4 Marzo 2025

Credito ai consumatori: chiarezza e sanzioni secondo la Corte di Giustizia UE

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Si segnala una interessante decisione della Corte di Giustizia europea del 13 febbraio 2025, causa C‑472/23, avente ad oggetto una controversia tra la Lexitor sp. z o.o., cessionaria dei diritti di un consumatore, e la banca A.B.S.A., relativamente alla richiesta di rimborso delle somme pagate a titolo di interessi, spese e commissioni.

 La sentenza oggetto della pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2008/48/CE, con particolare riferimento agli obblighi informativi previsti per i contratti di credito ai consumatori (art. 10, par. 2, lett. g) e k)) e alle sanzioni applicabili in caso di violazione di tali obblighi (art. 23).

1.Obbligo di informazione e trasparenza del TAEG (Art. 10, par. 2, lett. g)

Uno dei principali quesiti sottoposto alla Corte riguarda l’interpretazione dell’obbligo di indicare, in modo chiaro e conciso, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) nel contratto di credito. Secondo il principio enunciato dalla Corte, il TAEG, calcolato secondo la formula matematica indicata nell’allegato I della direttiva, deve riflettere il “costo totale del credito” per il consumatore.

La sentenza precisa che se nel contratto il TAEG risulta sovrastimato a causa dell’inclusione di clausole che, in un secondo momento, vengono ritenute abusive ai sensi della direttiva 93/13/CEE, tale sovrastima non costituisce, di per sé, una violazione dell’obbligo informativo. Il ragionamento sottolinea l’importanza di garantire al consumatore, in fase precontrattuale, la possibilità di confrontare il TAEG e di valutare il reale impegno economico derivante dal contratto. Tale tutela è essenziale per assicurare un mercato del credito trasparente e competitivo, come auspicato dalla direttiva, che mira a garantire un livello elevato ed equivalente di protezione in tutta l’Unione Europea.

 2. Informazione sulle condizioni di variazione delle spese (Art. 10, par. 2, lett. k)

Il secondo quesito affronta l’obbligo di informazione relativamente alle condizioni che regolano l’eventuale aumento delle spese connesse all’esecuzione del contratto di credito. La Corte evidenzia che: a) nel contratto devono essere indicate, in maniera chiara e concisa, le circostanze e i criteri che giustificano l’eventuale variazione delle spese, affinché il consumatore possa prevedere in modo esauriente come evolverà il costo complessivo del credito; b) se il contratto enuncia tali condizioni in maniera generica o con riferimenti a indicatori economici variabili – difficilmente verificabili o comprensibili da un consumatore medio – ciò configura una violazione dell’obbligo informativo; c) la mancanza di chiarezza in questo ambito compromette la capacità del consumatore di valutare il proprio impegno economico, rendendo l’informazione inefficace e, pertanto, lesiva dei diritti del consumatore.

3. Sanzioni per la violazione degli obblighi informativi (Art. 23)

Il terzo quesito riguarda l’interpretazione dell’articolo 23 della direttiva 2008/48, che autorizza gli Stati membri a prevedere sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi. La Corte stabilisce che: a) il principio di proporzionalità è fondamentale: le sanzioni devono essere efficaci, dissuasive e, al contempo, proporzionate alla gravità della violazione; b) la Corte riconosce la possibilità per uno Stato membro di adottare un regime sanzionatorio uniforme, che preveda, ad esempio, la decadenza del diritto agli interessi e alle spese per il creditore, indipendentemente dalla gravità individuale della violazione; c) tale sanzione è ritenuta compatibile con la direttiva, purché la violazione dell’obbligo informativo comprometta effettivamente la possibilità del consumatore di valutare la portata del proprio impegno economico. In altre parole, la sanzione trova giustificazione se l’informazione fornita è insufficiente a garantire la trasparenza necessaria.

La sentenza evidenzia, dunque, alcuni principi giuridici fondamentali in materia di tutela dei consumatori e trasparenza nel mercato del credito:

  • Armonizzazione e tutela del consumatore: la direttiva 2008/48 è finalizzata a creare un mercato interno del credito caratterizzato da elevati standard di trasparenza e protezione per il consumatore, eliminando disparità che potrebbero penalizzare la libera circolazione delle offerte di credito.
  • Obbligo di chiarezza: il contenuto informativo dei contratti di credito deve essere redatto in modo tale da consentire al consumatore di comprendere appieno i termini, i costi e le conseguenze economiche del contratto, evitando ambiguità o vaghezze che possano pregiudicare il suo diritto all’informazione.
  • Proporzionalità delle sanzioni: le misure sanzionatorie adottate in caso di inadempimento dell’obbligo informativo devono essere calibrate in relazione alla gravità della violazione, garantendo un adeguato equilibrio tra tutela del consumatore e garanzie per il creditore.

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