12 Novembre 2019

Credito prededucibile anche in caso di consecuzione di procedure concorsuali omologhe

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2019, n. 15724 – Pres. Didone – Rel. Pazzi

Parole chiave: Fallimento – Prededuzione – Privilegio – Identità degli effetti – Non sussiste

[1] Massima: La prededuzione, a differenza del privilegio, non attribuisce una causa di prelazione, ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività da cui il credito consegue agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente.

Disposizioni applicate: r.d. 267/1942, art. 111; cod. civ., artt. 2741 e 2745

Parole chiave: Fallimento – Consecuzione di procedure concorsuali – Finalità di risolvere la medesima situazione di crisi economica – Accertamento – Traslazione della prededuzione da una procedura all’altra – Configurabilità

[2] Massima: La consecuzione di procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa, che trova nell’art. 69-bis l.fall. una sua particolare disciplina, nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale. Il fenomeno della consecuzione funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare da una all’altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell’ambito in cui è maturata, ma anche nell’altra procedura che alla prima sia conseguita.

Disposizioni applicate: r.d. 267/1942, artt. 69-bis e 111

CASO

Una società proponeva ricorso per concordato preventivo, che veniva abbandonato allorquando tutte le società del gruppo cui apparteneva pure l’originaria ricorrente avviavano una seconda procedura concordataria.

Anche quest’ultima, tuttavia, veniva abbandonata, dal momento che le medesime società presentavano una terza domanda prenotativa di concordato ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall. (che prevedeva – tra l’altro – l’integrale pagamento in prededuzione dei crediti sorti nel corso delle precedenti procedure concordatarie), alla quale faceva seguito il decreto di omologa del Tribunale di La Spezia.

Detto provvedimento veniva revocato dalla Corte di Appello di Genova, che, in accoglimento dei reclami proposti da alcuni creditori dissenzienti, rilevava come nella proposta concordataria non potessero essere inseriti in prededuzione i crediti – verso professionisti e fornitori – sorti in conseguenza delle due procedure concordatarie poi abbandonate, attesa l’autonomia e la discontinuità dell’ultima (che era stata omologata) rispetto a esse.

Il giudice del reclamo osservava anche che a una diversa conclusione non poteva pervenirsi sulla base dell’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in tema di consecuzione fra procedure concorsuali, né avvalendosi del disposto dell’art. 182-quater l.fall. (dato che i crediti in questione non avevano natura di crediti da finanziamento) o dell’art. 111 l.fall. (non potendosi ritenere che i crediti sorti nel corso di una procedura concorsuale estinta per rinuncia fossero sussumibili tra quelli sorti in occasione o in funzione di una successiva procedura).

Il decreto della Corte di Appello di Genova veniva quindi impugnato con ricorso per cassazione, con cui veniva lamentata l’erroneità della statuizione che aveva negato la natura prededucibile a crediti sorti in occasione di una precedente procedura di concordato poi revocata.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ponendo in risalto – in primo luogo – i differenti effetti associati, rispettivamente, alla prededuzione e al privilegio.

[2] La Corte di cassazione ha – in secondo luogo – affermato che la prededuzione maturata nell’ambito di una prima procedura concorsuale, a determinate condizioni, operi pure in quella successiva, indipendentemente dalla presenza di una dichiarazione finale di insolvenza, per cui la Corte di Appello di Genova aveva errato nel ravvisarne l’insussistenza nel caso sottoposto al suo esame e nel revocare, per questo motivo, il decreto di omologazione della domanda di concordato.

QUESTIONI

[1] Nell’affrontare i motivi di doglianza articolati con il ricorso per cassazione, i giudici di legittimità hanno innanzitutto posto in risalto la differenza che intercorre tra la prededuzione e le altre cause legittime di prelazione (che l’art. 2741, comma 2, c.c. individua nei privilegi, nel pegno e nell’ipoteca).

