18 Gennaio 2016

Danni plurimi, azione unica. Sinistro stradale e divieto di frazionamento dell’azione risarcitoria.

di Stefano Maffei Scarica in PDF

Cass., Sez. VI, 21 Ottobre 2015, n. 21318 (ord.)

Pres. FINOCCHIARO – Est. CARLUCCIO

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Procedimento civile – Frazionamento di credito risarcitorio – Inammissibile (Cost. 2, 24, 111; C.C. 1175) 

[1]   In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l’azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell’unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l’aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale.

IL CASO
Il danneggiato in un sinistro stradale cita in giudizio il danneggiante nonché la compagnia di assicurazione nel 2005 per ottenere il risarcimento dei danni materiali al proprio motociclo davanti al Giudice di Pace (ottenendo la condanna dei convenuti), e successivamente, nel 2006, per il medesimo evento lesivo, promuove azione per il risarcimento dei danni, relativamente alle lesioni personali, avanti al Tribunale, il quale dichiara improcedibile la domanda risarcitoria, ravvisando un abuso del diritto. La Corte territoriale dichiara inammissibile l’appello in mancanza di una ragionevole possibilità di essere accolto, ex art. 348 bis c.p.c. L’istante propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

LA SOLUZIONE
La Suprema Corte ha sancito l’inammissibilità del frazionamento di un credito risarcitorio derivante da un unico fatto lesivo in più giudizi per abuso dello strumento processuale, e quindi la mancanza di tutela apprestata dall’ordinamento costituzionale al creditore quando l’utilizzo dello strumento processuale è effettuato oltre i limiti della sua funzionalizzazione al perseguimento del diritto per cui è stato conferito.

LE QUESTIONI
La sentenza in commento aderisce all’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2007 (Cass., Sez. un., 23726/2007, in Foro it., 2008, I, 1514) con l’affermazione dell’impossibilità del frazionamento di un credito derivante da obbligazione pecuniaria in plurimi giudizi, pena l’inammissibilità della domanda. Questa sentenza si contrappone al precedente delle Sezioni Unite del 2000 (Cass., Sez. un., 108/2000, in Giur. it., 2001, 1143), superato, ad avviso della prima, dalla riforma dell’art. 111 Cost. che nel garantire il giusto processo rafforzerebbe la tutela contro l’abuso dello strumento processuale.

In seguito, la Cassazione ha esteso tale precetto anche ai crediti risarcitori (Cass., 28286/2011) contrariamente alla prassi in quel momento seguita (es. Cass. 17873/2007; Cass., 23342/2006) secondo la quale era possibile la domanda di risarcimento di un’ulteriore porzione di danno, a condizione che fosse stata fatta espressa riserva nel primo giudizio.

Proprio tale comportamento è ora sanzionato, con la creazione di un orientamento in rapido consolidamento (Cass. 14374/2012; Cass., 4702/2015; Cass., 7195/2015) perlomeno nel caso di presentazione di una seconda domanda dopo il passaggio in giudicato della prima. Se il primo giudizio è ancora pendente, invece, la soluzione potrebbe essere quella della riunione, o della liquidazione delle spese come se si trattasse di un unico giudizio, ferma restando la possibile rilevanza disciplinare del comportamento del difensore (Cass. 5491/2015; Cass. 10634/2010; Cass. 10489/2011; Cass. 9488/14; Cass., Sez. un., 14374/2012).

 

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