27 Ottobre 2020

Convivenza ultra triennale sana la nullità del matrimonio concordatario indipendentemente dal momento della conoscenza del vizio

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I ordinanza  17 settembre 2020 n. 19329

Nullità del matrimonio concordatario – Delibazione della sentenza ecclesiastica – contrasto con l’ordine pubblico

(Art. 8 L. n. 121/1985, art. 122 c.c.)

Ai fini della dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, la convivenza protratta per oltre tre anni, ne impedisce il riconoscimento per contrarietà all’ordine pubblico italiano.

Non rileva il momento in cui il coniuge ha effettivamente conosciuto il vizio invalidante.

La decorrenza del triennio, a far data dalla celebrazione del matrimonio, implica un’accettazione consapevole e volontaria di qualsiasi vizio genetico riguardante il matrimonio.

CASO

Il Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario tra due coniugi, per l’omosessualità del marito.

Il matrimonio era stato celebrato nel 1989 e vissuto serenamente fino al 1997, con la nascita di una bimba nel 1991. Solo a partire dal 1997, l’inclinazione omosessuale, pur preesistente e latente dell’uomo, aveva progressivamente prodotto cambiamenti nello stesso.

L’uomo agisce per far dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la suddetta sentenza di nullità, ma la moglie si oppone sollevando l’eccezione secondo cui la sentenza non può essere riconosciuta perché contraria all’ordine pubblico italiano, in conseguenza della convivenza matrimoniale ultra-triennale.

La Corte d’Appello, richiamando integralmente il precedente della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16379/2014, respinge la domanda di riconoscimento della sentenza ecclesiastica, sul presupposto che la convivenza coniugale per almeno tre anni sana qualsiasi vizio genetico del matrimonio.

Il coniuge ricorre in Cassazione.

In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sanante qualsiasi vizio genetico del matrimonio, in quanto in casi quali l’errore essenziale, il timore, la violenza o l’incapacità naturale, attribuire rilievo sanante alla convivenza triennale significherebbe obbligare alla conservazione di un vincolo non voluto liberamente e coscientemente, né in origine, né a posteriori.

La sentenza della Corte avrebbe inoltre violato la disposizione di cui all’art. 122 c.c.

La norma prevede l’impugnazione del matrimonio civile per errore sulle qualità personali dell’altro coniuge. Se la moglie avesse conosciuto l’inclinazione sessuale del marito, non avrebbe dato il consenso al matrimonio. Dalla sentenza del Tribunale Ecclesiastico e dalle dichiarazioni delle parti emerse nel giudizio, era evidente che l’inclinazione sessuale del ricorrente fosse già manifesta all’epoca del matrimonio, sia pure allo stato latente.

Il richiamo alla durata del vincolo coniugale, senza un accertamento sulla scoperta o sulla persistenza del vizio, e quindi sulla prosecuzione consapevole della convivenza, avrebbe comportato, secondo il ricorrente, la violazione del principio di cui all’art. 122 c.c. e conseguentemente un’errata interpretazione del limite di ordine pubblico opposto alla delibazione della sentenza ecclesiastica.

SOLUZIONE

La sentenza impugnata si è richiamata a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato della Cassazione, secondo il quale la convivenza triennale “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, se ha una durata di almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una “situazione giuridica di ordine pubblico italiano” perché connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima.

Con due sentenze gemelle (la n. 16379 e la n. 16380) del 2014, le Sezioni Unite sono intervenute a comporre un contrasto di giurisprudenza: l’orientamento tradizionale (ex multis Cass. Civ. Sez. 1, 4/6/2012, n. 89261) negava che la convivenza tra i coniugi potesse impedire la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico.

Con le citate sentenze la Cassazione ha dichiarato che l’instaurazione della convivenza prolungata per un determinato periodo di tempo – intesa non come mera coabitazione ma come comunione di vita – implica un’accettazione consapevole e volontaria di qualsiasi vizio genetico riguardante il matrimonio, che esclude il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del vincolo canonico.

Non c’è contrarietà all’ordine pubblico quando l’esclusione di un bonum matrimonii, sia pure unilaterale, sia stato portato a conoscenza dell’altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, se il coniuge ne abbia comunque preso atto, ovvero quando ci siano stati elementi rivelatori di quell’atteggiamento psichico non riconosciuti dall’altro coniuge solo per sua colpa grave (Cass. Civ. n. 4517 del 14/02/2019).

Al di fuori di questi casi, prevale l’esigenza di tutelare la buona fede e l’affidamento incolpevole dell’altro coniuge.

Nel caso di specie, secondo il ricorrente, sarebbe stato necessario verificare se e per quanto tempo la convivenza coniugale delle parti si fosse protratta dopo la scoperta da parte della moglie delle inclinazioni sessuali del marito, perché solo da tale momento il perdurare della convivenza avrebbe giustificato la ragione di ordine pubblico protettiva del matrimonio rapporto.

Secondo la Cassazione, tuttavia, una tale interpretazione contrasta con l’orientamento attuale e non sono stati offerti convincenti elementi per indurre a un ripensamento in termini interpretativi.

Il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite individua chiaramente il dies a quo del triennio dalla data di celebrazione del matrimonio religioso e non attribuisce rilievo alla scoperta del vizio invalidante da parte del coniuge che non ha espresso un consenso viziato.

QUESTIONI

Recentemente la Cassazione ha accolto la domanda di riconoscimento di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio durato dieci anni con la nascita di tre figli (Cass. Civ. n. 7923/2020).

La domanda di nullità del matrimonio era stata accolta dal Tribunale Ecclesiastico per esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte del marito e per l’omosessualità della moglie (incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica). Nel caso di specie, la condizione soggettiva della moglie non era l’unico motivo di nullità del matrimonio.

Pertanto la Corte territoriale aveva correttamente escluso il contrasto della sentenza con l’ordine pubblico, a fronte di un’ipotesi ritenuta non dissimile da quella della simulazione di cui all’art. 123 c.c., che presuppone da parte di entrambi i coniugi, la volontà di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio.