Danno da cose in custodia: il caso fortuito è ravvisabile anche nella condotta del danneggiato
di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. III, 5 maggio 2020, n. 8478 – Pres. Travaglino – Rel. Valle
[1] Responsabilità civile – Danni da cose in custodia – Concorso colposo – Dovere di cautela – Nesso eziologico – Criterio probabilistico di regolarità causale – Evento dannoso – Comportamento imprudente – Caso fortuito – Condotta del danneggiato – Dovere generale di ragionevole cautela
(Cod. civ. art. 1227; 2051)
[1] “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Ne deriva che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole od accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”
CASO
[1] Tizio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il Condominio Alfa, affermando di avere riportato gravi lesioni a seguito di una caduta occorsagli mentre si trovata nel detto Condominio appoggiato ad una balaustra che, improvvisamente, aveva ceduto.
Il Tribunale e la Corte d’appello di Napoli rigettavano la domanda attorea in quanto dalle testimonianze raccolte risultava che Tizio, in piedi sulla balaustra, aveva, egli stesso, dato causa alla caduta.
Avverso la decisione d’appello il soccombente ricorreva in Cassazione con atto affidato a nove motivi.
SOLUZIONE
[1] Per quanto di interesse, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nel ritenere integrato il caso fortuito ex art. 2051 c.c. e nell’affermare che il Condominio Alfa ne avesse fornito la prova, si sia pronunciata su una difesa non proposta.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che la censura rivolta alla sentenza di secondo grado, per avere pronunciato oltre il limite della difesa, non è specifica considerato che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. era stata prospettata dallo stesso ricorrente. Inoltre, la Corte di Cassazione, nel pronunciare la massima in epigrafe, ha richiamato il principio sancito in giurisprudenza secondo cui, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere ravvisato anche in una condotta esorbitante della parte che agisce invocando la speciale responsabilità per cose in custodia e, in particolare, mediante la dimostrazione che detta condotta sia stata di per sé sola causativa dell’evento.
QUESTIONI
[1] La sentenza in epigrafe consente di fare delle brevi considerazioni sulla responsabilità da cose in custodia.
L’art. 2051 c.c. pone a carico del custode l’obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi dalla cosa di cui egli ha la custodia. Si tratta di una responsabilità incentrata sul mero potere di fatto che il custode esercita sulla res in quanto non è richiesto alcun legame giuridico.
Come si evince dalla lettura della norma il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito. In merito all’interpretazione del caso fortuito si sono formati due orientamenti strettamente connessi con la diversa qualificazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.
- Secondo una concezione soggettivistica il caso fortuito, quale fatto esterno alla condotta del soggetto, può assumere rilevanza esimente solo previa valutazione della diligenza del custode. Quest’ultimo, pertanto, andrebbe esente da responsabilità solo laddove riuscisse a dimostrare di aver posto in essere quegli accorgimenti necessari per evitare l’esposizione a pericolo della res.
Questa impostazione comporta la qualificazione della responsabilità del custode come responsabilità semi-oggettiva o aggravata. La Corte di Cassazione, infatti, ha osservato che la prova dell’intervento di un fattore esterno imprevedibile e inevitabile, cui sia eziologicamente riconducibile il danno, vale ad attestare l’assenza di colpa in capo al custode. In una pronuncia (Cass. civ. sez. III 20 febbraio 2006, n. 3651, più di recente anche Cass. civ. sez. VI 28 luglio 2017, n. 18856) si legge, infatti, che “la prova liberatoria del fortuito attiene alla prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l’adeguata diligenza, e cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso. Essa si sostanzia pertanto nella prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella prova che, pur essendosi mantenuto il comportamento diligente nel caso dovuto, il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto”.
- L’orientamento prevalente (Cass. civ. sez. III 1° febbraio 2018, n. 2477; Cass. civ. sez. III 6 febbraio 2018, n. 2840; Cass. civ. sez. VI 16 maggio 2017, n. 12027; Cass. civ. sez. III 9 agosto 2004, n. 15383 e 15384), invece, ritiene che la responsabilità per danno da cose in custodia sia una responsabilità oggettiva in senso stretto. Il caso fortuito, infatti, viene considerato un fattore esterno naturale, derivante del fatto del terzo o del danneggiato stesso idoneo a recidere il nesso di causalità tra custodia della res e pregiudizio.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., pertanto, si basa sul positivo riscontro del solo nesso di causalità tra la cosa causativa del danno e l’evento dannoso a prescindere dal comportamento colpevole del custode. Il danneggiato è chiamato, quindi, a provare solo la sussistenza del nesso eziologico non dovendo fornire la prova dell’intrinseca pericolosità della cosa o della condotta commissiva od omissiva del custode, mentre quest’ultimo, per andare esente da responsabilità, dovrà fornire la prova del caso fortuito.
In due sentenze gemelle del 2004 (Cass. civ. sez. III 9 agosto 2004, n. 15383 e 15384) la Corte di Cassazione ha precisato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l’eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un’utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell’inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell’inizio del rapporto di custodia”.
Per quanto riguarda, in particolare, il caso fortuito, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III 21 marzo 2013, n. 7125) quest’ultimo è riconducibile a tre modelli: il fatto naturale; il fatto del terzo e il fatto del danneggiato.
In relazione al fatto del danneggiato la giurisprudenza, in una recente pronuncia (Cass. civ. sez. III 6 febbraio 2018, n. 2480, in senso conforme anche Cass. civ. sez. III 31 ottobre 2017, n. 25837; Cass. civ. sez. III 27 giugno 2016, n. 13222), richiamata anche dalla sentenza in epigrafe, ha osservato che il fatto del danneggiato può assumere efficacia liberatoria per il custode quando ricorrono due condizioni: il fatto sia riferibile alla condotta colposa del danneggiato e sia imprevedibile ed eccezionale in modo tale da assumere efficacia determinante dell’evento dannoso.
La valutazione sulla colpevolezza e sull’imprevedibilità sono valutazioni distinte in quanto la colpevolezza attiene alla condotta del danneggiato ex art. 1176 c.c. mentre l’imprevedibilità, deve essere valutata con riferimento alla condotta del custode. Alla stregua di una valutazione ex ante, compiuta ponendosi dal punto di vista del custode, se il fatto del danneggiato colpevole si rivela anche imprevedibile e, quindi, idoneo a interrompere il nesso di causalità dovrà essere esclusa la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Nel caso in cui, invece, la condotta del danneggiato abbia efficacia concorrente nell’eziologia del danno ovvero difetti il requisito dell’imprevedibilità allora sarà valutabile ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227, co. 1, c.c. in forza del richiamo operato dall’art. 2056 c.c. Tale valutazione sarà operata in funzione del principio giurisprudenziale secondo il quale quanto più la situazione di possibile rischio sia suscettibile di essere prevista e superata con l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente dovrà considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso danneggiato nell’eziologia dell’evento, con corrispondente riduzione del risarcimento.
Ciò posto la Corte di Cassazione, nel caso in esame, ribadisce, in relazione all’efficienza causale della condotta del danneggiato, il principio di diritto (già enunciato da Cass. civ. sez. III 6 febbraio 2018, n. 2480) secondo cui “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione — anche ufficiosa — dell’art. 1227, 1° comma, c.c.; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.”