13 Febbraio 2018

Cumulo soggettivo e connessione oggettiva: l’attribuzione della giurisdizione nella Convenzione di Lugano del 1988

di Giacomo Ubertalli Scarica in PDF

Cassazione civile, Sezioni Unite, 13 giugno 2017, n. 22857 – Pres. Rordorf – Rel. Di Virgilio – P.M. Matera (diff.)

Giurisdizione – Diritto internazionale privato – Convenzione di Lugano – Cumulo soggettivo – Connessione oggettiva – Azione proposta innanzi al Giudice dello Stato ove è domiciliato solo uno dei convenuti – Giurisdizione rispetto alla causa promossa verso l’altro convenuto – Sussiste

[1] In base all’art. 6 n. 1 Convezione di Lugano del 16 settembre 1988, nella versione anteriore al nuovo testo adottato nel 2007, sussiste la giurisdizione del giudice italiano nell’ipotesi di azione promossa contro l’intermediario finanziario non domiciliato in Italia laddove sia stato convenuto anche un altro soggetto (segnatamente il promotore finanziario) che, invece, è ivi domiciliato, sempre che la citazione in giudizio di quest’ultimo non sia meramente pretestuosa e strumentale allo spostamento della giurisdizione.

CASO

[1] L’Ing. S.R. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino l’istituto di credito Bipielle Bank s.a., con sede in Svizzera, ed il Sig. N.G., promotore finanziario domiciliato in Italia, per l’accertamento del loro inadempimento al contratto di investimento finanziario stipulato con l’attore e per la condanna al risarcimento del danno. In subordine, l’attore proponeva una domanda di accertamento della nullità del contratto con conseguente restituzione delle somme medio tempore messe a disposizione dell’intermediario finanziario.

Il Tribunale di Avellino dichiarava la carenza di giurisdizione del giudice italiano mentre la Corte d’Appello di Napoli, in totale riforma della sentenza di primo grado, ne affermava invece la sussistenza rilevando come l’Ing. S.R. avesse agito in giudizio in qualità di consumatore di talché, sebbene la Bipielle Bank s.a. avesse sede in Svizzera, questi aveva comunque facoltà di radicare la causa in Italia in virtù dell’art. 13 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, nella versione anteriore al nuovo testo adottato nel 2007.

L’istituto di credito ha così impugnato innanzi alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte d’Appello denunciando la violazione degli artt. 1, 2, 6, 13, 14, 15 e 17 della Convenzione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, osservando come in giudizio fosse stato convenuto anche il Sig. N.G., domiciliato in Italia, rigetta il ricorso affermando la giurisdizione italiana in virtù dell’art. 6 n. 1°, Conv. Lugano secondo cui, nel caso di cumulo soggettivo ove anche solo uno dei convenuti sia domiciliato in Italia, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche per le cause promosse contro gli altri.

QUESTIONI

[1] La sentenza annottata offre l’occasione per un breve excursus sull’istituto della connessione di cause come elemento attributivo della giurisdizione previsto dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e poi del 30 ottobre 2007 (sul medesimo argomento, seppur con riferimento al “parallelo” Regolamento CE n. 44/2001, c.d. Bruxelles I, cfr. G. Biagioni, La connessione attributiva di giurisdizione nel Regolamento CE n. 44/2001, Padova, 2011, passim).

Come noto, la Convenzione di Lugano del 1988 ha riprodotto, seppur con alcune piccole differenze, il testo della Convenzione di Bruxelles del 1968 (cfr. S. Bariatti, Prime considerazioni sulla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 sulla giurisdizione e sull’esecuzione delle sentenze, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process., 1989, p. 529), estendendone l’applicazione a quegli Stati europei (Islanda, Norvegia, Svizzera) che, pur non essendo membri della Comunità Europea, facevano parte dell’European Free Trade Association (meglio conosciuta come EFTA), ad eccezione del Liechtenstein.

Dopo l’introduzione del Reg. CE n. 44/2001, nel 2007 anche la Convenzione di Lugano è stata oggetto di rivisitazione in modo da garantirne, e implementarne, il parallelismo con il Regolamento (in argomento cfr. F. Pocar, A partial recast: has the Lugano Convention been forgotten, in Recasting Brussels I, Milano, 2012, p. 117).

Venendo alla sentenza annotata, l’aspetto che merita maggiore attenzione è quello affrontato nell’ultima parte della decisione, dove le Sezioni Unite affermano la giurisdizione del giudice italiano sulla base dell’art. 6, n. 1 Conv. Lugano 1988 (applicata ratione temporis nella sua versione ante 2007).

La disposizione riproduce(va) – in modo del tutto analogo – l’art. 6 n. 1 Conv. Bruxelles, norma cui si può fare quindi riferimento per quanto riguarda gli apporti, certamente più consistenti, dottrinali e giurisprudenziali.

Essa deroga al principio generale – indicato nell’art. 2 della Convenzione – secondo cui le persone aventi domicilio in uno Stato possono essere convenute soltanto davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato (è questo il criterio generale, cui si aggiungono numerosi criteri “speciali” previsti dagli artt. 5 e ss. della Convenzione)

In particolare, l’art. 6 n. 1 della Convenzione di Lugano del 1988 prevede che – nell’ipotesi di pluralità di convenuti – la parte può essere citata, oltre che davanti al giudice dello Stato in cui questa ha il proprio domicilio, anche davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno degli altri convenuti; e ciò anche se nessuno dei criteri previsti dalla Convenzione giustificherebbe, nei confronti di tale soggetto, il radicamento della causa in quello Stato (il termine “circoscrizione”, contenuto nella versione italiana, ha fatto ritenere ad una parte della dottrina che il criterio dettato dall’art. 6, n. 1, Conv. Bruxelles valesse ad individuare, non solo la giurisdizione, ma anche la competenza interna: in questi termini R. Luzzatto, Giurisdizione e competenza nel sistema della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, in Jus, 1990, p. 21; la giurisprudenza più risalente non aveva seguito tale interpretazione, v. Cass., Sez. Un., 21 maggio 1986, n. 3375, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process., 1987, p. 551, mentre quella più recente ha mostrato alcune aperture nell’applicazione della norma convenzionale anche ai fini dell’individuazione della competenza interna (in questi termini, seppur con riferimento all’art. 5 Reg. Bruxelles, cfr. Cass., 11 dicembre 2012, n. 22731, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process., 2013, p. 459).

