11 Giugno 2019

Il creditore del condominio può pignorare i crediti vantati nei confronti dei singoli condomini per i contributi dovuti in base ai riparti approvati dall’assemblea

di Gian Marco Sacchetto Scarica in PDF

Cass., 14 maggio 2019 n. 12715 – Pres. De Stefano, rel. Tatangelo

Espropriazione forzata – Crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini – Pignoramento presso terzi ex artt. 543 e ss. c.p.c. – Parziarietà delle obbligazioni condominiali – Esclusione

Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea, nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c. e senza che entri in gioco il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali.

Riferimenti normativi: art.543 e ss. c.p.c., artt. 2740 e 2910 c.c.

CASO

Un creditore agiva in via esecutiva nei confronti di un condominio, pignorando i crediti vantati da quest’ultimo nei confronti di alcuni condomini per contributi dagli stessi dovuti in base a una sentenza di condanna al pagamento di spese processuali. Proponevano opposizione all’esecuzione ex art. 615. c.p.c. il condominio debitore nonché uno dei condomini terzi pignorati. Il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione del condominio e dichiarava inammissibile quella proposta dal condomino. La Corte d’appello di Catania confermava la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza, il Condominio ed il condomino pignorato hanno proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, esaminandone comunque i motivi nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, c.p.c., «in considerazione della particolare importanza della questione di diritto che con esso è posta», cioè la possibilità (o meno) per il creditore del condominio, munito di titolo esecutivo nei confronti del quest’ultimo, di procedere all’espropriazione di crediti presso i singoli condomini, quali debitori nei confronti del condominio per contributi dovuti in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea. La questione viene risolta in senso affermativo, precisando la S.C. che, in tale ipotesi, l’esecuzione forzata non può che avvenire nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c.

QUESTIONI

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ammette la possibilità per i creditori del condominio di percorrere un’altra strada al fine di ottenere la soddisfazione dei propri crediti, cioè il pignoramento dei contributi dovuti dai singoli condomini in base agli stati di ripartizione approvati dall’assemblea.

Tale possibilità, in particolare, viene dedotta dall’esistenza di un vero e proprio rapporto obbligatorio tra condominio e singolo comproprietario in relazione al pagamento dei contributi condominiali: il che, ad avviso della Corte, si ricava chiaramente dal disposto dell’art. 63 disp. att. c.c., essendo previsto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in favore del condominio e contro il singolo condomino per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea (v., in dottrina, G. A. Parini, La natura delle obbligazioni condominiali nella riforma del condominio e gli strumenti posti a tutela delle ragioni del creditore, in Nuova Giurisprudenza Civile commentata, 2014, II, pp. 115 ss.).

La S.C., in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 2740 c.c. e 2910 c.c., ribadisce che l’espropriazione forzata, potendo avvenire anche sui crediti del debitore (che, nella specie, hanno ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali), non potrebbe che svolgersi «nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.».

Per meglio comprendere il principio di diritto sancito dalla Corte, si ricordi che il pignoramento presso terzi costituisce una forma particolare di esecuzione forzata, che può avere ad oggetto sia cose mobili di proprietà del debitore, ma in possesso di terzi, sia crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo (c.d. debitor debitoris).

Nel caso specifico, il singolo condomino, con riferimento ai contributi condominiali di sua spettanza, risulta certamente debitore nei confronti del condominio e quest’ultimo, a sua volta, ben può essere debitore nei confronti di terzi soggetti (si pensi al caso in cui il condominio, in persona dell’amministratore, venga condannato al pagamento di una somma in forza di una sentenza). Il singolo condomino assume, dunque, le vesti del debitor debitoris.

Nello specifico, la riscossione delle quote condominiali trova il suo fondamento nel preventivo, nel consuntivo e nello stato di ripartizione approvato dall’assemblea.

In questi termini, il condominio risulta titolare di un credito certo, in quanto approvato dall’assemblea, e liquido, poiché determinato nel suo ammontare.

Tale credito diviene però esigibile in caso di morosità del singolo condomino, coordinandosi peraltro con quanto disposto dal già richiamato art. 63 disp. att. c.c., in forza del quale il creditore non può agire «nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini». Solo nel caso in cui l’azione ex art. 63 disp. att. c.c. si riveli in tutto o in parte infruttuosa, lo stesso creditore potrà agire giudizialmente, pro quota, nei confronti dei condomini non morosi.

