Criterio del costo ammortizzato: doppio binario per il Fisco
di Redazione Scarica in PDFIl D.Lgs. 139/2015, nel riformare la disciplina di bilancio, ha introdotto il nuovo criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli.
Il suddetto nuovo criterio di valutazione assume oggi anche rilevanza fiscale, in considerazione dell’attuale formulazione dell’articolo 83 Tuir, che, a seguito delle modifiche operate con l’articolo 13-bis D.L. 244/2016 oggi prevede che “per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (…) e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”.
Come precisato, tuttavia, dallo stesso articolo 13-bis D.L. 244/2016, al successivo comma 5, con riferimento alle operazioni già avviate alla data di entrata in vigore della riforma di bilancio e che si protraggono per i periodi d’imposta successivi a quello di prima adozione delle nuove regole, è necessario applicare, ai fini fiscali, le precedenti regole.
D’altra parte, se non fosse stato così previsto, il nuovo sistema di tassazione basato sulla derivazione rafforzata avrebbe comportato salti o duplicazioni d’imposta in tutti i casi in cui le operazioni sarebbero state assoggettate a regole diverse.
Dubbi potrebbero sorgere pertanto con riferimento agli effetti fiscali dell’applicazione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, in considerazione della circostanza che:
in generale, le nuove regole di valutazione trovano applicazione retroattiva,
per espressa previsione dell’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 139/2015, le modifiche possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite alle operazioni che non hanno esaurito i loro effetti in bilancio.
Infatti, tutte le società che non hanno beneficiato della deroga normativa, hanno applicato il criterio del costo ammortizzato anche nella valutazione dei titoli acquisiti prima del 2016, rilevando gli effetti del nuovo metodo di valutazione tra gli utili (perdite) portati a nuovo: in questi casi la rideterminazione dei valori di bilancio trova anche pieno riconoscimento fiscale?
Oppure è necessario applicare la disciplina transitoria e gestire in doppio binario i titoli acquisiti prima del 2016?
Orbene, come chiarito con la risoluzione AdE 10/E/2018, se tutti i titoli (anche quelli acquisiti prima del 2016) sono stati valutati con il criterio del costo ammortizzato, gli effetti reddituali e patrimoniali sono assoggettati a due differenti regimi fiscali:
la disciplina fiscale previgente, per i titoli acquisiti in data anteriore al 1° gennaio 2016 e ancora in possesso della società negli esercizi successivi;
il recepimento del criterio del costo ammortizzato, per i titoli acquisiti a partire dal 1° gennaio 2016.
La risoluzione AdE 10/E/2018 prosegue poi indicando come deve essere imputata la riduzione dei titoli in magazzino al momento della vendita degli stessi.
Sul punto viene in primo luogo chiarito che non vi sono, ad oggi, disposizioni di legge finalizzate ad indicare se la riduzione debba essere prioritariamente riferita agli acquisti ante-2016 o post-2016.
Al fine di non favorire scelte arbitrarie, pertanto, è stato ritenuto necessario richiedere l’adozione di un criterio proporzionale, in forza del quale la vendita dei titoli deve essere attribuita in base al rapporto tra l’ammontare dei titoli della stessa specie giacenti in ciascun dei due “magazzini fiscali” e l’ammontare complessivo dei medesimi titoli posseduti dalla Società.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“