L’istituto della prededuzione (contemplato dall’art. 111 l.fall., che si occupa dell’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo fallimentare e che si applica indistintamente a tutte le procedure concorsuali regolate dal r.d. 267/1942) attribuisce ai creditori della massa il diritto di essere soddisfatti con precedenza assoluta rispetto ai creditori concorrenti (anche nel caso in cui i loro crediti siano assistiti da cause legittime di prelazione) e prima del riparto, sia pure nei limiti della capienza dell’attivo realizzato.

La prededuzione attribuisce al credito sorto in occasione ovvero in funzione della procedura concorsuale in cui è destinata a esplicare i propri effetti una precedenza processuale, che trova giustificazione nella strumentalità – rispetto agli scopi della procedura medesima – dell’attività che determina l’insorgenza di tale credito; la precedenza si concretizza nella separazione delle somme necessarie per soddisfare il credito prededucibile dal ricavato dell’espropriazione forzata dei beni del debitore, in modo che non confluiscano nel novero di quelle destinate al pagamento della massa dei creditori concorsuali.

Il privilegio, invece, accorda una prelazione (ovvero una preferenza) al credito in ragione della causa dello stesso (art. 2745 c.c.): in virtù della particolare qualità del credito, al suo titolare viene consentito di soddisfarsi, in caso di concorso con altri creditori nell’esecuzione forzata, con priorità rispetto a questi ultimi, in deroga alla par condicio creditorum.

A differenza della prededuzione, quindi, il privilegio ha natura sostanziale, in quanto nasce prima e al di fuori del processo esecutivo, riguarda certi beni (e non l’intero patrimonio del debitore) e segue sempre il credito con il quale si trova in rapporto di accessorietà (mentre la prededuzione nasce e si realizza nella procedura concorsuale in cui ha avuto origine e, di converso, viene meno con la sua cessazione).

La prededuzione, dunque, non attribuisce una causa legittima di prelazione, ma una precedenza processuale che, peraltro, ben può affiancarsi ovvero aggiungersi alle cause legittime di prelazione ai fini della regolamentazione dei rapporti interni tra creditori appartenenti alla medesima categoria (nel senso che, quando l’attivo realizzato fosse insufficiente per soddisfare tutti i crediti prededucibili, questi ultimi dovranno essere graduati tenendo conto del privilegio o della prelazione ipotecaria che dovesse assistere uno o alcuni di essi).

Va aggiunto, inoltre, che mentre il privilegio è istituto di applicazione generale, la prededuzione opera solo nei settori specifici nei quali è prevista e disciplinata (oltre alla legge fallimentare, si veda, per esempio, l’art. 61, comma 3, d.lgs. 159/2011, che qualifica come prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione). Nell’espropriazione forzata ordinaria, invece, non vi è una norma che sancisca la natura prededucibile di determinati crediti: gli artt. 2755 (con riferimento all’esecuzione forzata avente per oggetto beni mobili) e 2770 (con riguardo all’espropriazione forzata di beni immobili) c.c., infatti, riconoscono a quelli originanti da spese di giustizia fatte nell’interesse comune del ceto creditorio un più limitato privilegio speciale sui beni assoggettati a esecuzione (che, a termini dell’art. 2777 c.c., determina la prevalenza dei relativi crediti rispetto a ogni altro, anche se pignoratizio o ipotecario, sempre e comunque limitatamente al ricavato della vendita forzata dei beni sui quali insiste il privilegio).

[2] I giudici di legittimità hanno accolto la tesi secondo cui la prededuzione, in deroga al principio per cui la sua operatività è limitata all’ambito processuale nel quale ha avuto origine, sopravvive all’estinzione della procedura e si propaga a quella successiva, anche laddove non vi sia una consecuzione strettamente cronologica tra le procedure e indipendentemente dalla loro eterogeneità, ovvero anche se alla domanda di concordato preventivo non succede la dichiarazione di fallimento.

