Danno da demansionamento
di Evangelista Basile Scarica in PDFCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, 20 novembre 2017, n. 27460
Demansionamento – Danno – Liquidazione – Perdita di professionalità – Lungo tempo trascorso a svolgere mansioni dequalificante – Un mese di retribuzione per ogni anno di dequalificazione
MASSIMA
Quando il demansionamento si protrae per lungo tempo e causa al lavoratore la perdita della professionalità è giusto parametrare il danno a un mese di retribuzione per ogni anno di dequalificazione.
COMMENTO
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è tornata in materia di danno da demansionamento e sui criteri di valutazione che devono presiedere alla quantificazione equitativa del giudice di merito. Il caso concreto, in particolare, vedeva alcuni lavoratori agire per ottenere il risarcimento del danno da dequalificazione professionale conseguente alla condotta del proprio datore di lavoro che, in luogo delle precedenti mansioni di “periti” con funzione di coordinamento di altri dipendenti, in seguito alla soppressione di un servizio aziendale aveva adibito i ricorrenti a “mansioni elementari dequalificanti”: il datore di lavoro convenuto, condannato al risarcimento nei precedenti gradi di giudizio, ricorreva in Cassazione contestando la liquidazione del danno da demansionamento offerta dalla Corte di Appello e dalla stessa quantificata nella misura di una mensilità di retribuzione all’anno. La Suprema Corte, nel rigettare siffatta doglianza, ha anzitutto ritenuto – non solo legittimo ma anzi – necessario il ricorso alla valutazione equitativa del danno, stante la natura non patrimoniale del bene leso (“per non avere il bene persona un prezzo”). Il grado di approssimazione di siffatta liquidazione è, come noto, inevitabile e, ove il sotteso ragionamento logico-giuridico risulti immune da vizi, costituisce un accertamento di fatto incensurabile in Cassazione: a tal fine, deve verificarsi che la valutazione del Giudice di merito abbia avuto ad oggetto parametri verificabili, relativi – per esempio – alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. Proprio questi criteri, invero, erano stati utilizzati dal giudice di merito per parametrare il danno da impoverimento professionale derivato dall’annientamento delle prestazioni proprie della qualifica.
Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”