Il curatore della procedura principale di insolvenza svedese può chiedere l’esecuzione forzata su beni immobili del debitore siti sul territorio italiano
di Silvia Zenati, Avvocato e Dottore Commercialista Scarica in PDFTribunale di Bergamo, 18 aprile 2023
Parole chiave Procedura principale di insolvenza in un Paese dell’Unione – beni immobili siti in Italia – assenza di apertura di procedura secondaria – istanza di vendita ex art.567 c.p.c. – applicabilità ai sensi dell’art.21 par.3 Reg. (UE) n.2015/848
Massima: “Per ottenere la liquidazione coattiva di beni immobili, facenti parte degli assets della procedura principale di insolvenza svedese e siti sul territorio italiano, non è necessario chiedere la nomina di un altro curatore, ma è possibile, in virtù dello spossessamento del debitore, introdurre una procedura di espropriazione forzata immobiliare ai sensi dell’art.567 c.p.c.”
Disposizioni applicate art. 21 del Reg. (UE) n.2015/848; art.19, paragrafo 1 del Reg. (UE) n.2015/848; art. 20, paragrafo 2 del Reg. (UE) n.2015/848; art.567 c.p.c.
Nella sentenza in commento, resa a seguito della richiesta di nomina, da parte del curatore fallimentare di una procedura svedese, di un altro curatore fallimentare che potesse occuparsi della vendita di due immobili siti nel territorio italiano, facenti parte degli assets della procedura principale di insolvenza svedese, il Tribunale di Bergamo ha statuito la possibilità di introdurre ex officio una procedura di espropriazione forzata immobiliare, riqualificando la domanda avanzata dalla procedura svedese in istanza di vendita ex art.567 c.p.c. La mancata apertura di una procedura secondaria in Italia nei confronti dello stesso debitore, da un lato, e la presenza sul territorio italiano di soli beni immobili, dall’altro, giustificano la non applicazione della disciplina concorsuale dello Stato membro in cui sono situati i beni immobili da liquidare: ritenuto, d’altro canto, valido ed efficace lo spossessamento del debitore conseguente all’intervenuta apertura della procedura primaria di insolvenza svedese, il Giudicante ha ritenuto non necessaria, ai fini dell’instaurazione del procedimento esecutivo immobiliare in Italia, la preventiva notifica del titolo esecutivo e del precetto. Per l’effetto, rigettata la richiesta nomina del curatore fallimentare per gestire la vendita immobiliare in Italia, il Tribunale di Bergamo ha inviato alla cancelleria della volontaria giurisdizione per la trasmissione degli atti alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari per l’iscrizione a ruolo del procedimento.
La pronuncia costituisce una delle prime applicazioni del novellato paragrafo 3 dell’articolo 21 del Reg. (UE) n.2015/848 che, come noto, disciplina il riconoscimento del provvedimento di nomina dell’amministratore delle procedure di insolvenza e l’esercizio dei suoi poteri, come stabiliti dalla lex concursus, nel territorio di Stati membri diversi da quello di apertura; ai sensi del citato paragrafo 3, infatti, l’efficacia universale della procedura principale secondo il modello di estensione delineato nell’art.20, paragrafo 1 del Reg (UE) n.2015/848 subisce delle eccezioni, in particolare nel caso in cui un Giudice dello Stato membro in cui si trovino i beni abbia disposto delle misure di coercizione.
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3 del Reg. (UE) n.2015/848 l’amministratore, nell’esercizio dei suoi poteri, deve rispettare la legge dello Stato membro nel cui territorio intende agire, in particolare per quanto riguarda le procedure di realizzo dei beni. Nello svolgimento della liquidazione dei beni, sarà, quindi, necessario un coordinamento tra la lex concursus e la lex rei sitae, con prevalenza di quest’ultima quanto alle modalità di esercizio concreto del potere liquidatorio.
Il Tribunale di Bergamo, nella sentenza in commento, richiamando il disposto del paragrafo 1 dell’articolo 21 del Reg.(UE) n.2015/848 (L’amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché non vi sia aperta un’altra procedura d’insolvenza o non vi sia adottato un provvedimento conservativo contrario in seguito a una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza in tale Stato), correttamente afferma che in Italia non risulta aperta una procedura secondaria di insolvenza nei confronti dello stesso debitore assoggettato in Svezia alla procedura di insolvenza (primaria): proprio la mancata apertura di una procedura secondaria, nello Stato membro in cui sono situati i beni immobili di proprietà del debitore insolvente, fa sì che l’unico amministratore designato ad esercitare i poteri di gestione della procedura sia il curatore fallimentare svedese, posto che il provvedimento di nomina dell’amministratore e l’esercizio dei suoi poteri sono assistiti dallo stesso riconoscimento automatico che il Reg. (UE) n.2015/848 assegna al provvedimento di apertura delle procedure di insolvenza.
L’amministratore nominato nella procedura principale può esercitare i poteri conferitigli dalla lex concursus in altri Stati membri dal momento in cui, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1 del Reg. (UE) n.2015/848, essa produce effetto nello Stato di apertura (Veder in Bork-Van Zwieten §21.07): di conseguenza è stato negato il potere alle autorità dello Stato membro di avviare, dopo l’apertura della procedura d’insolvenza principale, procedure esecutive sui beni del debitore situati in quello Stato membro, qualora cioè non fosse consentito dalla lex concursus della procedura principale, apertasi in altro Stato membro (CGUE sentenza 21/1/2010 n.444/07 in www.onelegale). Tali poteri possono spaziare dallo spossessamento del debitore, alla gestione dei beni e dell’attività del debitore, all’amministrazione, alla vendita dei beni del debitore, anche in regime di continuità aziendale, alla prosecuzione di rapporti giuridici o contenziosi legali pendenti, al potere di transigere.
Nel caso deciso dal Tribunale di Bergamo, il curatore fallimentare svedese, consapevole di non avere, sempre ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, il potere di disporre, per ottenere la liquidazione coattiva dei beni immobili del debitore siti sul territorio italiano, misure coercitive di qualsiasi tipo, si è rivolto all’autorità locale competente in base al locus rei sitae, e cioè al Tribunale di Bergamo, chiedendo la nomina di un curatore che potesse occuparsi delle vendita dei due immobili di titolarità del fallito siti nel circondario del Tribunale di Bergamo, e di tutte le procedure necessarie a tale scopo anche per soddisfare la massa dei creditori del fallito: l’automatico riconoscimento della procedura di insolvenza e con esso della nomina e dei poteri dell’amministratore imponevano, infatti, alle autorità locali di dare seguito alla richiesta dell’amministratore.
Il Tribunale di Bergamo, per tutto quanto premesso, ha condivisibilmente ritenuto di rigettare la richiesta di nomina di un curatore fallimentare e, argomentando sullo spossessamento del debitore già avvenuto a seguito dell’apertura in altro Stato membro della procedura liquidatoria, ha riqualificato la istanza in domanda di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare ai sensi dell’art.567 c.p.c.. In limine si precisa che alcune Corti europee hanno, tuttavia, ritenuto che il suddetto divieto di adottare misure coercitive non operi laddove l’amministratore intenda agire in un altro Stato membro ai sensi di una decisione che può essere riconosciuta ed eseguita in tale Stato ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1 del Reg. (UE) n.848/2015 (vedi, in proposito, le decisioni assunte dall’Alta Corte di Giustizia inglese nel caso Wallace v/s Wallace [2019] EWHC 2503 (Ch) e nel caso Akkurate ltd v/s Calzaturificio Rodolfo Zengarini s.r.l. & Italian Luxury s.r.l. [2020] EWHC 1433 (Ch)).
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