D’altronde, la giurisprudenza riconosce da tempo che la consecuzione di procedure concorsuali si ha sia quando a una procedura minore (quale viene considerata il concordato preventivo) faccia seguito il fallimento o l’amministrazione straordinaria (vengono citate, in particolare, Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2010, n. 2167; Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2437; Cass. civ., Sez. I, 13 dicembre 2002, n. 17844; Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 1999, n. 10792; Cass. civ., Sez. I, 14 dicembre 1998, n. 12536; Cass. civ., Sez. I, 1 ottobre 1997, n. 9581), sia nei casi di successione di sole procedure minori (nel caso esaminato da Cass. civ., Sez. I, 8 aprile 2013, n. 8534, ove all’amministrazione controllata aveva fatto seguito il concordato preventivo, è stato evidenziato che proprio la ricorrente affermazione per cui, nel vigore della precedente formulazione dell’art. 111 l.fall., la prededuzione andava riconosciuta anche nella procedura di concordato preventivo – sia ove fosse successivamente intervenuto il fallimento, sia con riguardo a debiti contratti nello svolgimento della gestione della stessa procedura concordataria – aveva indotto il legislatore a modificare la norma nel senso di riconoscere la prededuzione ai crediti sorti in occasione o in funzione di tutte le procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare).

Sulla scorta del tenore letterale dell’art. 111 l.fall. (che, facendo riferimento, in modo generale, alle “procedure concorsuali di cui alla presente legge”, sottende la possibilità di accordare la prededuzione a fronte di procedure fra loro consecutive), nonché alla luce dell’art. 6 del nuovo Codice della crisi d’impresa di cui al d.lgs. 14/2019 (che, al comma 1, riconosce la natura prededucibile ai crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi, mentre al comma 2 stabilisce che la prededuzione permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali), la Corte di cassazione conclude che “la consecutio procedurarum è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento sequenziale fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa (vuoi che essa si atteggi come crisi, vuoi che consista in una situazione di insolvenza, dato che stato di crisi e stato di insolvenza possono rappresentare una mera distinzione di grado della medesima crisi economica) e unite da un rapporto di continuità causale e unità concettuale piuttosto che di rigorosa successione cronologica”. Di conseguenza, ai fini della valutazione della sussistenza di una successione qualificata di procedure, diviene irrilevante la presenza di una finale dichiarazione di insolvenza (in funzione dell’avvio di una procedura fallimentare o di amministrazione straordinaria).

L’attenzione, invece, deve appuntarsi sull’accertamento di un’effettiva consecutività dei procedimenti susseguitisi.

A tale riguardo, nella sentenza che si annota sono stati posti in risalto i seguenti elementi:

  • la pluralità di domande di concordato preventivo non deve configurare un abuso (cioè deve essere volta alla regolazione della crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori e non a differire la dichiarazione di fallimento);
  • nell’eventuale iato temporale fra le procedure susseguitesi tra loro, non deve essersi verificata, per effetto di un fattivo intervento dell’imprenditore posto in essere in esecuzione del tentativo di risanamento, una variazione sostanziale della consistenza economica dello stato di dissesto dell’impresa, tale da comportare una rilevante difformità rispetto alla situazione in precedenza apprezzata dagli organi giudiziari, dal momento che la consecuzione di procedure trova, da un lato, fondamento nella sovrapponibilità dei loro presupposti e, dall’altro lato, giustificazione nell’unica e comune finalità di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica (e non a una nuova, venutasi a determinare una volta che il precedente tentativo di risanamento abbia avuto buon esito).

In altre parole, il fenomeno della consecuzione funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte ma dirette ad affrontare e risolvere la medesima situazione di crisi, evolventisi l’una nell’altra, sicché consente di traslare la prededuzione maturata nell’ambito della prima nella seconda (o nelle ulteriori che dovessero eventualmente succedere).

Da ultimo, atteso che l’art. 69-bis l.fall. prevede, al comma 2, che, nel caso in cui la domanda di concordato preventivo sia seguita dalla dichiarazione di fallimento, i termini rilevanti ai fini dell’inefficacia degli atti pregiudizievoli ai creditori e della loro revoca decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, i giudici di legittimità hanno precisato che tale disposizione non ha carattere generale (sicché da essa non può evincersi che la consecuzione ricorre solamente quando alla procedura concorsuale minore segua il fallimento), essendo tesa a dettare una disciplina particolare – agli effetti considerati dalla norma – del fenomeno della consecuzione nel caso specifico in cui abbia per oggetto una o più procedure minori e un fallimento finale.