Conversione del contratto a tempo indeterminato: sospensione della prescrizione dei crediti
di Evangelista Basile Scarica in PDFCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, 7 giugno 2018 n. 14827
Differenze retributive – conversione di contratti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato – violazione della normativa sull’apposizione del termine – differenze retributive – prescrizione – sospensione sussiste
MASSIMA
Nel caso di una serie di contratti di lavoro di diritto provato a tempo determinato, poi convertiti in un unico contratto a tempo indeterminato in conseguenza della ritenuta nullità dell’apposizione del termine, la prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto non decorre dalla scadenza dei singoli contratti a termine e resta sospesa sino alla cessazione del rapporto lavorativo, non rilevando che a seguito della conversione il rapporto medesimo risulti assistito dalla garanzia della stabilità reale.
COMMENTO
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha confermato il proprio costante orientamento in materia di efficacia a fini prescrizionali della conversione del contratto a tempo determinato per nullità del termine. La Corte territoriale, difatti, aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Università datrice di lavoro avverso le pretese retributive azionate dalla lavoratrice, sostenendo, a questi fini, che – come rilevato anche in Cass. S.U. 573/2003 e nelle successive Cass. 19351/2003, Cass. 6322/2004 e Cass. 22146/2014 – il dies a quo dovesse essere individuato in ogni caso nella scadenza di ciascun contratto a termine convenuto. Orbene, con la pronuncia in oggetto la Cassazione ha cassato la decisione di secondo grado, ritenendo inconferenti al caso specifico i precedenti giurisprudenziali addotti: l’errore del giudice d’appello, infatti, è stato quello di aver posto alla base della propria sentenza pronunce che si riferivano alla diversa fattispecie della «successione di contratti a termini ciascuno quali legittimi», mentre nel caso concreto il termine doveva considerarsi nullo in quanto il contratto a cui riferiva era stata sottoscritto solo successivamente all’inizio della prestazione lavorativa. La nullità del termine – come rilevato dalla Corte in conformità al dettato normativo – determinano una fictio iuris idonea a convertire i successivi contratti a tempo determinato in un unico rapporto, a tempo indeterminato. Ne consegue, dunque, che anche il regime di prescrizione dei crediti retributivi ne risulterà condizionato, iniziando a decorrere esclusivamente dalla cessazione del rapporto lavorativo. Solo da quel momento, difatti, può considerarsi realizzata quella caducazione del metus che, come già rilevato dalla Corte Costituzionale, determina la ragione giustificatrice della particolare regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dalla stabilità reale.