A prescindere da tale possibilità, nella decisione in commento viene affermato che il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso ha altresì facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, «ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea».

Tale facoltà, afferma la Corte, non potrebbe affatto condurre a ritenere violato il principio di parziarietà, quale sancito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 9148 del 8 aprile 2008, se solo si considera che l’esecuzione contro il condominio (debitore per l’intero) e la relativa espropriazione dei beni e diritti di credito – che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condomini – finirebbe proprio per attuare il richiamato principio di parziarietà.

Sul piano applicativo, le conseguenze di tale scelta sono, per la verità, piuttosto rilevanti, soprattutto se le si raffronti alle indicazioni che emergono dalla legge e, in particolare, dall’art. 63 disp. att. c.c.

Il creditore del condominio, infatti, agendo direttamente contro quest’ultimo (il “vero” esecutato) – e non contro il singolo condomino – ha così la possibilità di pignorare crediti vantati dal suo debitore (condominio) nei confronti dei singoli comproprietari, a prescindere dalla circostanza che quest’ultimi siano o meno in regola con i pagamenti dei contributi condominiali.

Volendo semplificare, il creditore del condominio potrebbe, quindi, agire esecutivamente:

  • pro quota nei confronti dei singoli condomini, con il rispetto però del principio di previa escussione dei condomini morosi di cui all’art. 63 disp. att. c.c.;
  • per l’intero, nei confronti di tutti i beni condominiali, ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea, senza che operi il meccanismo di previa escussione ex art. 63 disp. att. c.c.

Vero è che l’eventuale inesigibilità del credito vantato dal condominio nei confronti dei singoli comproprietari per le quote condominiali dagli stessi dovute (presupposto, come detto, per l’esperibilità dell’azione ex art. 63 disp. att. c.c.) non esclude affatto la sua possibile espropriazione.

Invero, la possibilità di positivo accertamento del credito in esame e di sua assegnazione in favore del creditore procedente, ben può avvenire nel procedimento di cui all’art. 548 c.p.c., «pur con il limite derivante […] dalle eventuali condizioni per la sua esigibilità, che […] potranno avere rilievo esclusivamente nell’ipotesi in cui il creditore assegnatario dovesse porre in esecuzione l’ordinanza di assegnazione» (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord. n. 15607 del 22 giugno 2017, in Riv. Esec. Forzata, 2018, 1, 221).

Ma se, come detto, l’esigibilità dei contributi condominiali presuppone la morosità dei condomini (essendo il credito già certo e liquido in base allo stato di riparto approvato dall’assemblea), si comprende nuovamente il problematico coordinamento tra il principio espresso dalla Corte e l’art. 63 disp. att. c.c. posto che il pignoramento dei beni condominiali risulterebbe così del tutto indipendente dal meccanismo di tutela del condomino “virtuoso” rispetto alla regolarità dei pagamenti.

Come dire: l’art. 63 disp.att. c.c. prevede un particolare procedimento fondato sulla previa escussione del condomino moroso, ma quello non espressamente vietato dalla legge, vale a dire il pignoramento di tutti i beni condominiali (ivi inclusi i crediti relativi ai contributi condominiali dovuti dai singoli obbligati), rimane pur sempre utilizzabile dal creditore.

La discrezionalità nella scelta di aggredire esecutivamente il patrimonio del condomino o quello dei singoli condomini non è in realtà estranea al panorama giurisprudenziale (di merito) successivo alla riforma del condominio del 2012: sono molteplici, infatti, i Tribunali che hanno affermato la pignorabilità del conto corrente condominiale (v. Trib. Milano 21/11/2017 n.11878; Trib. Pescara, 8.5.2014, in Guida al dir., 2014, n. 31, 32; Trib. Reggio Emilia, 16.5.2014, in Arch. loc., 2014, 583), soprattutto perché, anche in questo caso, il creditore, pignorando il conto corrente condominiale, non agisce nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, ma aggredisce il “patrimonio del condominio” nel suo complesso.

Da questa angolazione, allora, la decisione commentata sembra costituire un’ulteriore tappa del percorso iniziato dalla giurisprudenza, volto a riconoscere una qualche forma di soggettività giuridica all’ente condominiale, separata e distinta da quella dei condomini (cfr., in particolare, Cass., Sez. Un., 18/09/2014, n. 19663), a onta della scelta legislativa emergente dalla c.d. riforma del condominio del 2012 che, nonostante il diverso progetto iniziale, non ha riconosciuto l’autonomia patrimoniale dello stesso.