15 Novembre 2016

Sul cumulo di domande nel c.d. rito Fornero

di Elisa Bertillo Scarica in PDF

 

Cass., sez. lav., 12 agosto 2016, n. 17091 – Pres. Di Cerbo – Est. Esposito

Lavoro e previdenza (controversie) – Licenziamento – Impugnazione – Rito speciale – Cumulo di domande – Ammissibilità (l. 20 maggio 1970, n. 300, Statuto dei lavoratori, art. 18; l. 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, art. 1, 48° comma)

[1] La domanda di tutela avverso il licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18 stat. lav. e quelle proposte in via subordinata dirette ad ottenere l’accertamento del diritto al trattamento di fine rapporto di lavoro e all’indennità di preavviso possono essere proposte in un unico ricorso, con rito ex art. 1, 48° comma, l. n. 92 del 2012, in quanto fondate su identici fatti costitutivi.

CASO
[1] Con rito ex art. 1, 48° comma, l. n. 92 del 2012, un lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento, domandando in via principale l’accertamento dell’illegittimità del recesso e, in via subordinata, nel caso di rigetto della domanda principale, il pagamento del trattamento di fine rapporto e dell’indennità sostitutiva di mancato preavviso.

La domanda attorea viene rigettata sia in primo grado sia in grado di appello.

In particolare, la Corte d’appello di Napoli, da una parte, afferma la dimostrata sussistenza della crisi aziendale e la conseguente necessità di riduzione dei costi mediante un processo di riorganizzazione non sindacabile in quanto espressione della libertà di iniziativa economica privata, dall’altra, dichiara inammissibili le domande subordinate di pagamento del t.f.r e dell’indennità di mancato preavviso, ritenendo che non avessero come presupposto una pronuncia di illegittimità del recesso. Avverso tale pronuncia viene proposto ricorso per Cassazione.

SOLUZIONE
[1] La Corte cassa la pronuncia di merito limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità delle domande subordinate proposte. Osserva, infatti, che, ai sensi dell’art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, la circostanza che il lavoratore impugni il licenziamento, domandando l’accertamento dell’illegittimità del recesso, non può escludere il diritto del medesimo di domandare, in via subordinata, il pagamento del t.f.r. e dell’indennità di mancato preavviso, «trattandosi di crediti il cui fatto costitutivo è da ravvisare nel licenziamento e, quindi, nella medesima circostanza allegata a fondamento della domanda principale».

QUESTIONI
[1] La problematica sottoposta all’esame della Corte attiene alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012 nella parte in cui sancisce che «con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi».

Circa la corretta interpretazione dell’inciso «domande diverse» fondate su «identici fatti costitutivi», la dottrina è generalmente concorde nel ritenere che l’espressione «identici fatti costitutivi» vada intesa in senso lato, in modo da ampliare il novero delle domande proponibili unitamente a quella di reintegrazione e limitare diseconomie processuali legate alla necessità di esperire distinte azioni giudiziali: in tal senso cfr. Trib. Taranto 30 novembre 2012, Trib. Milano 25 ottobre 2012, Trib. Bari 17 ottobre 2012, Trib. Bologna 25 settembre 2012, in Foro it., 2013, I, 673, con nota di S. Calvigioni.

In adesione a tale interpretazione, la giurisprudenza maggioritaria, cui si allinea la pronuncia in epigrafe, ritiene ammissibile il cumulo di domande nel rito in esame. In particolare, la maggior parte delle pronunce hanno affrontato la questione della proponibilità in un unico ricorso, con rito ex art. 1, 48° comma, l. n. 92 del 2012, della domanda di tutela avverso il licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18 Stat. Lav. e di quella avente ad oggetto l’impugnativa del medesimo recesso cui possa essere, in via subordinata, riconosciuta la tutela di cui all’art. 8 l. n. 604 del 1966. In merito Cass. 13 giugno 2016, n. 12094, Foro it., Rep. 2016, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 23, ha ritenuto le domande fondate sugli stessi fatti costitutivi, poiché la dimensione dell’impresa non è un elemento costitutivo della domanda del lavoratore. In tal senso si sono espressi, altresì, nella giurisprudenza di merito Trib. Roma 24 maggio 2013, www.giuslavoristi.it/sezioni-regionali/lazio; Trib. Roma 19 dicembre 2012, www.giuslavoristi.it/sezioni-regionali/lazio; Trib. Napoli, ord. 16 ottobre 2012, Riv. it. dir. lav., 2012, II, 1085 con nota di A. Bottini; Trib. Padova 16 ottobre 2012, Giur. lav., 2012, n 44, 16; Trib. Padova 11 ottobre 2012, www.giuslavoristi.it.

Non mancano, peraltro, posizioni contrarie, tra cui, da ultimo, Cass. 10 agosto 2015, n. 16662, Foro it., Rep. 2016, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 3880, Lavoro giur., 2016, 287, con nota di F.M. Giorgi, Lavoro e prev. oggi, 2016, 179, con nota di M.L. Buconi, Riv. giur. lav., 2016, II, 241, con nota di M. Mutarelli, che ritiene improponibile la domanda di riassunzione ex art. 8 l. n. 604 del 1966, proposta dal lavoratore in via subordinata all’applicazione dell’art. 18 Stat. Lav., attesa la diversità dei rispettivi fatti costitutivi; e in precedenza, Trib. Palermo 15 ottobre 2012, Foro it., Rep. 2012, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 141, Dir. prat. lav., 2013, 2259, Lavoro giur., 2013, 591, con nota di M. Santaroni.

In dottrina, in senso favorevole al cumulo di domande, v.  V. Bertoldi, Frazionamento dei giudizi nelle controversie in materia di licenziamento individuale (in particolare al tempo del c.d. rito Fornero), in Il processo del lavoro quarant’anni dopo. Bilanci e prospettive, a cura di R. Tiscini, Napoli, 2015, 100; I. Pagni, I correttivi alla durata del processo nella l. 28 giugno 2012 n. 92: note brevi sul nuovo rito in materia di licenziamenti, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, 339 ss.; P. Curzio, Il nuovo rito per i licenziamenti, in AA.VV., Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della l. 28 giugno 2012, n. 92, a cura di P. Chieco, Bari 2012, 407 ss.; D. Dalfino, in M. Barbieri-D. Dalfino, Il licenziamento individuale nella legge Fornero, Bari 2013, 76. Per un riepilogo delle ulteriori posizioni dottrinali, v. D. Dalfino, Impugnazione del licenziamento, domanda subordinata di tutela obbligatoria e rito applicabile, in Foro it., 2016, I, 2756.

In particolare, si segnala la soluzione di L. De Angelis, Il processo dei licenziamenti tra principi generali e nuovo diritto: l’obbligatorietà e l’errore del rito ed il cumulo delle domande, in Foro it., 2013, V, 101 s., spec. 106-107, secondo cui è necessario distinguere le diverse domande subordinate astrattamente proponibili. L’A., infatti, considera insufficiente, ai fini dell’applicazione del rito speciale, un’identità solo parziale dei fatti costitutivi, con la conseguenza di ritenere che non possano essere proposte, con l’impugnativa di licenziamento, le domande di pagamento di differenze retributive, e neppure quelle subordinate di pagamento del trattamento di fine rapporto o dell’indennità sostitutiva del preavviso. Diversamente sarebbe per l’altra domanda, sempre subordinata, volta ad ottenere l’indennità di cui all’art. 8 l. n. 604 del 1966, posto che essa è fondata su identici fatti costitutivi, mentre è il fatto impeditivo della consistenza numerica della forza lavoro ad essere diverso.