fatto che vi sono numerosi soggetti moderatamente o saltuariamente fumatori o addirittura soggetti che nel tempo hanno abbandonato l’uso abituale del tabacco (ex fumatori). Ne consegue che il tabagista conserva la libertà e la capacità di scegliere, nel senso che la nicotina non crea una dipendenza tale da compromettere la libertà e capacità anzidette.

Stante quindi, la mancanza di nesso eziologico tra condotta ed evento dannoso, diventa irrilevante – come correttamente affermato dalla sentenza in commento – interrogarsi se la produzione e commercializzazione di sigarette rientri nella fattispecie di cui all’art. 2050 c.c., relativa alla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose e quindi se vi sia oppure no la responsabilità (oggettiva) del produttore di sigarette.

Posto che l’inquadramento normativo della qualificazione della produzione di sigarette non è chiaro, giacché la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha escluso che la produzione di sigarette rientri nella nozione di attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c., per il fatto che tale attività non ha una pericolosità intrinseca, dal momento che la sigaretta  non è pericolosa in sè, essendo pericoloso l’uso, o meglio l’abuso, di essa, tuttavia, se – come nel caso di specie –  manca  la causalità materiale è assolutamente irrilevante ogni indagine sulla prova liberatoria ai sensi dell’art. 2050 c.c., che deve essere affrontata solo laddove il presupposto del nesso eziologico sia invece provato.

In definitiva, secondo la Cassazione, poiché la scelta di fumare è libera, così come è libera la volontà di accettare tutte le sue conseguenze dannose, il relativo danno alla salute non è risarcibile: insomma, chi fuma, lo fa a suo rischio e pericolo!