Corte di Cassazione e i presupposti dell’azione risarcitoria per concessione abusiva di credito a imprese in crisi
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa Cassazione, con l’ordinanza n. 28320 del 4 novembre 2024, ha chiarito i presupposti dell’azione risarcitoria contro gli istituti di credito per concessione abusiva di credito a soggetti in stato di crisi o insolvenza.
Ai sensi dell’art. 218 L. Fall. (ratione temporis vigente), costituisce reato, nonché illecito civile, la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e, in generale, degli imprenditori che esercitano attività commerciale, i quali, anche al di fuori dei casi di bancarotta, ricorrono o continuano a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza. In tal caso, il curatore fallimentare è legittimato ad agire nei confronti della banca, qualora la posizione di quest’ultima, in qualità di terzo responsabile solidale, sia configurata come corresponsabile del danno causato alla società fallita a seguito dell’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore della medesima (Cass. n. 9983/2017; Cass. n. 13413/2010).
In tale contesto, il fallimento fonda la propria pretesa sulla responsabilità del finanziatore, il quale è tenuto a risarcire il danno diretto e immediato subito dal patrimonio della società finanziata, derivante dall’attività di finanziamento, che ha aggravato la crisi economica della stessa, favorendo il dissesto.
La Corte di Cassazione (Cass. n. 18610/2021) ha precisato che la condotta illecita del finanziatore, qualificata come “concessione abusiva di credito”, si configura quando il finanziatore concede o continua a concedere credito in modo incauto a un imprenditore in stato di insolvenza o comunque in una situazione di crisi conclamata. Tale condotta viola l’obbligo di valutare con prudenza la concessione del credito, soprattutto nei confronti di soggetti in difficoltà economica. L’erogazione abusiva del credito, se effettuata con dolo o colpa, e cioè con imprudenza o negligenza, a favore di un’impresa in grave difficoltà economica e senza prospettive concrete di risanamento, integra un illecito da parte del finanziatore, il quale è obbligato a risarcire il danno derivante dall’aggravamento del dissesto, causato dalla continuazione dell’attività imprenditoriale.
Non si configura, invece, concessione abusiva di credito quando la banca, pur in assenza di una formale procedura di risoluzione della crisi, assume un rischio non irragionevole, nella prospettiva di un risanamento aziendale, erogando credito a un’impresa che, secondo una valutazione ex ante, potrebbe superare la crisi o almeno mantenersi sul mercato, sulla base di dati e documenti acquisiti che mostrano la volontà e la capacità dell’imprenditore di utilizzare il credito a tali fini.
Per quanto riguarda l’onere della prova, ai fini della configurabilità della responsabilità del finanziatore, il curatore fallimentare ha l’onere di provare: a) la condotta violativa delle regole bancarie, con dolo o colpa, intesa come imprudenza, negligenza o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell’art. 43 cod. pen.; b) il danno-evento, rappresentato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa in perdita; c) il danno-conseguenza, ovvero l’aggravamento del dissesto; d) il rapporto di causalità tra i danni derivanti dalla condotta del finanziatore e l’aggravamento del dissesto stesso.
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