Il credito per spese legali liquidate sorto dopo il sequestro per misure di prevenzione legittima il creditore a presentare istanza di fallimento
di Leandra Dell'Oglio Scarica in PDFTribunale di Palermo; Quarta Sezione civile; decreto 15.6.2017; Pres. D’Antoni; Rel. Giammona
Fallimento – Società sottoposta sequestro per misure di prevenzione – Credito per spese legali – Legittimazione (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 5; D.Lgs. 6 novembre 2011, n. 159, Codice antimafia, artt. 54, 57, 58, 59, 61).
[1] Il credito per spese legali dell’avvocato antistatario sorto dopo il sequestro per misure di prevenzione nei confronti della società sottoposta a sequestro per misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) è azionabile ai fini della dichiarazione di fallimento della società.
CASO
[1] Una società ed il suo avvocato chiedono dichiararsi il fallimento di una società sottoposta a sequestro per misure di prevenzione ai sensi del cd. Codice Antimafia, deducendo l’inadempimento della stessa in ordine al pagamento, rispettivamente, di un credito sorto in epoca antecedente l’applicazione della misura di prevenzione e di uno per spese legali che sono state liquidate in favore del difensore distrattario all’esito di un giudizio contro la società dopo il sequestro e la nomina dell’amministratore giudiziario.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Palermo esclude la legittimazione attiva della società, motivando che il credito era antecedente il sequestro e doveva quindi essere accertato nelle forme di cui agli artt. 57, 58 e 59 d.lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia).
Per altro verso, riconosce la legittimazione dell’avvocato antistatario per il credito relativo alle spese legali, che nell’ambito della procedura di prevenzione era da qualificarsi come prededucibile.
Il Tribunale rileva che la sentenza di primo grado era stata impugnata in appello e quindi il credito era contestato e che mancavano altri indizi dello stato di insolvenza.
Pertanto il Tribunale rigetta l’istanza di fallimento.
QUESTIONI
Il Tribunale ha ritenuto azionabile in sede fallimentare il solo credito per spese legali, liquidate in favore del procuratore antistatario che aveva assistito la controparte di una amministrazione giudiziaria, qualificandolo come prededucibile perché successivo al sequestro e basato su sentenza resa in costanza di misura cautelare ex d.lgs. 159/2011.
I crediti prededucibili, individuati dall’art. 61, comma 3, d.lgs. 159/2011, sono quelli così qualificati da apposita disposizione di legge ovvero sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione. Ai sensi dell’art. 54, gli stessi possono essere liquidati senza preventivo assoggettamento al procedimento di verifica se liquidi, esigibili e non contestati ed a condizione che l’attivo sia sufficiente e l’adempimento non comprometta la gestione della res in sequestro.
Ora, nel caso di specie, il credito dell’avvocato, sebbene risultante da una sentenza successiva al decreto di sequestro per misure di prevenzione, era certamente contestato in quanto la Amministrazione giudiziaria aveva impugnato la sentenza di primo grado che lo fondava.
Per questa ragione il Tribunale ha escluso che l’inadempimento della Amministrazione giudiziaria possa rilevare ai fini della dichiarazione di fallimento, essendo al contrario previsto dall’art. 54 cd. Codice Antimafia.
Sulla natura e sulla disciplina delle spese legali liquidate successivamente alla applicazione del sequestro ex d.lgs. 159/2011 non si rinvengono precedenti giurisprudenziali anteriori la pronuncia in commento, i cui principi, trattandosi di credito vantato dal procuratore antistatario che abbia patrocinato un giudizio contro la amministrazione giudiziaria, possono essere condivisi perché rispettosi della ratio sottesa agli artt. 54, 57, 58, 59 e 61 cd. Codice Antimafia.
Occorre infatti distinguere la pretesa per spese legali vantata dalla parte, che abbia agito per il riconoscimento giudiziale di un credito sorto anteriormente alla misura cautelare (ancora da verificare nelle forme di cui agli artt. 57, 58 e 59 d.lgs. 159/2011), da quella del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Nel primo caso, non sembra potersi configurare un credito prededucibile tout court, liquidabile agevolmente al di fuori del piano di pagamento di cui all’art. 61 del Codice Antimafia. La difficoltà risiede nel fatto che tali pretese, sebbene sorte in occasione del procedimento di prevenzione e (ipoteticamente) liquide, esigibili e non contestate, sono destinate a seguire la sorte del credito principale sicché il disconoscimento della buona fede del creditore, condotto dal giudice della prevenzione, è certamente idoneo a travolgerle.
Al contrario, il diritto di credito del procuratore antistatario non può essere considerato accessorio a quello “principale” vantato in giudizio dal cliente (sul tema, ex multis, Cass. 16 maggio 2017, n. 12032; Cass. 21 maggio 2007, n. 11804).