Il cram down fiscale di cui all’art.180 comma 4 l.f. è applicabile anche ai crediti degli enti locali, se riscossi tramite l’Agenzia delle entrate riscossione
di Silvia Zenati, Avvocato e Dottore Commercialista Scarica in PDFTribunale di Pistoia, 16 marzo 2022
Parole chiave Concordato preventivo – mancata adesione dell’amministrazione finanziaria – Agenzia delle entrate riscossione incaricata di riscuotere i tributi degli enti locali – intervento sostitutivo del Tribunale in sede di omologa – giudizio di cram down – applicabilità
Massima: “E’ possibile l’omologa del concordato preventivo in base al giudizio di cram down fiscale ex art.180 c.4 l.f. esteso anche i crediti tributari degli enti locali, qualora incaricata di esprimere il voto, pur se dissenziente, sia l’Agenzia delle entrate riscossione, in quanto ente affidatario della riscossione dei tributi degli enti locali”.
Disposizioni applicate art. 180 c. 4 l.f.; art.1 d.l. 193/2016 conv. L.225/2016; art.1 c.785 L.160/2019
Nella sentenza in commento il Tribunale di Pistoia affronta in maniera originale e innovativa la tematica dell’estensione dell’ambito applicativo della ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali e contributivi, il c.d. cram down fiscale, cioè quel giudizio che consente al tribunale di omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria, quando essa sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze, e sia prospettabile la preferibilità della proposta di soddisfacimento della stessa amministrazione rispetto all’alternativa liquidatoria), anche ai tributi degli enti locali.
Il recentemente novellato, ad opera del D.L. 125/2020 prima, e del D.L. 118/2021, art.180 l.f., afferma infatti che: “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”.
La sentenza si sofferma sul perimetro da attribuirsi al concetto di amministrazione finanziaria, in quanto soggetto titolato ad esprimere il voto di gradimento, o meno, alla proposta concordataria del debitore, rilevando che la ratio dell’introduzione del cram down fiscale risiede nella considerazione che l’erario e gli enti previdenziali, generalmente portatori di rilevanti crediti nei confronti delle imprese in crisi, sovente hanno assunto un atteggiamento di veto ingiustificato alle soluzioni concordate: la novella legislativa dell’art.180 c.4 l.f., in sintonia con la norma dell’art.48 c.5 del D.Lgs.14/2019, ha proprio la finalità di agevolare l’accesso delle imprese alle procedure concorsuali, superando le ingiustificate resistenze da parte dell’amministrazione finanziaria alle proposte di concordate, resistenze che molte volte si sono verificate nella prassi.
Ritiene il giudicante che con il termine “amministrazione finanziaria” il legislatore abbia voluto riferirsi non solo ai crediti propriamente erariali, “ma in genere a tutti i crediti amministrati dalle agenzie fiscali, e segnatamente dalla Agenzia delle entrate riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, che esercita le funzioni relative alla riscossione nazionale, ai sensi dell’ art.1 d.l. 193/2016 convertito nella L.225/2016, ma al quale anche gli enti locali possono affidare la riscossione dei loro tributi, ex art.1 c.785 L.160/2019.
Nel caso in esame si trattava proprio di tributi che la regione Toscana aveva affidato per la riscossione all’Agenzia delle entrate riscossione, la quale, pertanto, si era trovata a dovere esprimere il voto sulla proposta concordataria della società debitrice della regione Toscana.
Nel ricorrere, tuttavia, delle altre condizioni richieste dall’art.180 c.4 l.f., e quindi la decisività dei voti non espressi, o negativi, della società incaricata della riscossione dei tributi locali, oltre alla maggiore convenienza della proposta, rispetto all’alternativa liquidatoria, tali voti dissenzienti non sono stati di impedimento all’omologazione del concordato preventivo, e ciò a prescindere dalla valutazione sulla natura dei crediti amministrati dalla Agenzia delle entrate riscossione, che nella fattispecie in esame erano non erariali, ma di enti locali.
In conclusione, ritiene il Tribunale che proprio in quanto l’art.180 c.4 l.f. è stato introdotto con la dichiarata finalità di superare il mancato assenso prestato, a volte in maniere immotivata, dalle amministrazioni fiscali e previdenziali, “appare preferibile l’interpretazione che individui l’ambito di applicazione in ragione dell’ente incaricato della riscossione e deputato ad esprimere il voto nel concordato preventivo”.
Il concetto era stato già sviluppato in questo senso nella Del.40/2021/PAR della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana (dep.2/7/2021), che aveva chiarito come nell’ambito della transazione fiscale, di cui all’art 182 ter l.f., possano essere ricompresi i tributi erariali, in quanto certamente amministrati dalle Agenzie fiscali, e i tributi che, se pur di spettanza di altri enti, vedono le competenze gestionali demandate, ex lege, all’Agenzia delle Entrate (tasse automobilistiche, addizionali regionali e comunali). Pur in assenza di espressa previsione normativa, la magistratura contabile ha ritenuto che possano entrare nel campo di applicazione dell’art. 182 ter l.f. anche i tributi locali attribuiti alla gestione delle Agenzie fiscali da una convenzione tra l’ente locale e l’Agenzia stessa.
Ad esempio, come evidenziato dalla dottrina, l’art. 57 c.2 D.Lgs.300/1999 prevede che “le Regioni e gli Enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono”; e pertanto non è da escludere che un ente locale attribuisca il potere di gestione dei propri tributi alle Agenzie fiscali, che divengono pertanto responsabili dell’attività di accertamento (quantificazione della base imponibile e liquidazione del tributo).
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