29 Novembre 2022

Credito fondiario: art. 41, comma 1, TUB e terzo proprietario

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il primo comma dell’art. 41 TUB stabilisce che «Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo».

Sul presupposto che un’eventuale esecuzione promossa in danno di un terzo che si è accollato il finanziamento fondiario dovrebbe porre quest’ultimo in condizione di avere cognizione del titolo contrattuale, qualora non trasmessogli dal debitore originario, è stato affermato (Sepe) che la norma non solleverebbe la banca dall’obbligo di notificare al terzo, unitamente al precetto, comunque una copia del titolo contrattuale.

Secondo una remota decisione della Cassazione – maturata nel vigore del R.D. n. 646/1905 – l’esenzione in commento opera anche nei confronti del terzo proprietario, gli eredi del debitore originario e gli accollanti del mutuo: per la realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari, gli istituti di credito fondiario possono promuovere azione esecutiva sull’immobile ipotecato senza notifica del titolo contrattuale esecutivo anche nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa che abbiano notificato all’istituto di essere subentrati nel possesso o godimento del bene ipotecato, indipendentemente dalla circostanza che questi si siano o meno accollati il mutuo (Cass. n. 2755/1992; v. anche Cass. n. 5906/2006).

La soluzione da ultimo detta si basa sull’assenza di espresse eccezioni alla previsione normativa (art. 43, comma 1, R.D. n. 646 del 1905, abrogato dall’art. 161 TUB) e sulla considerazione che il terzo è opportunamente informato ai sensi dell’art. 603, comma 2, c.p.c., secondo cui «nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare».

In tempi più recenti, Cass. n. 22211/2021 ha ribadito che le disposizioni in tema di credito fondiario di cui al R.D. n. 646 del 1905 – abrogate a far data dal 1° gennaio 1994 dall’art. 161, comma 1, TUB – il cui art. 20 attribuisce all’istituto di credito fondiario il potere di notificare il precetto e l’atto di pignoramento al solo debitore originario, anche in caso di alienazione del bene ipotecato (ove detta alienazione non sia stata notificata), continuano a trovare applicazione ai sensi dell’art. 161, comma 6, TUB, sia riguardo al piano sostanziale, che a quello processuale, in due ipotesi tra loro disgiunte: a) in relazione ai contratti già conclusi alla data del 1° gennaio 1994; b) in relazione ai procedimenti esecutivi in corso alla stessa data. Pertanto, ai fini dell’applicazione della previgente disciplina (anche con riguardo alle norme di natura processuale) è sufficiente che ricorra una delle due menzionate ipotesi.

Sintetizzando. L’attuale art. 41, comma 1, TUB detta una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell’art. 479 c.p.c. e anche, rispetto all’esecuzione contro il terzo proprietario, all’art. 603 c.p.c. Ne consegue che, ai sensi dell’eccezionale norma contenuta nell’art. 41, comma 1, TUB, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l’espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (Cass. n. 27848/2022; v. anche Cass. n. 11191/2022: non occorre notificare il titolo esecutivo anche al terzo datore d’ipoteca, trovando piana applicazione l’art. 41, comma 1, TUB).

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