26 Febbraio 2019

Danni da infiltrazioni da terrazzo a livello per omessa manutenzione: custodia e responsabilità

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Corte di Cassazione,VI-2 Sez., Ordinanza n. 1188, del 17 Gennaio 2019 – Pres. Pasquale D’Ascola – Rel. Cons. Antonio Scarpa

Art. 1126 c.c. – Art. 2051 c.c. – Art. 68 Disp. Att. – Art. 69 Disp. Att.

Art. 112 c.p.c. – Art. 132 c.p.c.

Dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo a livello, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c. [1]

Il titolare dell’uso esclusivo della terrazza a livello è tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla manutenzione. […] L’esecuzione di opere di riparazione o di ricostruzione, richiede la necessaria collaborazione del titolare dell’uso esclusivo e del condominio.[2]

FATTO

La vicenda processuale trae origine dalla domanda di risarcimento danni richiesta da un condomino, nei confronti di altro condomino, proprietario dell’appartamento sovrastante ed originati da infiltrazioni provenienti dal terrazzo a livello di quet’ultimo.

Il Giudice accoglieva la domanda del danneggiato e condannava la SOLA proprietà  del terrazzo sovrastante al risarcimento dei danni.

La condomina condannata al risarcimento impugnava la sentenza avanti al Tribunale, sostenendo che non le competeva nessuno specifico obbligo di custodia del terrazzo, in quanto non aveva potuto eseguire opere di manutenzione, per effetto di provvedimenti comunali  (sospensione titolo edilizio) sollecitati proprio dal danneggiato e/o comunque dal condominio.

Il Tribunale rigettava l’appello proposto dalla condomina danneggiante, richiamando quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, affermava: “Dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo a livello, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c”

La ricorrente/proprietaria danneggiante proponeva ricorso in Cassazione, adducendo la violazione degli artt. 112 e 132, n.4, c.p.c., non avendo, la sentenza impugnata sull’appello principale, dedotto l’insussistenza di sue proprie responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto tutti i condomini si erano opposti alla manutenzione del terrazzo, impedendole ogni opera ed arrivando, peraltro una sospensione del titolo edilizio da parte dell’autorità amministrativa su sollecitazione di essi condomini.

SOLUZIONE

La Corte accoglieva il ricorso cassando sentenza impugnata, rinviando al tribunale competente territorialmente in persona di diverso magistrato.

QUESTIONI

Risultano interessanti le motivazioni addotte dalla Corte nell’accogliere il ricorso proposto, richiamando il costante insegnamento della giurisprudenza[3] di legittimità, secondo cui:  “qualora l’uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune  a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo, quale custode del bene  ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.”..

Il concorso di responsabilità delle spese di riparazione o ricostruzione, come riporta giurisprudenza, va risolto ponendo le spese manutentive per un terzo al proprietario o usuario del lastrico (o terrazza in questione) e per i due terzi a carico del condominio.

L’art. 2051 c.c. prevede la responsabilità del danno cagionato da cosa in custodia, che si concretizza dall’essersi verificato a causa di un evento dannoso sorto nella cosa in custodia e dall’effettiva esistenza di un potere fisico di un soggetto sulla cosa, cioè il vigilarla mantenendone il controllo, senza che possa essere procurato danno ad un terzo.

Se questi elementi sono presenti, la norma pone a carico del custode una presunzione  iuris tantum di colpa, vinta soltanto dalla prova che il danno è derivato da caso fortuito.

Allo stesso tempo, investendo l’area della responsabilità extracontrattuale, incombe però sul danneggiato l’onere di provare i due elementi costituendi il 2051 c.c. e cioè che il custode non si sia adoperato al fine di prevenire il danno.

Proprio su questo punto si focalizza la Cass. Sez. Unite, 10/05/2016, n. 9449, che precisa come: “l’esecuzione di opere di riparazione o di ricostruzione – necessarie al fine di evitare il deterioramento del lastrico o della terrazza a livello e di conseguente danno da infiltrazioni – richiedano la necessaria collaborazione del titolare dell’uso esclusivo e del condominio”.  

In merito alla vicenda in esame, occorre operare il combinato disposto tra gli obblighi dell’usuario esclusivo e del condominio, ricorrendo agli artt. 2051 c.c. e 1126 c.c.

Infatti la Corte rilevando la compenetrazione tra il fatto illecito di cui all’articolo 2051 c.c. con le norme in materia condominiale, ha ritenuto fare integrale applicazione al caso in esame, anche del regime di esenzione da responsabilità del soggetto custode del bene, il quale dovrà provare: il fatto fortuito, la forza maggiore, o il fatto del terzo, che nel caso in esame, può essere rappresentato anche dall’opposizione degli altri condomini all’attività manutentiva del custode.

Pertanto, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla condomina danneggiante e custode, in quanto la sentenza del giudice di prime cure era nulla, proprio in quanto ometteva la pronuncia sul motivo d’appello inerente l’insussistenza di responsabilità del custode, a seguito dell’atteggiamento ostile del condominio (rectius: opposizione)- decadenza permessi edilizi, per eseguire opere – all’attività manutentiva del terrazzo.

L’equivalenza operata dalla corte al fine di ritenere giustificato l’onere manutentivo del custode trascende la normale applicazione del factum principis, privilegiando la concreta condotta oppositiva dei condomini e portandola quindi a motivo esimente la responsabilità unica in capo al danneggiante.

Il varco aperto dall’ordinanza, comporta da parte della compagine condominiale un attenta valutazione dei comportamenti conseguenti e del proprio operato, in quanto diversamente, come nel caso di specie, la condanna al pagamento dei danni subiti dal proprietario dell’appartamento sottostante il terrazzo a livello, ricade su tutti e non sul Solo e presunto danneggiante custode del terrazzo.

[1] Cass. Sez. 3, n. 18164 del 25/08/2014.

[2] Cass. Sez. U, n. 9449 del 10/05/2016.

[3] Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449

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