1 Ottobre 2024

Corrispettivo nell’appalto e prova di regolare esecuzione dell’opera

di Daniele Calcaterra, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/09/2024, n. 25410, Rel. Dott. R. Giannaccari

Contratto d’appalto – Adempimento – Onere delle prova – Diritto al corrispettivo – artt. 1655 e 1218 c.c.

L’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.

CASO

Tizio proponeva al tribunale domanda nei confronti di Caio per chiedere la restituzione della somma che deduceva di aver corrisposto al convenuto per la fornitura e messa in opera di piante ornamentali, lamentando che il lavoro non era stato completato e che alcune piante non erano attecchite.

A sua volta, Caio chiedeva al tribunale un decreto ingiuntivo per ottenere il saldo del pagamento per i medesimi lavori, producendo le relative fatture. Concesso il decreto ingiuntivo, Tizio proponeva opposizione, sostenendo che le prestazioni non erano state eseguite.

I procedimenti venivano riuniti e, sulla base della CTU, il tribunale accoglieva l’opposizione proposta da Tizio, revocando il decreto ingiuntivo opposto.

La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame proposto da Caio, condannava però Tizio al pagamento in favore di Caio del saldo per le prestazioni svolte. La Corte d’Appello riteneva cioè risolto consensualmente dalle parti il contratto, che non fosse chiaro il contenuto delle obbligazioni contrattuali e che, in difetto di prova di un comportamento colpevole dell’appaltatore, il committente era tenuto a corrispondere il compenso per le opere eseguite

dall’appaltatore stesso.

Per la cassazione della sentenza d’appello Tizio proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La S.C. accoglie il ricorso rilevando immediatamente la contraddittorietà della motivazione fornita dalla Corte d’Appello a sostegno della sua decisione. La Corte territoriale, pur avendo ritenuto che non fosse chiaro il contenuto delle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti, ha apoditticamente affermato che non vi fosse la prova del comportamento colpevole dell’appaltatore, condannando il committente al pagamento delle prestazioni eseguite dall’appaltatore. Le conclusioni della Corte d’Appello non sono però coerenti con l’affermazione dell’assenza di chiarezza delle prestazioni perché, solo dopo l’ individuazione dell’obbligo contrattuale, è possibile accertare se sussista oppure no inadempimento e trarne le conseguenze.

Per la S.C. dette conclusioni si pongono poi in contrasto anche con il principio generale che governa il contratto con prestazioni corrispettive e secondo cui la parte che chiede in giudizio l’esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente, ma deve offrire di eseguire la propria prestazione – se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente – ovvero deve dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l’appaltatore, precede l’adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta.

Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533). L’applicazione di tale principio al contratto di appalto comporta che l’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (in questo senso anche Cass. 08/3472). Di conseguenza, la domanda di pagamento dell’appaltatore non può essere accolta nel caso in cui l’altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso di specie, in cui il committente ha contestato che la prestazione non era stata integralmente eseguita e che alcune piante non erano attecchite.

A fronte di tale contestazione e sulla base dei principi appena esposti, la Corte d’Appello avrebbe dovuto quindi accertare se la prestazione dell’appaltatore fosse stata integralmente e correttamente eseguita e, solo in caso di risposta positiva, avrebbe potuto condannare il committente al pagamento del prezzo.

Nel caso di specie, invece, la Corte d’Appello ha omesso di considerare che Tizio aveva eccepito l’inadempimento dell’appaltatore per inesattezza qualitativa e quantitativa della prestazione e, ribaltando l’onere della prova, ha erroneamente condannato il committente al pagamento del prezzo, senza accertare se la prestazione dell’appaltatore fosse stata adempiuta.

Secondo la S.C. non è pertinente, ai fini dell’obbligo di pagamento del corrispettivo da parte del committente, nemmeno il richiamo all’art. 1181 c.c., secondo cui il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile; nel caso di specie, poiché nessuna delle parti ha chiesto la risoluzione del contratto, non è applicabile il principio (su cui si veda Cass. 10/3786), in forza del quale, nel contratto d’appalto, il committente può rifiutare l’adempimento parziale oppure accettarlo e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell’appaltatore, anche il risarcimento del danno.

La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto.

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