23 Febbraio 2021

Cospicuo mantenimento al figlio maggiorenne non è contrario al suo interesse morale

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I ordinanza n. 2020 del 28 gennaio 2021

(artt. 147, 315 bis, 337 ter e 337 septies c.c.)

Ai fini della quantificazione del mantenimento dei figli, l’interesse morale di questi non rientra tra i diretti parametri da prendere in considerazione e non può costituire la ragione per ottenere la riduzione dell’ammontare dell’assegno di contributo sul presupposto che sia diseducativo. 

CASO

Nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio il tribunale competente poneva a carico del marito un assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge di 1.000,00 euro mensili ed un contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni di 3.500,000 euro, di cui euro 2.000,00 da versare alla loro madre ed euro 750,000 da corrispondere direttamente ad ogni figlio, oltre alle spese straordinarie.

In appello, la decisione era confermata stante l’elevatissimo tenore di vita goduto dalla famiglia durante il matrimonio e quindi considerate congrue le somme dovute a titolo di mantenimento.

Anche le spese straordinarie erano poste a carico del padre interamente per la notevole sproporzione dei redditi tra gli ex coniugi.

L’uomo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo la violazione di norme di legge sia per quanto deciso in punto di mantenimento all’ex moglie sia per la quantificazione esorbitante del mantenimento nei confronti dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto dell’autosufficienza della moglie che risultava avere un reddito mensile di circa 3.000 euro, la comproprietà della casa coniugale (con rata di mutuo pagata dal marito), nonché una considerevole liquidità derivante dalla vendita di un altro immobile in comproprietà tra i coniugi.

Dopo la separazione, la moglie aveva inoltre, iniziato una nuova convivenza, ritenuta presupposto per la revoca dell’assegno.

Quanto all’accertamento della situazione reddituale dell’obbligato, la Corte territoriale avrebbe errato nel non apprezzare la diminuzione relativa agli ultimi anni che lo aveva portato a percepire 139.000 euro a fronte dei 700.000 euro dichiarati in un periodo straordinariamente favorevole di guadagni.

In relazione al mantenimento dei figli ancora conviventi con la madre e non autosufficienti, l’uomo sosteneva che la prevista contribuzione sarebbe stata contraria alle previsioni di legge, esorbitante e dannosa per i figli resi, in tal modo, incapaci di adeguarsi ad un diverso ed inferiore tenore di vita quando avrebbero trovato un lavoro.

In questo senso la Corte avrebbe violato gli artt. 147 e 315 bis c.c. quantificando un mantenimento troppo elevato e contrario al loro stesso interesse morale.

Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione

La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso relativo all’assegno divorzile in favore della ex moglie, ma dichiara inammissibile e infondata la censura relativa al mantenimento dei figli.

La Corte affronta un tema delicato, ovvero se e in che misura un elevato sostegno economico del genitore, esorbitante rispetto ai loro bisogni, possa danneggiare i figli maggiorenni in vista della loro autosufficienza economica.

La tesi è infondata perché ai fini della quantificazione del mantenimento dei figli, l’interesse morale di questi non rientra tra i diretti parametri da prendere in considerazione.

In base alla costante giurisprudenza di legittimità, la previsione di cui all’art. 337 ter comma 4 c.c., per la quantificazione dell’assegno in favore del figlio, è fatta in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore e in relazione alle attuali esigenze dei figli, ma tenuto conto anche del tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di loro. Questi principi sono ritenuti applicabili anche ai figli maggiorenni non autosufficienti (Cass. Civ. n. 19299/2020).

L’interesse morale del figlio, minorenne o maggiorenne non autosufficiente, è invece “il fine destinato ad ispirare l’esercizio della responsabilità genitoriale” rispetto ai doveri indicati nell’art. 147 c.c.

E’ infondato quindi il richiamo all’interesse morale del figlio quale ragione per ottenere – da parte del genitore onerato – la riduzione dell’ammontare dell’assegno di contributo al mantenimento e inammissibile perché non prova che quel quantum possa essere diseducativo.

QUESTIONI

La decisione in esame si allinea ad una recentissima sentenza della IV sezione della Corte di Cassazione, di fattispecie analoga ma riferita al mantenimento di un figlio ancora minorenne (Cass. Civ. sez. IV, n. 303 del 13 gennaio 2021).

Anche in questo caso la Corte ha precisato che il richiamo all’interesse morale contenuto nell’art. 337 ter c.c., comma 2, non orienta l’intervento del giudice di merito nel fissare la misura del contributo dovuto dai genitori per il mantenimento del figlio, o per escludere importi elevati e non rispondenti alle reali esigenze del minore, che potrebbero avere un “effetto diseducativo”.