IL D.L. n. 76/2020: i nuovi ( e reiterati) interventi sulla giustizia civile
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDFSulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio ’20 è stato pubblicato il decreto legge n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. Il provvedimento porta con sé una importante innovazione in tema di notificazioni effettuate dagli avvocati (e dagli uffici giudiziari) verso le pubbliche amministrazioni.
Con l’art. 28 si tenta infatti di porre rimedio ad un problema che si trascina ormai da anni, rendendo impossibile la notificazione a mezzo PEC verso molte amministrazioni; il riferimento è alla mancata comunicazione dei domicili digitali da inserire nel pubblico elenco previsto dall’art. 16, comma 12, del d.l. 179 del 2012 (il cosiddetto registro PP.AA.); invero, trattandosi del pubblico elenco esclusivo dal quale attingere il domicilio digitale per la notificazione verso una pubblica amministrazione, il mancato adempimento a tale incombente (non assistito da alcuna sanzione) impediva di ricorrere alla notifica telematica.
Con la novella legislativa si tenta di correggere il problema secondo una duplice prospettiva:
- si consente di indicare indirizzi di posta elettronica certificata di organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale; ciò per ovviare all’eccezione spesso proveniente dalla parte pubblica secondo cui non era gestibile un unico indirizzo PEC centralizzato per strutture con grandi articolazioni sul territorio (come ad esempio l’INPS);
- si introduce il comma 1-ter all’art. 16 ter del d.l. 179 del 2012, grazie al quale si introduce un meccanismo di sostituzione per quelle amministrazioni che continuassero a rendersi inadempienti agli obblighi di comunicazione per il registro PP.AA.; in tal caso, infatti, la notificazione potrà essere validamente effettuata al registro previsto dall’art. 6-ter del d. lgs. 82 del 2005, ovvero l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, che ora ha assunto la denominazione di Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi; l’indirizzo di riferimento sarà quello indicato come primario secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria.
Sempre in questi giorni si è concluso al Senato, dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera dei Deputati, l’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio ’20, n. 34, che ha introdotto ulteriori novità sul fronte della giustizia civile, in particolare intervenendo ancora sulla disciplina già dettata dall’art. 83 del decreto legge n. 18 del 2020, sia con l’obiettivo di spostare al 31 ottobre ’20 alcune previsioni già contenute nella legislazione emergenziale, sia introducendo alcune novità soprattutto procedimentali.
Non rientrano in tale ultima categoria il ripristinato obbligo di deposito telematico anche per gli atti introduttivi e la previsione dell’obbligo di pagamento telematico (attraverso il canale PagoPA) per contributo unificato e diritti di cancelleria. In tal caso il legislatore interviene per prorogare misure la cui efficacia era stata sospesa a seguito della conversione del decreto legge n. 28 del 2020.