Dal tenore letterale dell’art. 6 Conv. Lugano 1988 (e così anche la Conv. Bruxelles) bastava il mero cumulo soggettivo (anche senza una connessione oggettiva) per determinare lo spostamento della giurisdizione ed era pertanto logico che una simile disposizione si potesse prestare ad applicazioni abusive.

Peculiare, in questo senso, era (ed è ancora, come si dirà più innanzi) il caso del c.d. convenuto fittizio, nei confronti del quale viene proposta una domanda manifestamente infondata al solo scopo di provocare lo spostamento di competenza nei confronti degli altri convenuti.

La giurisprudenza (citata anche dalla sentenza qui annotata, che si è infatti premurata di precisare come il Sig. N.G. non potesse qualificarsi come convenuto meramente fittizio) ha sempre osteggiato tale prassi, ritenendo che la pretestuosa citazione in giudizio di un soggetto soltanto perché domiciliato nello Stato “preferito” dell’attore non valesse a spostare la competenza giurisdizionale (in questi termini, C.G.C.E., 27 settembre 1988, in causa C-189/97, pubblicata in F. Pocar, La Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l’esecuzione delle sentenze, III ed., Milano, 1995, p. 271; Cass., Sez. Un., 8 agosto 1989, n. 3657, in Foro it., 1990, I, p. 117; Trib. Milano, 21 settembre 1984, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process., 1984, p. 768; la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea interpretava l’art. 6 n. 1 della Convenzione di Bruxelles alla luce dell’art. 22 ritenendolo applicabile solo nell’ipotesi in cui vi era il rischio che venissero pronunciate in Stati membri decisioni tra loro incompatibili, cfr. in particolare Corte di giustizia, 6 dicembre 1994, causa C-406/92, Tatry, in Giur. It., 1995, I,1, 929).

La portata applicativa dell’art. 6 n. 1 della Convenzione di Lugano è stata poi modificata in occasione del restyling del 2007 laddove al requisito del cumulo soggettivo si è aggiunto quello dell’esistenza di una parallela connessione oggettiva [“(…) sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica(…)”] nell’ottica di promuovere la trattazione unica di cause connesse al fine di evitare soluzioni tra loro potenzialmente incompatibili.

Questa modifica, tuttavia, non ha eliminato il rischio dell’uso strumentale della norma in chiave di forum shopping e anzi, per certi aspetti, lo ha aumentato.

Infatti, alla parte che intende valersi dell’art. 6 Conv. Lugano in chiave “abusiva” basta svolgere la domanda individuando un convenuto “di comodo”, prospettare l’esistenza di una connessione tra la causa promossa contro quest’ultimo e quella principale e munirsi, così, del “salvacondotto” della connessione oggettiva per radicare il giudizio nello Stato preferito.

Del resto, poiché le questioni di giurisdizione vengono sempre esaminate secondo la prospettazione attorea, la connessione oggettiva sussisterebbe per il solo fatto di essere stata allegata dall’attore, senza possibilità di metterne in dubbio l’esistenza, a meno che si tratti di ricostruzioni manifestamente artificiose.

Si può quindi affermare che il nuovo testo dell’art. 6 n. 1 Conv. Lugano, lungi dallo scoraggiare prassi abusive, ne ha indirettamente fornito nuova linfa incentivandone l’adozione in una forma – quella della connessione oggettiva – se vogliamo più raffinata.

Nel senso di ammettere l’esistenza della connessione oggettiva sulla base della mera prospettazione attorea sembra anche orientata la giurisprudenza comunitaria (che si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 6, Reg. Bruxelles, identico all’art. 6 Conv. Lugano post 2007, cfr. in particolare Corte di giustizia, 11 ottobre 2007, causa C-98/2006, Freeport plc, in https://eur.lex-europa.eu) che ha inoltre valorizzato il fatto che, diversamente rispetto all’art. 6 n. 2 Rex. Bruxelles, il n. 1 non contiene alcuna esplicita clausola “anti-abuso”.

In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato la circostanza che, mentre l’art. 6 n. 2 Reg. Bruxelles (così come la Convenzione di Bruxelles 1968 e la Convenzione di Lugano) contiene espressamente una clausola anti-abuso (« (…)sempreché quest’ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo»), un’analoga disposizione non è presente nell’art. 6 n. 1; la norma in parola, infatti, ammettendo la connessione di cause e lo spostamento di giurisdizione in tutti quei casi in cui esiste «un interesse ad un’istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente, senza che sia inoltre necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio», ha di fatto superato il problema dell’abuso ritenendolo assorbito nel caso in cui sia comunque opportuna la trattazione congiunta delle cause.

Dunque, ancora oggi il fenomeno del forum shopping non è estraneo all’art. 6 n. 1 Conv. Lugano e, anzi, l’attuale formulazione della norma consente lo spostamento strumentale della giurisdizione a quella parte che sia assistita da un difensore abile nel prospettare l’esistenza di una qualche forma di connessione oggettiva.