24 Gennaio 2023

Corte di Giustizia dell’Unione Europea e adempimenti degli intermediari immobiliari online 

di Donatella Marino, Avvocato Scarica in PDF

Parole chiave

Airbnb – Corte di Giustizia – portali – intermediari immobiliari on line – locazione breve – regime fiscale – trasmissione dati – ritenuta d’acconto – cedolare secca – Agenzia delle Entrate – AdE – regola tecnica  – disposizioni fiscali – DAC7

Sintesi

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (II Sez. Sent. del 22 dicembre 2022) ha dichiarato compatibili con il diritto dell’Unione Europea gli obblighi di raccolta e comunicazione di dati e di ritenuta d’acconto imposti ai soggetti  che  esercitano   attività   di   intermediazione immobiliare,  nonché  quelli  che  gestiscono  portali   telematici relativi alle locazioni non superiori a trenta giorni (“locazioni brevi”). Una posizione che si allinea con i principi della c.d. direttiva DAC7 (direttiva 2021/514). Non proporzionato, invece, con l’obiettivo perseguito, l’obbligo per l’intermediario senza stabile organizzazione in Italia di nominare un rappresentante fiscale. Si chiude così il noto procedimento che ha visto in prima linea il gruppo Airbnb contro l’amministrazione fiscale italiana, ma che avrà un impatto anche sulle altre piattaforme destinatarie della norma esaminata.

Adempimenti fiscali e amministrativi italiani sulle locazioni brevi

La disposizione normativa contestata dal gruppo Airbnb è l’art. 4 del D-L del 24 aprile 2017, n. 50 – conv. con mod. dalla L. del 21 giugno 2017, n. 96 – disciplina il “regime fiscale delle locazioni brevi” così riferendosi, solo ai fini dell’articolo stesso, ai “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni … stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa” (art. 4 co. 2). La norma impone:

  • ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto chi cerca un alloggio con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, l’obbligo di raccogliere e trasmettere “dati relativi a tali contratti” (co. 4);
  • agli stessi soggetti, “qualora incassino i canoni” relativi a tali contratti “ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni”, di operare “in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e di provvedere al relativo versamento (co. 5);
  • agli stessi soggetti, ancorché non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di nominare un rappresentante fiscale in Italia (co. 5 bis).

Libera circolazione dei servizi e le altre norme UE

L’art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) vieta “le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione”.

L’art. 5, par. 1 della direttiva 2015/1535 richiede che gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione [europea] ogni progetto di regola tecnica imponendo così una specifica “procedura d’informazione” agli Stati che intendono imporre “regolamentazioni tecniche” e comunque “regole relative ai servizi della società dell’informazione”. Per “regola tecnica” si intende, ai sensi dell’art. 8 par 1 let f) della stessa direttiva, “una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro …”.

La direttiva 2015/1535 richiama il TFUE “e in particolare gli articoli 114…”. Ad essa si estende pertanto, l’esclusione dell’applicabilità delle norme ivi contenute prevista all’articolo 114, paragrafo 2, TFUE alle “disposizioni fiscali”.

Il caso Airbnb davanti alla Corte di Giustizia UE

La vicenda prende origine dall’impugnativa presentata da Airbnb Ireland UC plc e Airbnb Payments UK Ltd, davanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 132395, del 12 luglio 2017) e della circolare interpretativa (n. 24 del 12 ottobre 2017), attuativi del regime fiscale per le c.d. locazioni brevi introdotto dal D-L 50/2017.

Con sentenza del 18 febbraio 2019, il TAR Lazio respingeva il ricorso dichiarando che “il regime fiscale del 2017 non aveva introdotto una «regola tecnica» o una «regola relativa ai servizi»”, che l’obbligo di trasmettere i dati dei contratti e di applicare una ritenuta alla fonte “non violava né il principio della libera prestazione dei servizi né il principio di libera concorrenza” e che l’obbligo di designare un rappresentante fiscale era “conforme ai requisiti di proporzionalità e necessità fissati dalla giurisprudenza della Corte in materia di libera prestazione dei servizi”. Le ricorrenti impugnavano la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, che l’11 luglio 2019 decideva di sottoporre tre questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE. Quest’ultima, il 30 giugno 2020, dichiarava manifestamente irricevibile la domanda, invitando il giudice del rinvio a specificare i quesiti.

Il Consiglio di Stato il 26 gennaio 2021 disponeva dunque il rinvio pregiudiziale invitando la Corte a spiegare l’esegesi dell’espressione “regola tecnica” di cui alla direttiva 2015/1535 e in particolare “se tali espressioni debbano interpretarsi come comprensive anche di misure di carattere tributario non direttamente volte a regolamentare lo specifico servizio della società dell’informazione, ma comunque tali da conformarne il concreto esercizio…gravando tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare…di obblighi ancillari e strumentali all’efficace riscossione delle imposte dovute dai locatori”.

Il Consiglio di Stato chiedeva inoltre se i principi “di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE, nonché, ove ritenuti applicabili nella materia di specie, gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123(…) e 2000/31(…)

    1. “ostino ad una misura nazionale che preveda, a carico degli intermediari immobiliari attivi in Italia” che intervengono nel pagamento dei canoni delle locazioni brevi stipulati loro tramite, sia gli obblighi di raccolta e comunicazione dei dati sia gli obblighi di ritenuta previsti dalla norma contestata;
    2. possano essere limitati da misure nazionali “in considerazione dell’inefficacia altrimenti del prelievo fiscale relativo alle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio”;
    3. possano essere limitati da misure nazionali che impongono “a carico degli intermediari immobiliari non stabiliti in Italia, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale tenuto ad adempiere, in nome e per conto dell’intermediario non stabilito, alle misure nazionali..”. 

La decisione

Quanto alla prima questione, secondo la Sentenza CGUE nonostante l’obbligo di raccolta e comunicazione alle autorità fiscali dei dati non sia rivolto di per sé ai “soggetti passivi dell’imposta”, bensì alle “persone fisiche o giuridiche che hanno svolto un ruolo di intermediario nelle locazioni brevi” resta il fatto che “destinataria di tali informazioni è l’amministrazione fiscale”. Ne consegue che “la misura in parola fa parte di una normativa tributaria” e le informazioni oggetto dell’obbligo di trasmissione sono, “quanto alla loro sostanza, inscindibili da detta normativa, essendo le sole in grado di identificare il soggetto effettivamente debitore dell’imposta, grazie all’indicazione del luogo delle locazioni e dell’identità dei locatori, di consentire di determinare la base imponibile della medesima imposta, in funzione degli importi percepiti, e, di conseguenza, di fissarne l’ammontare”. La Corte ha dunque ritenuto tale obbligo rientrare nelle “disposizioni fiscali”, ai sensi dell’articolo 114 TFUE e dunque escluse dall’applicazione della direttiva 2015/1535.

Quanto alla limitazione del principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE, l’obbligo di raccolta e comunicazione alle autorità fiscali dei dati relativi ai contratti di locazione tramite detti intermediari e il relativo obbligo di ritenuta d’imposta non ostacolano la libera prestazione dei servizi, in quanto entrambi gli obblighi sono imposti a tutti i terzi, indipendentemente dal territorio in cui risiedono o sono stabilite.

Quanto all’ultima questione, la Corte ha considerato non proporzionato con l’obiettivo perseguito l’obbligo per l’intermediario senza stabile organizzazione in Italia di nominare un rappresentante fiscale. Tale obbligo, infatti, impone all’intermediario di avviare procedure e di sopportare il costo della retribuzione del rappresentante, così determinando un ostacolo idoneo a “dissuaderli dall’effettuare servizi di intermediazione immobiliare in Italia, in ogni caso secondo le modalità corrispondenti alla loro volontà”.

Sarà ora il Consiglio di Stato a pronunciarsi sulla vicenda in concreto, recependo la decisione della Corte di Giustizia UE.

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